CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN NA, nata a [...] il [...] avverso il provvedimento in data 13/09/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 13 settembre 2022, e depositato il 19 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso in data 19 gennaio 2022 nei confronti di NA AN per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 d.l. n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7634 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/01/2023 463 del 1983, e ordinato l'esecuzione del precisato decreto penale di condanna, il quale ha inflitto la sanzione di 1.225,00 euro di multa. A fondamento della decisione, il G.i.p. osserva che l'opposizione è stata presentata oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, fissato a pena di inammissibilità dall'art. 461 cod. proc. pen. Precisa che l'opposizione è stata depositata il 20 maggio 2022, e che il decreto è stato notificato all'imputata il 20 maggio 2022 ed al difensore il 25 marzo 2022. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari indicato in epigrafe NA AN, con atto sottoscritto dall'avvocato Carlo Zaccagnini, articolando un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 461, comma 1, e 157, comma 8, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta tardività dell'opposizione al decreto penale di condanna. Si deduce che erroneamente il Giudice per le indagini preliminari ha individuato come data di perfezionamento della notifica del decreto penale di condanna all'imputata il giorno 20 maggio 2022, perché, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, la notifica è pervenuta all'attuale ricorrente il giorno 5 maggio 2022. Si precisa che, in relazione al decreto penale in questione, vi sono stati due tentativi di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante accesso al domicilio dichiarato dall'imputata nelle date del 1° e del 4 aprile 2022, e che, per l'infruttuosità degli stessi, si è poi proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo di residenza dell'attuale ricorrente in data 5 aprile 2022, con comunicazione alla medesima dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata il 6 aprile 2022, e recapitata alla donna il 5 maggio 2022. 3. Il ricorso è fondato. Da. un punto di vista normativo, va rilevato innanzitutto che l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'opposizione deve essere depositata «[n]el termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto». Va poi osservato che, nel caso di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell'atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, P., Rv. 279285-01, e Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Busetto, Rv. 270095-01). Va quindi evidenziato che, anche nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, trattandosi di atto di impugnazione, si applica la disciplina di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che, 2 in caso di notifica del provvedimento in date diverse all'imputato e al difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, Gigliola, Rv. 224701-01, e Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, Cargiolli, Rv. 225601-01). Sotto il profilo fattuale, poi, per quanto risulta dagli atti, la notifica del decreto penale di condanna è stata effettuata a norma dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., e l'attuale ricorrente ha depositato l'opposizione a decreto penale esattamente il quindicesimo giorno dopo aver ricevuto la raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, del decreto penale di condanna. Precisamente, l'attuale ricorrente ha ricevuto la raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito presso la casa comunale del decreto penale di condanna in data 5 maggio 2022, ed ha presentato l'opposizione il giorno 20 maggio 2022. Del tutto erronea (e comunque favorevole all'ammissibilità dell'opposizione) è l'indicazione esposta nel provvedimento del G.i.p. di dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, secondo cui il decreto sarebbe stato notificato all'imputata il 20 maggio 2022. Da quanto precedentemente indicato discende che, qualunque sia stata la data di notificazione al difensore del decreto penale, l'opposizione avverso questo provvedimento proposta dall'attuale ricorrente è da ritenersi tempestiva, e, quindi, non poteva essere dichiarata inammissibile per tardività. 4. Alla fondatezza delle censure, segue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 26/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 13 settembre 2022, e depositato il 19 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso in data 19 gennaio 2022 nei confronti di NA AN per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 d.l. n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7634 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/01/2023 463 del 1983, e ordinato l'esecuzione del precisato decreto penale di condanna, il quale ha inflitto la sanzione di 1.225,00 euro di multa. A fondamento della decisione, il G.i.p. osserva che l'opposizione è stata presentata oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, fissato a pena di inammissibilità dall'art. 461 cod. proc. pen. Precisa che l'opposizione è stata depositata il 20 maggio 2022, e che il decreto è stato notificato all'imputata il 20 maggio 2022 ed al difensore il 25 marzo 2022. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari indicato in epigrafe NA AN, con atto sottoscritto dall'avvocato Carlo Zaccagnini, articolando un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 461, comma 1, e 157, comma 8, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta tardività dell'opposizione al decreto penale di condanna. Si deduce che erroneamente il Giudice per le indagini preliminari ha individuato come data di perfezionamento della notifica del decreto penale di condanna all'imputata il giorno 20 maggio 2022, perché, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, la notifica è pervenuta all'attuale ricorrente il giorno 5 maggio 2022. Si precisa che, in relazione al decreto penale in questione, vi sono stati due tentativi di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante accesso al domicilio dichiarato dall'imputata nelle date del 1° e del 4 aprile 2022, e che, per l'infruttuosità degli stessi, si è poi proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo di residenza dell'attuale ricorrente in data 5 aprile 2022, con comunicazione alla medesima dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata il 6 aprile 2022, e recapitata alla donna il 5 maggio 2022. 3. Il ricorso è fondato. Da. un punto di vista normativo, va rilevato innanzitutto che l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'opposizione deve essere depositata «[n]el termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto». Va poi osservato che, nel caso di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell'atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, P., Rv. 279285-01, e Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Busetto, Rv. 270095-01). Va quindi evidenziato che, anche nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, trattandosi di atto di impugnazione, si applica la disciplina di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che, 2 in caso di notifica del provvedimento in date diverse all'imputato e al difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, Gigliola, Rv. 224701-01, e Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, Cargiolli, Rv. 225601-01). Sotto il profilo fattuale, poi, per quanto risulta dagli atti, la notifica del decreto penale di condanna è stata effettuata a norma dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., e l'attuale ricorrente ha depositato l'opposizione a decreto penale esattamente il quindicesimo giorno dopo aver ricevuto la raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, del decreto penale di condanna. Precisamente, l'attuale ricorrente ha ricevuto la raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito presso la casa comunale del decreto penale di condanna in data 5 maggio 2022, ed ha presentato l'opposizione il giorno 20 maggio 2022. Del tutto erronea (e comunque favorevole all'ammissibilità dell'opposizione) è l'indicazione esposta nel provvedimento del G.i.p. di dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, secondo cui il decreto sarebbe stato notificato all'imputata il 20 maggio 2022. Da quanto precedentemente indicato discende che, qualunque sia stata la data di notificazione al difensore del decreto penale, l'opposizione avverso questo provvedimento proposta dall'attuale ricorrente è da ritenersi tempestiva, e, quindi, non poteva essere dichiarata inammissibile per tardività. 4. Alla fondatezza delle censure, segue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 26/01/2023