Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
T 06 08 3/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUL DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PARCHEGGIO CONDOMINI ALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 4111/96 - Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere 6441/96 - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Cron. 17680 Rep. 1360 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere - Consigliere Ud. 22/01/02 Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio Sole dal Sig. IL IMMOBILIARE QUARTA SRL, in persona dell'Amm.re 155 -per diritti L.. # 2.6 APR. 2002 Unico ALDO D'APOLLONIO, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato BARONE CARLO IA, che lo difende, CANCELLERI giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SS OR, TT NN, CU GI, LI VI, OL IA MATILDE, COND VIA A TORELLI 32 ROMA, COND VIA M RAPISARDI 31/A ROMA, COND VIA M ་ ་ RAPISARDI 33 ROMA, IO IO, BO IA 2002 OS, AN TR, MA LV, RA ER, 93 -1- SE IN OSNNA, SO MA, GU TA, GA LA IA, CE MI, ER UI, OM OD, DU RE, RE M SA, NO AR, EL M PIA, AD DO, DE IC PI, DE IC ER, TI ER, AL BR, OR CE, AL GI, LE AD, EN RE, NE FA, DA PRA BEPPINA, FRUSCIONE FALANGA RT, CO RE, EN MI, CAMERA AMBROGIO, DE AN ZI, DI MA BR AMMINISTRATORE COND VIA TORELLI 36 ROMA, CORBO GIUSEPPE AMMINISTRATORE COND VIA TILLI 66 ROMA, POLESE FULVIO, POLESE IVANA;
RI LL, biva thefish & OU Falcone
- intimati -
nonchè
contro
OM OD, TOTTI IGINA;
AL AO, AL IA SA, CE ved. BELLA MI n.q. di eredi di BELLA MARIO;
COND VIA M RAPISARDI 21 ROMA inpersonadell'Amm.re DOMENICO FIORINO, COND VIA CHIARELLI 19 ROMA in persona dell'Amm.re TULLIO FERRIOLI;
DU RE, RE M.SA, OSNNA SE IN;
intimati con integrazione del contraddittorio e sul 2° ricorso n° 06441/96 proposto da: GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CU -2- AO EMILIO 26, presso lo studio dell'avvocato MORELLI MASSIMO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonché
contro
IL IMM QUARTA SRL, SS OR, TT NN, LI VI, OL IA MATILDE, COND VIA A. TORELLI 32 ROMA, COND VIA M. RAPISARDI 31/A ROMA, COND VIA M. RAPISARDI 33 ROMA, IO IO, BO IA OS, AN TR, MA LV, RA ER, SO MA, GU TA, GA LA IA, POLESE FULVIO, CE MI, ER UI, OM OD, DU RE, RE IA SA, NO AR, EL IA PIA, DE IC TR, DE IC ER, AD DO (deceduto), TI ER, AL BR, OR CE, AL GI LE AD, EN RE, NE FA, DA PRA BEPPINA, CO RE, EN MI, CAMERA AMBROGIO, FRUSCIONE FALANGA RT, COND VIA A. TORELLI 36 ROMA, COND VIA RAPISARDI 21, COND VIA RAPISARDI 31, DE AN ZI, POLESE IVANA;
- intimati nonchè
contro
-3- CE MI ved.AL, AL AO, AT LL, LE RG, TO UI, DI AM HE, ER OL, NI IN, AL M.SA, DI EO MI, OSNNA SE IN;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 1000/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/03/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Carlo Maria BARONE, difensore della ricorrente SOC. IL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, о la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
udito l'Avvocato Massimo MORELLI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale NI CU, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto SO che ha concluso l'inammissibilità del ricorsoper principale e l'inammissibilità ° il rigetto del ricorso incidentale. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23 maggio 1981 TO SI, GI LI, NI TO, LV PO ed NA PO, proprietari di u- nità immobiliari dello stabile sito in Roma, via Torelli n. 36, convennero in- nanzi al Tribunale di Roma la società IL, che aveva costruito il com- plesso immobiliare, e chiesero che fosse condannata a destinare a parcheg- gio l'area a ciò deputata, che, non rispettando gli assunti con il Comune di Roma con l'atto d'obbligo nel dettaglio specificato, aveva utilizzato diver- samente. La società IL si costituì e chiese il rigetto della domanda. In via riconvenzionale chiese, nel caso di sua soccombenza, che venisse di- chiarato l'obbligo dei condomini, che intendevano utilizzare l'area come parcheggio, di pagarne il corrispettivo. Tutti i condomini furono chiamati a partecipare al giudizio, in- sieme con gli amministratori degli altri condomini indicati in epigrafe, fa- centi parte dello stesso complesso immobiliare. Il Tribunale, con sentenza del 20 luglio 1987, rigettò la doman- da, e compensò le spese di lite. TO SI e GI LI proposero appello, e chie- sero, per le ragioni nel dettaglio esposte, la riforma di tale sentenza e l'accoglimento della loro domanda. NI TO si costituì ed aderì al loro appello. Si costituì anche la società IL, che chiese il rigetto dell'ap- pello, ed in via incidentale impugnò la compensazione delle spese giudiziali. ག ང La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha accolto l'appello di TO SI e GI LI, ed ha con- dannato la società IL a destinare a parcheggio in modo permanente l'area di cui all'atto d'obbligo innanzi ricordato, ed a consentirne ad essi il libero accesso;
non ha preso invece in considerazione la identica domanda di NI TO, formulata con la sua adesione all'appello proposto da questi ultimi, perché non era stata proposta con autonomo appello, ma con la loro comparsa di costituzione, che non era stata notificata alle parti rima- ste contumaci. La società IL ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per tre motivi. NI TO ha resistito con controricorso, ed ha proposto ri- corso incidentale, per un solo motivo. Gli altri intimati non si sono costituiti. Con ordinanza dell'8 marzo 1999 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni soggetti che erano stati chiamati a partecipare ai giudizi di primo e di secondo grado, ed ai qua- li non erano stati notificati ritualmente il ricorso principale e quello inciden- tale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale della società IL e quello incidentale di NI TO sono stati proposti contro la stessa sentenza, e devono esse- re quindi riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). La società IL ha provveduto ad integrare i contraddittorio nei confronti dei soggetti nei confronti dei quali questa Corte l'aveva ordi- nato. Ad uno di essi, NN SE AV, la società IL ha peraltro notificato l'atto di integrazione del contraddittorio senza rispettare il termine all'uopo fissato. Si rileva tuttavia che per tale notificazione la ricorrente aveva chiesto una proroga del detto termine a causa delle difficoltà incontrate nell'effettuarla, essendo la destinataria risultata, dalle indagini anagrafiche svolte, dapprima residente all'estero, dove non è stata rintracciata, e poi in- i vece in Italia, dove la notificazione stata in fine effettuata, con il rito degli irreperibili. Questa Corte ha più volte affermato che la sanzione di inam- missibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 331 cod. proc. civ. per l'ipo- tesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, essendo rivolta a colpire comportamenti processuali volontari e colpevoli per incuria o per negligenza, imputabili al soggetto avente il detto onere, non è applicabile quando la parte interessata non è stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili né per dolo né per colpa (vedi Cassazione civile sez. un., 18 ottobre 1990 n. 10151; sez. II, 26 ottobre 1992 n. 11626; sez. III, 13 luglio 1995, n. 7658; sez. II, 24 luglio 1999, n. 8009). Le difficoltà incontrate dalla società IL nel notificare l'atto di integrazione del contraddittorio a NN SE AV avrebbero certo giustificato la concessione di una proroga del termine all'uopo concesso;
per la stessa ragione deve dunque considerarsi giustificato il suo ritardo nell'effettuare tale notificazione. Restano conseguenza superati i dubbi di costituzionalità del comma 2° dell'art. 331 cod. proc. civ., che all'udienza del 26 ottobre 1999 hanno indotto questa Corte a rinviare la decisione della causa, in attesa di una pronunzia, sul punto, della Corte Costituzionale. Il ricorso della società IL è dunque, sotto il profilo esami- nato, ammissibile. Altrettanto non può dirsi per il ricorso incidentale proposto da NI TO. Questi infatti non ha notificato l'atto di integrazione del con- traddittorio a NN SE AV (agli atti v'è soltanto la sua richiesta di notificazione a mezzo posta, senza alcuna attestazione della effettuazione di quest'ultima) e ad IN OT. Prima di esporre i tre motivi del suo ricorso, la società IL ha affermato che con atto sottoscritto il 28 febbraio 1995, e dunque succes- sivamente all'ultima udienza del giudizio di secondo grado, ma prima del deposito della sentenza impugnata, TO SI e GI LI hanno rinunziato all'appello, e che tale rinunzia è stata da essi accettata;
ed hanno chiesto che, essendo venuta meno "la necessità di affermare la volon- tà della legge nel caso concreto", questa Corte dichiari la sopravvenuta ces- sazione della materia del contendere. Tale richiesta non può essere accolta, pure essendo l'allegazione, (c) Quando nel corso del giudizio di legittimità (o prima ancora che esso sia instaurato) intervenga una transazione od altro fatto che de- B termini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizio- ne del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Cassazione civile, sez. un., 18 maggio 2000, n. 368). Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del м per altra vio, rilevante.giudizio di legittimità. ()
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, li di- chiara entrambi inammissibili, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 22 gennaio 2002. Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Vincy Beldassare L'estensore Carlo CiofficVerlo f IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Dott.ssa Donatella D'Anna Registrate in date MOR. 2005 Serie 4 aln. 12835 149.77 versata (euro CENTOQUARI ROVE/77 p. Il Dirigente A Dervizi CEPOSITATO IN CANCELLER (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPE 26 APR. 2002 Il Responsabile Servizio Aut Clup (Dr. M. RACOCHING IL CANCELLIERE C1 Roma 109T 120 4557 3039 TOT.160 10 Q