Sentenza 18 dicembre 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto in presenza del difensore di fiducia dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione per l'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato in dibattimento dal difensore ex art. 487 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2000, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 18/12/2000
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - n. 4407
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - n. 31695/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ PE, nato il [...] a [...] P.G., avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 6 giugno 2000 n. 1037, con la quale, in parziale riforma della sentenza del RE di Barcellona P.G. 20 aprile 1998 n. 155, da lui appellata, è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 20 lett. b) L. 28 febbraio 1985 n. 47, accertato in Barcellona P.G. il 28 giugno 1996,
e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di un mese e quindici giorni di arresto e L. 14 milioni di ammenda, con i benefici di legge e con ordine di demolizione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 6 giugno 2000 n. 1037 - con la quale, in parziale riforma della sentenza del RE di Barcellona P.G. 20 aprile 1998 n. 155, da lui appellata, è stato dichiarato colpevole del reato indicato in epigrafe, per aver costruito abusivamente il quarto piano f.t. in sopraelevazione di un preesistente fabbricato, proseguendo i lavori nonostante l'ordine di sospensione del Sindaco - e l'ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 6 giugno 2000, con cui è stata rigettata la richiesta di rinvio, PP AZ ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 486 in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale del 6 giugno 2000 nel giudizio di primo grado per impossibilità del difensore di parteciparvi in quanto impegnato come giudice onorario nel giudizio in altro processo;
2. violazione dell'art. 487 in relazione all'art. 178 e all'art. 606 lett. c) c.p.p. per nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia, emessa all'udienza del 6 giugno 2000 nel giudizio di primo grado malgrado la dichiarazione del difensore di astensione dall'udienza in adesione alla manifestazione indetta dal Consiglio dell'Ordine di Barcellona P.G. e per la nullità determinata dall'omessa notifica del verbale d'udienza con la nuova data di rinvio dopo la dichiarazione di contumacia;
3. violazione dell'art. 486 in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per violazione e illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché ha ritenuto legittima l'ordinanza del RE di Barcellona P.G. che all'udienza del 6 febbraio 1998 ha rigettato la richiesta di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, disattendendo idonea documentazione medica;
4. violazione degli artt. 157, 158 e 160 in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p. perché il RE ha errato non riconoscendo come data di consumazione del reato l'inizio e non il mese di giugno del 1996, come erroneamente indicato nel capo d'imputazione e, conseguentemente, non dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione.
L'impugnazione è manifestamente infondata.
Per quanto riguarda il primo motivo l'ordinanza impugnata non risulta nè illegittima, ne' illogicamente motivata.
Il rinvio è stato, infatti, giustamente negato per l'imminente prescrizione del reato per cui è processo, nella mancata osservanza dell'art. 102 c.p.p., secondo il quale il difensore impedito può designare un proprio sostituto per tutta la durata dell'impedimento mantenendo la titolarità dell'ufficio della difesa, che trova applicazione anche qualora l'impedimento derivi dall'esercizio della funzione di giudice onorario, che è comunque connessa con la funzione professionale.
La ratio della norma risponde al contemperamento del duplice interesse della Giustizia alla realizzazione integrale del diritto alla difesa, nel rispetto della sua proiezione fiduciaria, e alla trattazione tempestiva del processo, eliminando in radice una possibile conflittualità in concreto tra i due interessi;
e il riconoscimento di questa facoltà consente al difensore di graduare razionalmente i propri impegni professionali, preannunciandoli tempestivamente, e di evitare che il rinvio dell'udienza rappresenti l'unica soluzione nel caso di suo impedimento (Cass., Sez. 3^, p.u. 20 settembre 2000 n. 10941, Todaro). La norma dell'art. 486 c. 5 c.p.p. - della quale il ricorrente assume la violazione - secondo la quale non vi è l'impossibilità assoluta di comparire per legittimo impedimento, che è condizione del rinvio dell'udienza, quando il difensore ha designato un proprio sostituto, dev'essere intesa nel senso che non spetti al difensore la facoltà discrezionale di nominarlo, bensì che questi abbia il preciso dovere di indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo, perché in caso contrario l'impossibilità assoluta richiesta dalla legge non può ritenersi sussistente (Cass., Sez. U., 24 aprile 1992 n. 4708, ric. Fogliani e altri).
Correttamente, perciò, nella specie il Giudice d'appello ha negato un nuovo rinvio dell'udienza per impedimento del difensore di fiducia perché impegnato in altro processo come giudice onorario, rilevando l'imminenza della prescrizione del reato e la già disposta concessione di altro rinvio per lo stesso motivo, laddove la rinnovata coincidenza dei due impegni, che esige di per sè un chiarimento e una giustificazione, e la mancata nomina del sostituto dimostrano sicuramente l'assenza di qualsiasi cura nella ricerca di una coordinazione.
Nè si può dire che la ragione del diniego del rinvio non fosse valida e fondata, considerando che la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione di ben quattro delle cinque contravvenzioni contestate e che della superstite il ricorrente ha eccepito la prescrizione in questo giudizio.
Sono, del pari, manifestamente infondate le eccezioni di nullità proposte con il secondo motivo del ricorso.
Correttamente il RE ha dichiarato la contumacia dell'imputato, in presenza del difensore di fiducia e prima di concedere a quest'ultimo il rinvio per l'astensione dall'udienza. Nè esistevano i presupposti per la notificazione all'imputato dichiarato contumace della fissazione della nuova data dell'udienza.
Infatti, nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze proclamata dal consiglio dell'ordine, qualora alla prima udienza si prenda atto in presenza del difensore di fiducia dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia e solo dopo si disponga il rinvio per l'astensione del difensore su richiesta di quest'ultimo, si applica la regola stabilita nell'art.477 c. 3 c.p.p., per cui l'avviso orale del rinvio, dato dal presidente o dal giudice, sostituisce le citazioni per coloro che devono considerarsi presenti come gl'imputati contumaci, i quali ai sensi dell'art. 487 c. 2 c.p.p. sono rappresentati in dibattimento dal difensore (Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2000 n. Nocerino e altri). Anche il terzo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato. Correttamente il Giudice d'appello conferma l'ordinanza di primo grado, che ha negato il rinvio dell'udienza dibattimentale non riconoscendo la sussistenza dell'impedimento dell'imputato a comparire, motivato da lombosciatalgia con prescrizione di quattro giorni di riposo assoluto e di cure, perché la mancanza di una motivazione perfettamente adeguata non può far prevalere un impedimento riconosciuto insussistente. In tal caso il secondo Giudice procede - come si è fatto nel caso concreto - a rettificare la motivazione in applicazione dell'art. 486 c. 2 c.p.p., il quale prevede che la probabilità dell'assoluta impossibilità di comparire sia liberamente valutata dal giudice e non possa formare oggetto di discussione successiva ne' motivo d'impugnazione. Infine, è inammissibile anche il quarto motivo d'impugnazione, perché l'eccezione di prescrizione si basa sulla rettificazione della data di commissione del reato, determinata dal primo Giudice in base alla testimonianza del verbalizzante, in base ad altra fonte di prova, cioè su un accertamento di fatto, sottratto per legge alla competenza del giudice di legittimità.
Infatti, il controllo di legittimità ha, fisiologicamente, per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può. quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, che sono riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione ai fini della revisione delle prove e del giudizio in vista di una decisione diversa e favorevole all'imputato (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n., ric. Paone).
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001