Sentenza 15 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla provaAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2019, n. 11709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11709 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2019 |
Testo completo
1 1709-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente est. ROSA PEZZULLO Sent. n. sez. 3052/2019 -UP 15/10/2019 Relatore - CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 4487/2019 RENATA SESSA Motivazione Semplificata MATILDE BRANCACCIO GI RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ID SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore il difensore presente Avv Zaffina si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29.6.2018 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Prato in data 29/10/2014, riconosceva a ID NE, le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena nei confronti dello stesso in anni uno di reclusione, revocando le statuizioni civili, per il reato di cui di lesioni di cui agli artt. 582, 583 c.p. nei confronti di NI Calabrese.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, che lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per mancanza assoluta della motivazione in ordine alle ragioni della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in presenza dei presupposti previsti dall'art. 163 c.p.; invero, la pena finale irrogata all'imputato (di un anno di reclusione) è ben al di sotto del limite di due anni previsto dall'art. 163 c.p., né ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 164 c.p., che non consentono la concessione del beneficio;
risulta, infatti, a carico del deducente una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., irrevocabile dal 20/07/2000, per la quale l'imputato non ha beneficiato della sospensione condizionale della pena, e il reato deve considerarsi estinto a tutti gli effetti, essendo decorso il termine quinquennale sancito dall'art. 445 comma 2 c.p.p.; inoltre, sempre dal certificato penale dell'imputato risulta un decreto penale per guida in stato di ebbrezza, divenuto irrevocabile il 05/01/2007, ma anche in questo caso non è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il reato deve considerarsi estinto, essendo ampiamente decorso il termine biennale previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p. per la declaratoria di estinzione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
1. Il ricorrente si duole della mancata risposta alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, non essendo a ciò ostativa la pena irrogata e non essendo di impedimento le precedenti condanne riportate, per le quali non risulta concesso il beneficio in questione, che comunque devono considerarsi estinte: ciò vale sia per la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., irrevocabile dal 20/07/2000, per la quale il reato deve considerarsi estinto, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 445 comma 2 c.p.p., sia per il decreto penale per guida in stato di ebbrezza, divenuto irrevocabile il 05/01/2007, dovendo il reato considerarsi estinto, essendo ampiamente decorso il termine biennale previsto dall'art. 460 comma 5 c.p.p., per la declaratoria di estinzione del reato.
2. Effettivamente deve rilevarsi in proposito che la sentenza impugnata, a fronte della richiesta dell'imputato di concessione della sospensione condizionale della pena avanzata in appello (cfr. "..laddove in accoglimento del presente appello, la pena irrogata venisse ridotta entro il limite di due anni si ritiene che possa essere concessa la sospensione condizionale, atteso che l'imputato non ha mai riportato una condanna a pene detentiva e che il precedente per rissa è assai risalente, essendo il fatto stato commesso nel 1994") ha completamente omesso di pronunciarsi su tale richiesta.
3. Tale omessa pronuncia comporta, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame della questione relativa alla sospensione condizionale della pena. In sede di rinvio la Corte territoriale considererà ai fini del nuovo esame anche i principi affermati da questa Corte, secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi di quanto previsto dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen.. (Sez. 1, n.24852 del 16/06/2010, Rv. 247953).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze Keope beswall Così deciso il 15.10.2019 Il Presidente estensore Rosa Pezzullo DEPOR ALLERIA - 9 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARY CIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo N