Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE shoflis semplice che consente soltanto Ik.miO T! g.r Magistrati Composta d asione mitensives fitful 2 6 Dott. Rafa Presidente CORONA R.G.N. 22087/99 Cron. 3120 Dott. Antonio - Consigliere VELLA Rep.477 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud.15/05/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente ,est. SENTENZA sul ricorso proposto da: PE PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MURATTE 16, presso lo studio dell'avvocato ANNA RITA PERITORE, difeso dall'avvocato VINCENZO PERITORE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TA, elettivamente domiciliata in CASTRONOVO ROMA PZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ALFIO INNOCENTE, giusta delega in atti;
controricorrente n. 229/99 del Tribunale di * 2002 avverso la sentenza 769 AGRIGENTO, depositata il 09/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato PERITORE NZ, difensore del l'accoglimentoricorrente che ha chiesto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO domanda di reintegrazione del 25.11.1992 Con RA IU esponeva al pretore di Agrigento che, essendosi recato in data 4.11.1992 nel proprio fondo, sito in agro di Palma di Montechiaro, contrada Falcone, aveva constatato che una parte di detto fondo era stata recintata а sua insaputa mediante l'apposizione di paletti che delimitavano tale parte come un fondo distinto dal restante terreno;
ed era venuto a conoscenza che tale recinzione era stata apposta per disposizione di ST IS, la quale interpellata aveva riferito di essere entrata in possesso di quella parte di terreno da lei recintata, corrispondente particelle catastali n. 140 e 141 della alle partita n. 11782 foglio 60 in qualità di erede del marito Di EL RE, che a sua volta ne era proprietario per successione ereditaria da RB ME. Il RA nel ricorso contestava quanto affermato dalla ST ed asseriva di essere unico ed esclusivo proprietario e possessore del controverso fondo, da lui acquistato con atto di vendita del 21.7.1972 del notaio Incardona, trascritto il 31.8.1972. 3 Il ricorrente faceva altresì presente che il suddetto atto di vendita nel riportare i dati catastali conteneva un errore materiale, perché mentre l'atto conteneva esattamente l'estensione di are 50,60 e ne indicava con precisione i confini, tuttavia menzionava solo le particelle n. 82 e 83 e non anche le particelle n. 140 e 141, che erano state pure oggetto di vendita%;B che si trattasse di un semplice errore materiale era dunque facilmente riconoscibile dalla circostanza che solo includendo le particelle 140 e 141 si otteneva la superficie totale indicata nell'atto di vendita e si potevano raggiungere i predetti confini. Il RA asseriva inoltre che egli a seguito dell'acquisto aveva preso il possesso del fondo in tutta la sua estensione, recintandolo e, poiché il fondo era intercluso, aveva successivamente nel 1992 ottenuto il passaggio a mezzo di una stradella che, attraversando il fondo confinante di Lo CO immettevaDA e DO IU, si alla corrispondentedirettamente nel terreno particella n. 141. Per tutti questi motivi il RA concludeva chiedendo al RE che fosse ordinata in suo favore la reintegrazione nel possesso del terreno corrispondente alle particelle n. 140 e 141. Si costituiva ST IS la quale contestava la domanda del ricorrente, asserendo di aver ricevuto detto terreno in eredità dal marito Di EL RE e ne chiedeva il rigetto;
eccepiva di avere posseduto pubblicamente e pacificamente il terreno da quando il proprio marito Di EL RE lo aveva ricevuto da RB ME per successione e di esserne divenuta proprietaria alla morte del marito;
che la controparte stava cercando di sfruttare un errore indotto del Notaio rogante al fine di potersi appropriare delle due particelle di terreno controverse. Assunte informazioni a mezzo dei testi presenti alla udienza, il RE con ordinanza in data 19.3.1993 respingeva la chiesta misura interdittale. Nondimeno con sentenza del 5.10.1995 il pretore Agrigento accoglieva la domanda di di reintegrazione nel possesso. Avverso tale sentenza proponeva appello ST IS. Con sentenza in data 23.3.1999 il tribunale di Agrigento accoglieva l'appello. 5 Contro detta sentenza ricorre per cassazione RA IU con quattro motivi di gravame, illustrati con memoria;
resiste con controricorso ST IS. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché motivazione illogica e contraddittoria, e ultrapetizione, per avere il tribunale erroneamente qualificato l'azione del RA quale azione di manutenzione, omettendo di considerare che nel caso in esame si trattava di azione di spoglio per avere la ST apposto nell'estate del 1992 una - 83 e recinzione sul confine delle particelle 82 140 - 141 su terreno posseduto da RA. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata andata ultra petitum nella parte in cui ha è ritenuto che l'azione qualificata, come manutenzione ex art. 1170 cod. civ., anziché di reintegra ex art. 1168 cod. civ., non era proponibile per non avere egli dato la prova di avere posseduto il bene da oltre un anno. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha chiarito che nessuna 6 prova il RA ha fornito dell'esercizio di un possesso tutelabile ex art. 1170 cod. civ., cioè dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà о di altro diritto reale i che nella situazione di fatto risultante dagli atti processuali e dai documenti acquisiti ove spoglio vi fosse stato, laravvisava, fattispecie dello spoglio semplice, in quanto operato senza violenza sin dal 1988, quando furono misurati i terreni per conto della ST dal tecnico NI NZ, il quale ha affermato che già nel 1988 il possesso era della ST;
che, pertanto, lo spoglio da parte di cortei si sarebbe verificato almeno quattro anni prima del ricorso di reintegra presentato dal ER e quindi ben oltre anno previsto per esercitareil termine di un l'azione ex art. 1168 cod. civ.. Bene pertanto il tribunale ha ravvisato nei fatti di causa uno spoglio semplice per il quale si poteva sperimentare solo l'azione di manutenzione, non essendo stato il RA spogliato dalla né clandestinamente, ST né violentemente DOcome riferito dai testi escussi (testi: IU, La CA DA, NI NZ e NI 7 Yockj). Col secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia ed illegittimità della decisione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il terreno oggetto dello spoglio e corrispondente alle 141 non sarebbe stato da luiparticelle nn. 140 - posseduto, con motivazione illogica e contraddittoria. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha chiarito che i testi escussi (DO, La CA ed i due NI) hanno confermato che il fondo de quo era totalmente abbandonato e ricoperto da macchia incolto, che da tali circostanze era facile mediterranea;
desumere che il RA non aveva coltivato il fondo stesso;
che nessun teste ha saputo indicare un qualsiasi esercizio di fatto di attività da parte del RA sul terreno corrispondente alle particelle 140 e 141 (cfr. sentenza impugnata a pagg. 6 8).- Sul punto in questione la motivazione della sentenza è congrua, puntuale ed esente da vizi logici o da errori di diritto. 8 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché erronea valutazione delle prove ed omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), perché la prova il testimoniale raccolta attestava che egli aveva dall'epoca possesso sul terreno de quo dell'acquisto (1972) fino al subito spoglio;
perché nessuna prova di interversione aveva offerto la ST. Deduce ancora il ricorrente che l'errore dei giudice di appello è evidente, perché, negando ogni valore all'atto di acquisto del 1972 ed alla scrittura privata del 1992, ma soprattutto alle concordanti prove testimoniali (testi DO, Lo Mangiavillano) sono stati CO, OS e travisati i fatti;
che nessun significato giuridico può attribuirsi al fatto che il terreno de quo risulta incolto sia per l'impossibilità di accedervi, sia per l'esistenza di altre manifestazioni del possesso, quali la scrittura privata del 1992 e le prove testimoniali rese dall'DO e dal OS, i quali hanno confermato la signoria di fatto esercitata dal - 9 -- - . RA sino all'atto dello spoglio (cfr. ricorso a dove sono riassunti i rilievi del pagg. 20 - 21, motivo). terzo Il motivo che in parte è ripetitivo del precedente infondato, perché con esso il M ricorrente si limita a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, e chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità. Inoltre i vizi denunciati di omessa, contraddittoria motivazione non insufficiente e possono consistere nella difformità dell'apprez- zamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo controllarne l'attendibilitàvalutare le prove, e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex multis, Cass. n. 9744/1996, n. 5802/1998, n. 3723/1996). Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112, in relazione all'art. 91 10 c.p.c., per averlo il Tribunale condannato al senza invece pagamento delle spese di primo grado, compensarle. Il motivo inammissibile, perché il processuali rientra neiregolamento delle spese poteri discrezionali del giudice di merito e non è soggetto al sindacato di questa Corte, salvo la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.086,10- di cui euro 1000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 15.5.2002. Ubacidente Il Coungliere est. пеNe Juli AR пиsenome IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo AM GEN 2003 даже Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 11