Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
Il giudizio di complessità del dibattimento, ex art. 304 comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha necessariamente carattere prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell'attività da compiere e non già con riguardo all'attività espletata ed esaurita. (Nella specie trattavasi di giudizio abbreviato non condizionato a carico di cinque imputati in cui all'udienza del 21 ottobre 2011 era stato disposto il rinvio al 13 dicembre per eventuali repliche e la pronuncia della sentenza, mentre il provvedimento di sospensione dei termini per la complessità del dibattimento era stato disposto il 25 ottobre 2011, con la conseguenza, afferma la S.C., che il "tribunale non poteva formulare alcun giudizio prognostico di particolare complessità di un dibattimento che si era ormai esaurito il precedente giorno 21").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2012, n. 14508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14508 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 689
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 49642/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN RI N. IL 11/09/1980;
avverso l'ordinanza n. 1912/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 30/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 novembre 2011, il Tribunale di Catania, 5^ sezione penale, confermava l'ordinanza del Tribunale in sede, con la quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini di fase proposta da EN AU imputato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 aggravati dalla L. n.203 del 1991, art.
7. Il Tribunale rammentava che a norma dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 4 (per come chiaramente risultante dalla legge di interpretazione autentica n. 133/1991) nel computo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni in cui si tengono le udienza, sicché il provvedimento con il quale, in data 25.10.2011, era stata disposta la sospensione dei termini per la complessità del dibattimento, era stato pronunciato prima della scadenza del termine di fase. Rilevava poi che la disposta sospensione era giustificata per la particolare complessità del dibattimento, collegata non solo alla mole degli atti di indagine, ma anche dalla gravità e complessità delle imputazioni, dalla necessità (sollecitata dalla difesa) di nominare un perito per la duplicazione dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni ambientali in carcere nonché da fattori collegati all'organizzazione dell'ufficio per i carichi di lavoro desumibili dai coevi impegni dei componenti del collegio in altri processi dibattimentali complessi.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. c) ed e) per i seguenti motivi:
1- erronea applicazione dell'art. 297, comma 6 e art. 304 cod. proc. pen., comma 2 e carenza di motivazione in quanto, in assenza di espressa previsione normativa, il computo dei giorni di udienza ai fini del calcolo dei termini di fase deve ritenersi escluso solo per il giudizio ordinario e non per quello abbreviato;
2- erronea applicazione dell'art. 304 cod. proc. pen., comma 2 e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione dei termini di carcerazione, in quanto non può ritenersi particolarmente compresso un giudizio abbreviato non condizionato a carico di cinque imputati in relazione al quale la durata delle singole udienze è stata molto breve (in particolare la requisitoria del PM, tenuta all'udienza 29.4.2011, iniziava alle 12.10 e terminava alle 13.30; le arringhe difensive di quattro difensori all'udienza del 10.6.2011 si concludevano in due ore e mezzo, mentre alla successiva udienza del 21.10.2011 concludevano altri tre difensori e l'udienza veniva chiusa alle 13.10 con rinvio al 13.12.2011 per repliche formali e per la pronuncia della sentenza); circostanze queste rappresentate con l'appello e non prese in considerazione dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché il giudizio abbreviato è una delle soluzioni di definizione del giudizio di primo grado. La circostanza che l'art. 303, comma 1, lett. b) bis) assegni ad esso termini di fase più brevi rispetto a giudizio dibattimentale non preclude l'estensione ad esso della disciplina dettata dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 4. 2. Il secondo motivo è fondato. La valutazione della particolare complessità è stata invero formulata all'udienza del 25.10.2011 quando la trattazione del processo era esaurita, erano stati ormai sentiti tutti i difensori e non rimaneva che pronunciare la sentenza. Essa non può esser formulata in ragione dell'attività già espletata (che invero nel caso in esame risulta essere stata abbastanza modesta) ma in quella ancora da compiere. Nel caso era stata già fissata l'udienza del 13.12.2011 per le eventuali repliche e per la decisione. Il giudizio di complessità deve necessariamente essere prognostico e nel caso tale prognosi non poteva esser giustificata con valutazione ex post.
Se è vero infatti che l'ordinanza può essere emessa fino alla scadenza del termine massimo di custodia e tanto nella fase iniziale che durante il dibattimento, la sua pronuncia è comunque subordinata alla condizione che la fase del giudizio non possa concludersi entro il termine di scadenza della durata di fase della custodia cautelare. Ne consegue che, essendo stato già disposto il rinvio dal 21.10 al 13.12.2011 per eventuali repliche e la pronuncia della sentenza, alla data del 25.10.2011 il Tribunale non poteva formulare alcun giudizio prognostico di particolare complessità di un dibattimento che si era ormai esaurito il precedente giorno 21, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali a tale udienza non è stata pronunciata sentenza.
Si impone quindi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella pronunciata in data 25.10.2011. Va contestualmente disposta l'immediata scarcerazione di EN AU, se non detenuto per altra causa, per perdita di efficacia della misura della custodia cautelare disposta nei suoi confronti in conseguenza della decorrenza dei termini massimi di fase.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella pronunciata dal Tribunale di Catania in data 25.10.2011, e dispone l'immediata scarcerazione di EN AU, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012