Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 1
Poiché il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non ha natura privatistica bensì quella pubblicistica derivante dall'attribuzione di un ufficio che non può essere rifiutato, la determinazione dei compensi non è affidata alla contrattazione bensì è prerogativa dell'autorità giudiziaria, che ben può fare riferimento, a tal fine, alle tariffe autoritativamente stabilite dai prefetti per la custodia dei beni sottoposti a sequestro amministrativo ovvero, in mancanza di questa, a criteri equitativi, senza alcun obbligo di applicare i prezzi indicati da ACI o ANCSA per l'attività di parcheggio ed autorimessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/1998, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 12.11.1998
1. Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
2. " IE AN RE " N. 6772
3. " TE EN " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Bottalico " N. 32855/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE OL
avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Palermo in data 12-6-1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Nicola Bottalico Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. AN Siniscalco che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 12 giugno 1998 il Tribunale per i minorenni di Palermo, in sede di incidente di esecuzione avverso il provvedimento di liquidazione di compensi in favore del custode giudiziario ER OL, rigettava l'opposizione proposta dal ER e fondata sulla richiesta di liquidazione della differenza tra la somma richiesta (L. 7.111.250) per indennità di custodia e quella effettivamente liquidatagli (L. 2.930.970).
Riteneva il Tribunale che appariva eccessiva la richiesta del custode con aprioristico riferimento alle tariffe ACI, certamente non corrispondenti agli usi locali poiché sotto il profilo formale non erano state fissate secondo la regolamentazione prevista dalla legislazione vigente per gli usi locali e sotto il profilo sostanziale implicava una applicazione indiscriminata delle medesime tariffe in misura eguale su tutto il territorio nazionale e cioè sia per aree metropolitane che per aree socialmente ed economicamente diverse.
Avverso la su indicata ordinanza proponeva ricorso per cassazione ER OL per erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e per insufficienza ed illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente che il rapporto di custodia della cosa sottoposta a sequestro penale da parte della Polizia Giudiziaria o dell'Autorità giudiziaria configura un vero e proprio contratto di deposito tra la pubblica amministrazione ed il privato nominato ausiliario del giudice quale custode e pertanto in ordine alla regolamentazione giuridica del rapporto vanno applicati gli articoli del codice civile (dall'art. 1766 all'art. 1782) relativi al contratto di deposito ed in particolare nella parte che non contrastano con la natura pubblicistica della funzione rivestita dal custode.
Inoltre, sostiene il ricorrente che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 23 del 21-4-1989 ha definitivamente stabilito che l'indennità dovuta al custode va determinata con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali per attività ausiliari, per cui correttamente andavano applicate le tariffe ACI o ANCSA per l'attività di parcheggio ed autorimessa, alle quali il libero mercato, ancorché privato, faceva costante riferimento. Infine, sostiene il ricorrente che la motivazione adottata dal Tribunale non era idonea e sufficiente nell'affermare che le tariffe ACI non potevano applicarsi indiscriminatamente per aree diverse;
nonché illogica perché contrastante con una decisione di questa Corte, che aveva dato pubblico riconoscimento alle tariffe ACI quali uniche tariffe applicabili nella liquidazione delle indennità di custodia.
I motivi sono infondati.
Invero il rapporto di custodia di cosa sottoposta a sequestro penale non può configurare un vero e proprio contratto di deposito tra la pubblica amministrazione ed il privato nominato custode, regolato dagli articoli del codice civile, avuto riguardo alla natura del rapporto, alla genesi dello stesso ed alla sua regolamentazione sotto il profilo economico, questione quest'ultima oggetto dell'odierno ricorso.
Innanzi tutto va esclusa la natura privatistica del rapporto in esame. Invero la funzione del custode di cosa sottoposta a sequestro penale viene dalle norme vigenti qualificata "ufficio", come emerge dal 3^ comma dell'art. 81 disp. att. C.p.p. e dall'art. 361 C.p.. Inoltre tale rapporto non sorge dall'incontro della volontà tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, ma da un atto autoritativo da parte della autorità giudiziaria (art. 259 C.p.p.) o da chi ha provveduto al sequestro (art. 81, 3^ co, disp. att. C.p.p.) e l'eventuale rifiuto di assumerne le funzioni dà luogo alle sanzioni previste dal su citato art. 366 C.p., come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 230 del 21 aprile 1989. Infine il compenso economico non è costituito da corrispettivo determinato dalle parti, tant'è che gli artt. 102 e 104 della Tariffa Penale approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 prevedono rispettivamente la corresponsione di una indennità giornaliera di custodia autoritativamente imposta (e della quale si tratterà in seguito) e "di spese di conservazione degli oggetti ... sequestrati ... tassate dal giudice in conformità degli usi locali". Pertanto destituito di fondamento deve ritenersi che i compensi spettanti al custode di cose sottoposte a sequestro penale debbano essere liquidati in base alle tariffe A.C.I. (Automobile Club Italia). E ciò anche per le ulteriori seguenti ragioni. La Corte Costituzionale (sent. n. 230 del 21 aprile 1989 sopra citata), chiamata a decidere sulla prospettata disparità di trattamento fra custodi di beni sottoposti a sequestro penale (disciplinato dall'art. 5 della L. 13 luglio 1965, n. 386 in riferimento agli artt. 102 e 103 della Tariffa Penale approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701) e custodi di beni sottoposti a sequestro amministrativo (disciplinato dall'art. 12, terzo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, che prevede la liquidazione in base alle tariffe vigenti e agli usi locali), ha ritenuto che "tra l'attività del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo non è dato riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diverso regime oggi esistente, essendo l'attività, in sè e per sè considerata, ontologicamente identica in entrambe le ipotesi" e pertanto, "riconosciuta fondata la questione con riferimento all'art. 3 della Costituzione" ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 nella parte in cui prevede la liquidazione dell'indennità
giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della Tariffa Penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n.2701, in lire 300, e successive variazioni, anziché con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali", legittimando in tal modo quale unico criterio per la liquidazione delle somme dovute al custode quello previsto dall'art. 12, terzo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Criterio questo già da questa Corte applicato con sentenza della Sez. I in data 12 maggio 1995 in proc. Fiorentino, con la quale è stato affermato che: "In tema di liquidazione del compenso al custode di cose sequestrate, è legittimo il provvedimento che applichi le Tariffe locali - stabilite dal prefetto - per i custodi amministrativi, equiparati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 230 del 1989) ai custodi dei sequestri penali, a nulla rilevando che esse siano inferiori a quelle in uso presso altre province".
Pertanto per "tariffe vigenti" devono essere intese quelle autoritativamente stabilite ed aventi forza cogente e tali non possono essere quelle stabilite dall'A.C.I. (Automobile Club Italia) non avendo al riguardo alcun potere. Infatti l'A.C.I., secondo lo Statuto approvato con D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;
nonché rappresenta l'automobilismo italiano presso la F.I.A. - Federation Internationale de l'Automobile (art. 1) e nell'art. 4 dello stesso Statuto sono elencate le attività per il conseguimento degli scopi indicati dall'art.
1. Inoltre l'A.C.I., in base all'art. 5 del su indicato Statuto, svolge le seguenti funzioni delegate: 1) esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli (R.D.L. 26 novembre 1926, n. 2486); 2) tenuta del Pubblico Registro Automobilistico - P.R.A. (L. 19 febbraio 1928, n. 510). Peraltro questa Corte ha avuto modo di affermare (v.
sent. Sez. I, 11 aprile 1994, Adragna) che deve ritenersi esatta la decisione con cui il giudice di merito rilevi che le tariffe richiamate dall'interessato, essendo sprovviste dal crisma dell'ufficialità, non hanno forza vincolante per l'autorità giudiziaria ed affermi che in mancanza deve procedersi alla liquidazione delle somme spettanti al custode secondo equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Proprio come operato nel provvedimento impugnato, dovendosi ritenere corretta la liquidazione secondo equità laddove le autorità competenti - quali per esempio i Prefetti - non hanno provveduto ad emanare le tariffe riguardanti i compensi ai custodi, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571. Quanto infine alla dedotta insufficiente ed illogicità della motivazione, va affermato che tale motivo di ricorso è in parte inammissibile in quanto è previsto come motivo di ricorso la mancanza di motivazione e non anche la insufficienza di motivazione;
è infondato in quanto la illogicità della motivazione riguarda la struttura argomentativa della motivazione e non il contrasto con un precedente giurisprudenziale, riguardante per altro soltanto le spese di conservazione (Cass. Sez. I, 6-3-1997 n. 786 - Ribanto). Alla stregua di tutto quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso e la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 C.p.p..
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998