Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
(IST.NE GIUDICE OI PACE)46 B 39 L. 21-11-1991. N.374 TRAZIONE E BOLLO " REPUBBLICA ITALIANA 33 36 / 03NOME EL F 0 LA COR E SUPREMA CASSA Oggelo GIUDICE DI PACE SEZIONE PRIMA CIVILE GIUDIZIO DI EQUITA' Composta dagli Ill.m: Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 1710/00 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere 7657 Cron. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Ud.20/09/2002Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TREVISO, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 29, presso i'avvocato GIANGALEAZZO BETTONI, che lo rappresenta e difonde unitamente all'avvocato BRUNO BAZZOTTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
OTLAV SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 2002 44, presso 1'avvocato VITTORIO cheNUZZACI, la 1663 all'avvocato GINO rappresenta difende2 unitamente ] ZAMBIANCO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 402/98 del Giudice di pace di TREVISC, depositata 1 28/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Bazzotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procu ratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 10 dicembre 1996, ia OTLAV s.p. a. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Treviso, la Camera di commercio, industria e arti- gianato di Treviso, impugnando la cartella con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di £ 1.760.188, - chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del di- ritto annuale dalla convenuta richiesto, nonché dei re- lativi interessi applicati. Costiquitasi, la convenuta eccepi il d'Ietto di procura nell'atto di citazione, e il difetto di giuri- sdizione del giudice adito, appartenendo la giurisdi- ziona alle commissioni tributarie, in via graduata *incompetenza del giudice di pace, per essere compe- tente il tribunale, € in via ulteriormente graduata thics il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con scntenza 28 dicembre 1998, affermata la propria giurisdizione e competenza e ro- spinta ogni altra eccezione, premesso che i diritti ri- chiesti dalla convenuta erano previsti dall'art. 34 del d.l. n. 784/1981, mentre la loro determinazione era de- mandata al Ministero del Tescro in base all'art. 18 n. 3 della legge n. 580/1993, dichiarò illegittimi gli in- teressi applicati nella misura extralegale del 24% an- nuo, essendo tale misura stabilita da una disposizione amministrativa, in forza di una previsione non applica- bile nel caso di specie, non trattandosi di tributi. Fer la cassazione di questa sentenza ricorre 'Camera di Commercio Industria e Artigianato di Treviso con תנו unico mezzo, con atto notificato il giorno 19 gennaio 2000. La OTLAV s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel controricorso si eccepisce in via pregiudiziale la nullità della procura, rilasciata in calce al ricor- 50 -e sprovvista quanto meno nella copia notificata di data, E si richiama al riguardo un precedente di questa Corte. 3 L'eccezione è infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi confe- riza, salvo diversa volontà, per il giudizio di Cassà- zione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 cod. proc. civ.; né produce nul- litȧ della procura la mancanza della data, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto al- la sentenza gravata si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ri- COISO (Cass. 1 marzo 2001 n. 2991; Sez. ип . 17 dicembre 1998 n. 12625) Non è invece pertinente il precedente richiamato (15 maggio 1997 n. 4281), perché in quel ca- so la nullità della procura non fu ritenuta sulla base della mera mancanza della data, che non consentiva di verificarne la posteriorità del rilascio alla sentenza impugnata, ma altresi in base all'argomento concorrente che le espressioni letterali usate nella procura erano intrinsecamente generiche. Con il ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 d.l. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito ir . 26 febbraio 1982 n. 51, come modifica- to dall'art. 3, co. 4 del d.1. П- 321/1996; la misura 4 del tasso degli interessi applicato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, поп era stata stabilita sulla base di una disposizione amministrati- vai ma della disposizione di legge richiamata. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante in- segnamento di questa Corte, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a £ 2.000.000 (sentenze da ritenersi sempre pronunciate se- condo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con D senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità] sono ri- corribili in Cassazione per violazione delle norme Pro- cessuali ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, numeri 1, 2 e 4 (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motiva- zione), nonché ai sensi del n, 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, atze- nendo ad un punto decisivo della controversia, si ri- solva in un'ipotesi di nera apparenza, ovvero di radi- cale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. citato è consertita soltanto in caso di inosservanza 0 falsa applicazione della costituzione e delle norme comunita- 5 rie se di ranço superiore a quelle ordinarie), senze che tale interpretazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegit- timità costituzionale per contrasto con l'art. 24 della Costituzione (Sez. U. 15 ottobre 1999 n. 716). Nel caso di specie, la domanda è stata proposta a norma dell'art. 111 Cost., contro una sentenza pronun- ciata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a £ 2.000.000. Infatti, il giudizio era stato proposto in opposizione ad una cartella esattoriale per l'anno 1995 recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di 1.760.188, di cui £ 1.236.000 erano richie- ste a titolo di diritto camerale e £ 560.108 a titolo di interessi di mora: il ricorso verte sul capo di sen- tenza che pronuncia appunto su questi interessi. Pertanto, trattandosi di sentenza pronunciata Se- condo equità, il ricorso per violazione di legge 50- stanziale non era ammesso.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di legittimità, liquidate in € 400,00, oltre ad € 40,00 per esborsi. Coa deciso a Roma, in came a di consiglio, il giorno 20 settembre 2000. 2002 6 Il Consigliere estensore Aldo Ceccherini CO STAZIONE Primo S one Civile Depositate in Cancelleria 6 MAR. 2003 - IL CANCELLIERE 7 Il Presidente Giovanni Losavio Liamusilosevi ARTI NOE DI PAGE) 141, N.37413000 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Cure f or