Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
La concessione della sospensione condizionale della pena disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi di quanto previsto dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2010, n. 24852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24852 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/06/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1796
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 5539/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
1) EL BR, N. IL 17/10/1942, C/;
avverso l'ordinanza n. 112/2009 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del 27/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. GALASSO Aurelio sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso pel rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 27 luglio 2009 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concesso a AR UN, giusta sentenza di applicazione su richiesta della pena (della reclusione in anni due), 3 febbraio 2009 (irrevocabile dal 16 marzo 2009), motivando: la richiesta del Pubblico Ministero si fonda sul rilievo che AR ha riportato precedente condanna alla pena dell'arresto in giorni dieci e della ammenda in Euro 3.615,20 (condizionalmente sospesa), giusta decreto penale del Pretore di Atri, 28 ottobre 1998 (irrevocabile dal 26 gennaio 1989), sicché la pena irrogata colla sentenza, cumulata con quella inflitta in virtù del decreto, eccedendo il limite di legge, comporrebbe la revoca del (reiterato) beneficio ai sensi degli artt. 164 e 168 c.p.; se non che il reato sanzionato dal decreto è estinto, non avendo il condannato commesso alcun reato nel termine di legge di cui all'art. 460 c.p.p., comma 5; e l'estinzione del reato comporta "la non computabilità
della pena", relativa, ai fini della reiterazione della sospensione condizionale.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data del 7 dicembre 2009, col quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 163 e 164 c.p. e art. 460 c.p.p., comma 5, sostenendo: la disposizione del codice di rito ha il limitato effetto di consentire la reiterazione del beneficio, ma l'estinzione del reato non rimuove il limite massimo, stabilito tassativamente dall'art. 163 c.p., della pena che, complessivamente, può essere condizionalmente sospesa.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 17 marzo 2010, obietta: l'interpretazione proposta dal ricorrente "renderebbe del tutto inutile e superflua" la disposizione dell'art. 460 c.p.p., comma 5, in quanto l'art. 164 c.p. consente la reiterazione una tantum della sospensione condizionale della esecuzione della pena nei limiti (di pena) stabiliti dall'art. 163 c.p.; la interpretazione seguita dal giudice della esecuzione trova,
invece, conforto nella tenore testuale dell'art. 460 c.p.p., in relazione alla generale previsione della estinzione di "ogni effetto penalè che comprende, pertanto, anche il particolare effetto ostativo ai fini della concessione del beneficio.
4. - Il condannato resiste, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Goffredo Alviano Graviano, mediante atto depositato il 24 maggio 2010, col quale deduce che il reato sanzionato col decreto penale di condanna è estinto.
Con memoria, recante la data del 28 maggio 2010, depositata il 31 maggio 2010, il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Piscella, obietta, ancora, che per effetto della novella dell'art. 163 c.p., la pregressa condanna a pena pecuniaria è ininfluente ai fini della determinazione del limite di pena per la concessione del beneficio.
5. - Il ricorso è infondato.
La interpretazione dell'art. 460 c.p.p., comma 5, sostenuta dal ricorrente è errata. Non solo comporta la conseguenza (perspicuamente stigmatizzata dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte) di neutralizzare - rendendola superflua - la valenza normativa della disposizione, alla stregua della previsione dell'art. 164 c.p. che assumerebbe carattere affatto assorbente;
ma, addirittura, implica l'ulteriore effetto - assolutamente assurdo - di impedire la reiterazione della sospensione condizionale della esecuzione della pena (concessa col decreto) prima della estinzione del reato.
Invero l'espressa menzione che, nel caso della successiva estinzione del reato, la condanna per decreto "non è di ostacolo" alla concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena e che del reato cessano gli "effetti penali" si traduce nella introduzione della vera e propria fictio juris della giuridica inesistenza del decreto ai fini della concessione del beneficio. Peraltro, in generale, questa Corte ha avuto modo di fissare il principio di diritto secondo il quale "tra gli effetti penali della condanna vi è compresa - appunto - la limitazione che riguarda la possibilità di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena" (Sez. 5, 26 giugno 1978, n. 11562, Iammella, massima n. 140029).
Conclusivamente la (corretta) interpretazione, seguita dal giudice a quo, corrisponde perfettamente sia al dato testuale della norma, che alla ratio legis, orientata a promuovere l'adozione del rito monitorio in funzione deflattiva dei dibattimenti. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010