CASS
Sentenza 11 settembre 2023
Sentenza 11 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2023, n. 37079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37079 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA AT FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette~t4e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37079 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/06/2023 Letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia, su reclamo promosso da AF AT, detenuto presso la Casa di reclusione di Spoleto in esecuzione di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, non ha accolto la proposta di revoca da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in applicazione dell'art. 54, comma 3, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dei provvedimenti di concessione della liberazione anticipata per i periodi 24/02/2009 - 24/02/2012, 24/02/2012 - 24/08/2012, 24/08/2012 - 24/02/2014. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, denunciando violazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione anche come travisamento degli elementi di fatto. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza offre un'interpretazione della norma in questione che tradisce la natura e funzione dell'istituto della liberazione anticipata con riferimento ad un condannato il quale, così come accertato con sentenza passata in giudicato, che ha riguardato i periodi con riferimento ai quali il detenuto chiedeva il riconoscimento del beneficio premiale, ha continuato, durante la detenzione, non solo a mantenere rapporti con gli associati ma anche ad impartire disposizioni agli stessi, rafforzando il suo ruolo nella cosca criminosa. Rileva che, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, dalla lettura della nota della Questura di Napoli del 31 maggio 2022 non emerge affatto la cessazione della permanenza dal reato associativo per AF AT da dicembre 2011, ma tutt'altro, avendo in quella data lo stesso siglato la nuova alleanza tra "Vinella" e "AT- Pagano" e risultando lo stesso da detta nota tutt'ora pericoloso. Il ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. In modo speculare rispetto ai criteri previsti per la concessione del beneficio, si deve disporre la revoca quando si verifichi una condotta del detenuto che dimostri, con riguardo a singoli semestri di detenzione, la mancata partecipazione all'opera di rieducazione, attestata dagli stessi elementi che, nella disciplina odierna, conducono al rigetto dell'istanza di concessione del beneficio. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza, nel decidere di non revocare la liberazione anticipata in ordine a tutti i periodi sopra indicati, non ha fatto corretta applicazione dei principi appena menzionati e soprattutto non ha considerato che il primo periodo oggetto di valutazione coincide quasi integralmente con quello di commissione del reato pur volendola circoscrivere dal 2008 al dicembre 2011, anche a fronte della contestazione di permanenza - da intendersi alla data della sentenza di primo grado, del 10 luglio 2014 - e di quanto rilevato nel ricorso circa l'impossibilil:à che la partecipazione associativa qualificata sia cessata in detta data, alla quale si contribuiva alla nascita di un'alleanza con altro sodalizio camorristico. 1.3. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2023.
lette~t4e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37079 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/06/2023 Letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia, su reclamo promosso da AF AT, detenuto presso la Casa di reclusione di Spoleto in esecuzione di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, non ha accolto la proposta di revoca da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in applicazione dell'art. 54, comma 3, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dei provvedimenti di concessione della liberazione anticipata per i periodi 24/02/2009 - 24/02/2012, 24/02/2012 - 24/08/2012, 24/08/2012 - 24/02/2014. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, denunciando violazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione anche come travisamento degli elementi di fatto. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza offre un'interpretazione della norma in questione che tradisce la natura e funzione dell'istituto della liberazione anticipata con riferimento ad un condannato il quale, così come accertato con sentenza passata in giudicato, che ha riguardato i periodi con riferimento ai quali il detenuto chiedeva il riconoscimento del beneficio premiale, ha continuato, durante la detenzione, non solo a mantenere rapporti con gli associati ma anche ad impartire disposizioni agli stessi, rafforzando il suo ruolo nella cosca criminosa. Rileva che, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, dalla lettura della nota della Questura di Napoli del 31 maggio 2022 non emerge affatto la cessazione della permanenza dal reato associativo per AF AT da dicembre 2011, ma tutt'altro, avendo in quella data lo stesso siglato la nuova alleanza tra "Vinella" e "AT- Pagano" e risultando lo stesso da detta nota tutt'ora pericoloso. Il ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. In modo speculare rispetto ai criteri previsti per la concessione del beneficio, si deve disporre la revoca quando si verifichi una condotta del detenuto che dimostri, con riguardo a singoli semestri di detenzione, la mancata partecipazione all'opera di rieducazione, attestata dagli stessi elementi che, nella disciplina odierna, conducono al rigetto dell'istanza di concessione del beneficio. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza, nel decidere di non revocare la liberazione anticipata in ordine a tutti i periodi sopra indicati, non ha fatto corretta applicazione dei principi appena menzionati e soprattutto non ha considerato che il primo periodo oggetto di valutazione coincide quasi integralmente con quello di commissione del reato pur volendola circoscrivere dal 2008 al dicembre 2011, anche a fronte della contestazione di permanenza - da intendersi alla data della sentenza di primo grado, del 10 luglio 2014 - e di quanto rilevato nel ricorso circa l'impossibilil:à che la partecipazione associativa qualificata sia cessata in detta data, alla quale si contribuiva alla nascita di un'alleanza con altro sodalizio camorristico. 1.3. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2023.