Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2012, n. 14508
CASS
Sentenza 4 aprile 2012

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Il giudizio di complessità del dibattimento, ex art. 304 comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha necessariamente carattere prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell'attività da compiere e non già con riguardo all'attività espletata ed esaurita. (Nella specie trattavasi di giudizio abbreviato non condizionato a carico di cinque imputati in cui all'udienza del 21 ottobre 2011 era stato disposto il rinvio al 13 dicembre per eventuali repliche e la pronuncia della sentenza, mentre il provvedimento di sospensione dei termini per la complessità del dibattimento era stato disposto il 25 ottobre 2011, con la conseguenza, afferma la S.C., che il "tribunale non poteva formulare alcun giudizio prognostico di particolare complessità di un dibattimento che si era ormai esaurito il precedente giorno 21").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2012, n. 14508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14508
    Data del deposito : 4 aprile 2012

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