Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/1998, n. 6772
CASS
Sentenza 12 novembre 1998

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Poiché il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non ha natura privatistica bensì quella pubblicistica derivante dall'attribuzione di un ufficio che non può essere rifiutato, la determinazione dei compensi non è affidata alla contrattazione bensì è prerogativa dell'autorità giudiziaria, che ben può fare riferimento, a tal fine, alle tariffe autoritativamente stabilite dai prefetti per la custodia dei beni sottoposti a sequestro amministrativo ovvero, in mancanza di questa, a criteri equitativi, senza alcun obbligo di applicare i prezzi indicati da ACI o ANCSA per l'attività di parcheggio ed autorimessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/1998, n. 6772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6772
    Data del deposito : 12 novembre 1998

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