CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8136 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA AS RI CA NC R.G.N. 4744/2026 LD TA SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXX (CUI 07EUGMA) nato il [...] avverso il decreto del 12/02/2026 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere RI CA NC;
sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI IL PG chiede il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Caltanissetta con decreto emesso il 12 febbraio 2026 ha convalidato il trattenimento dello straniero XXXXXXXXXX, disposto dalla Questura di Caltanissetta in ragione del pericolo di fuga del medesimo, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/98 (d’ora innanzi anche T.U.I. Il trattenuto aveva avanzato domanda di protezione internazionale, che era stata rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale, che contestualmente aveva dichiarato l’obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso dello stesso sul territorio nazionale. Avverso il provvedimento della Commissione l’interessato ha proposto ricorso giurisdizionale ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Palermo che ha rigettato l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. Il Giudice, in via preliminare, ha rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale in favore della Corte di appello, non ritendo più sussistente in capo al cittadino straniero la qualità di richiedente protezione internazionale. Ha rilevato, poi, la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante il possesso di documenti di talché non vi era spazio residuo per disporre misure alternative al trattenimento.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero tramite il difensore esponendo quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 5 bis d.l. 13/2017, avendo il Giudice di pace convalidato il trattenimento anziché dichiarare la propria incompetenza in favore della Corte di appello. Ciò in quanto lo straniero aveva lo status di richiedente asilo e per tale ragione la disciplina applicabile era quella del d.lgs. 142/2015 che, oltre a prevedere un sistema di garanzie rafforzate, individua il giudice competente per la convalida del trattenimento nella Penale Sent. Sez. 1 Num. 8136 Anno 2026 Presidente: DE MA PE Relatore: NC RI CA Data Udienza: 27/02/2026 Corte di appello. Secondo il ricorrente, il rigetto da parte del Tribunale della istanza di sospensiva del provvedimento di diniego della Commissione territoriale non aveva fatto venire meno lo status di richiedente protezione, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di pace.
2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 28 d.lgs. 25/2008 e 14 d.lgs. 286/98. Il Giudice di pace ha affermato nell’impugnato provvedimento che le censure inerenti l’inesistenza o nullità della determina presidenziale di applicazione della procedura accelerata non potevano trovare ingresso nel giudizio di convalida. Tale affermazione è scorretta, a parere del ricorrente, poiché il giudice deve compiere un controllo completo ed esaustivo sugli elementi di prova documentale relativi ai provvedimenti presupposti che hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione. In particolare, il vaglio del giudice avrebbe dovuto estendersi al provvedimento emesso dalla commissione territoriale, in quanto, secondo un costante indirizzo di legittimità, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento deve essere esteso oltre che alla esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo. Nello specifico il ricorrente sottolineava come l’atto presupposto della procedura accelerata, in esito alla quale è stata emessa la decisione della Commissione territoriale, cioè la determina del Presidente della Commissione territoriale, era da ritenersi nulla e/o inesistente.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 10 ter d.lgs. 286/98, 10 d.lgs. 25/2008; 12 Direttiva 2013732/UE. Il Giudice di pace nell’impugnato provvedimento ha affermato che eventuali irregolarità formali attinenti agli obblighi di informativa sarebbero stati sanati dal fatto che lo straniero avesse presentato prima domanda di asilo e avesse impugnato poi il provvedimento della Commissione sia nel merito che in via cautelare. Tale affermazione è in contrasto con le disposizioni normative che impongono di rendere allo straniero una informativa completa e puntuale in una lingua a lui comprensibile. Nel caso in esame è emerso che l’informativa circa la procedura accelerata era stata consegnata al migrante immediatamente dopo lo sbarco e solo in lingua italiana;
la sussistenza di tale vizio ha, a sua volta, inficiato la validità della procedura accelerata, determinando a catena l’illegittimità dell’obbligo di rimpatrio contenuto nel provvedimento ablativo emesso dalla Commissione territoriale.
2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 4 bis e 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che, nonostante lo straniero sia in possesso di un documento, non siano state disposte misure meno afflittive del trattenimento, come stabilito dall’art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98. Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, infatti, non sussisterebbe nel caso concreto il pericolo di fuga essedo egli stato - fin dal suo sbarco e fino a momento in cui veniva trattenuto – alloggiato con obbligo di domicilio in un luogo dal quale non si era mai allontanato. Egli è, infatti, in possesso di un documento, non ha mai attestato false generalità, non ha violato le prescrizioni dell’autorità e quanto al luogo ove domiciliarsi ben avrebbe potuto tornare ove era già stato con obbligo di domicilio.
3. L’Avvocatura generale dello Stato con memoria del 26 febbraio 2026 ha rilevato che, 2 state l’avvenuta liberazione dello straniero, doveva ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso.
4. Il difensore ha depositato memoria in data 27 febbraio sottolineando - al contrario - il perdurante interesse al ricorso, in ragione della volontà di fare accertare l’illegittimità del trattenimento, al fine di avanzare una istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri ha conclusoper il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il ricorrente ha, come detto, insistito per l’esame del ricorso, deducendo l’esistenza di un interesse a una decisione di merito, si osserva che il ricorso è complessivamente infondato.
1.1 I primo motivo è infondato. Il decreto della Commissione territoriale che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore. Ed infatti, l'art. 32, comma 4, terzo periodo, d.lgs. cit. dispone testualmente che «l'attestazione (dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso) tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35 bis, commi 3 e 4, del presente decreto». Come recentemente affermato da Sez. 1, n. 22275/2025 del 12/06/2025, n.m., la pendenza del giudizio di protezione internazionale, nei casi dell'art. 35 -bis, comma 3, lett. b) d d.lgs. 25 del 2008, al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, «non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass., n. 24009/2020), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale (Cass., Sez. U., 11399/2024)». Ed infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 35- bis d.lgs. 25 del 2008, la proposizione del ricorso avverso il rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei seguenti casi: a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi dell'art.10 ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all'art.14 d.lgs. n. 286/98; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigetto per manifesta infondatezza ex art.32, co.1, lett. b) bis;
d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28 bis comma 2 lett. b), b bis, c), e); d bis) ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all'art.28 bis, comma 1, lett. b). Il comma 4 del citato art. 35-bis prevede che, nei casi di cui al comma 3 (e quindi anche nei casi di decisione di inammissibilità), l'efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte. Nel caso in esame la Commissione territoriale ha ritenuto l'istanza di protezione manifestamente infondata e, visto l'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, ha attestato l'obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 e 14 T.U.I., il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno. In tale contesto, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo: ne consegue che la competenza a convalidare il provvedimento questorile spetta al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 14, commi 3 3 e 4, T.U.I., e non alla Corte di appello. La circostanza di cui infra si dirà, cioè il fatto che, come affermato dal ricorrente, la Corte di appello, su gravame avverso il diniego di sospensiva della decisione della Corte territoriale, in data 13 febbraio 2026 dichiarava la sospensiva del provvedimento impugnato è irrilevante, poichè la competenza a decidere sulla convalida si radica al momento della domanda ed in ragione del tipo di trattenimento disposto: in quel momento il provvedimento della Commissione territoriale con cui veniva disposto l’obbligo di reimpatrio dello straniero era pienamente efficacie.
2. Nel caso in esame, per le ragioni esplicitate nella memoria, deve ritenersi sussistente l'interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere l'annullamento dell'ordinanza avversata. Secondo infatti un costante orientamento di questa Corte che qui si intende ribadire il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01). In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01). Nel caso in esame come già evidenziato il ricorrente, sebbene liberato dal Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), ha manifestato un interesse concreto ad ottenere comunque una decisione sul ricorso, al fine di ottenere un accertamento della illegittimità del trattenimento funzionale ad una riparazione per l’ingiusta detenzione.
2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Sez. 6 civ. - 1, ord. n. 17407 del 2014); analogamente, più di recente, è stato affermato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Sez. 1 pen., n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv.287840 - 02; Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02). 4 Dato per acquisito tale presupposto, nel caso in esame il ricorrente non sollecita la verifica di legittimità del provvedimento espulsivo ma, addirittura, dell’atto presupposto della applicazione della procedura accelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione della commissione territoriale, che ha, come visto, valenza espulsiva. Infatti, il ricorrente lamenta l’illegittimità della determina di applicazione della procedura accelerata prevista dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 25/2008, tema oggetto della verifica operata dalla stessa Commissione territoriale, in sede di esame della domanda del ricorrente, nonché dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata Immigrazione, che ha respinto la richiesta di sospendere l'esecutività della decisione di rigetto emessa dalla Commissione territoriale. La valutazione che il ricorrente richiede al giudice di pace costituirebbe, di fatto, una verifica non consentita di un provvedimento, la cui legittimità è già entrata nel fuoco della delibazione degli organi che hanno emesso i provvedimenti ad esso conseguenti, ed una surrettizia, e non prevista, forma di impugnazione della decisione assunta da questi ultimi. L'affermazione di non doverosità del controllo di legittimità da parte del giudice di pace deve estendersi agli atti indicati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso, dei quali lamenta l'avvenuta consegna solo in lingua italiana.Trattasi, anche in questo caso, di atti prodromici all'esame della sua domanda di protezione internazionale, la cui legittimità è stata pertanto valutata dagli organi competenti per l'esame della stessa, e in ordine ai quali non risulta neppure, dal ricorso, che la relativa doglianza sia stata tempestivamente sollevata davanti ad essi. Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la domanda di protezione dimostra in modo sufficiente che egli ha ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n25/2008, con modalità che gliene hanno consentito una adeguata conoscenza, con conseguente rispettodei suoi diritti difensivi. 3.È infondato, infine, il quarto motivo di ricorso. L'affermazione del ricorrente, di possedere un domicilio certo, stante il suo obbligo di dimorare presso il centro di Villa Sikania, in Siculiana (AG), è infondata. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, tale luogo non rappresenta il suo domicilio, cioè il centro dei suoi interessi personali, familiari o lavorativi, bensì il luogo in cui gli è stato imposto di soggiornare ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 142/2015.Tale obbligo è connesso alla pendenza della domanda di protezione internazionale, che consente il trattenimento dello straniero, in casi particolari, per il periodo di tempo necessario per esaminare la sua domanda.Nel presente caso, essendo stata applicata la procedura di esame accelerata, ovvero «di frontiera», prevista dall'art. 28-bis, comma 2-bis, d.lgs. n. 25/2008, l'art.
6-bis, comma 1, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il richiedente la protezione può essere trattenuto solo «fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008», e comunque non oltre quattro settimane (art.
6-bis, comma 3, d.lgs. cit.). Il ricorrente ha già presentato la richiesta di sospensione della esecutività del rigetto della sua domanda di protezione, richiesta che è stata respinta in data 03 febbraio 2026.L’immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domandadi protezione internazionale, e l'esaurimento della procedura relativa alla richiesta di sospensione di tale esecutività, determinano la cessazione dell'obbligo di dimorare nella struttura a cui egli è stato assegnato, e il venir meno anche della efficacia di tale luogo come suo domicilio, alla luce della previsione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, secondo cui «l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo 5 alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto», senza la possibilità di attribuire ad esso una ultrattività, ovvero una efficacia per la notifica di atti relativi alle procedure di trattenimento previste da altre normative. Il centro in questione, pertanto, non costituisce un effettivo e valido domicilio, ai fini del trattenimento disposto ai sensi del d.lgs. n. 286/1998. La valutazione del giudice di pace, circa l'insussistenza di un domicilio valido, indicato dal ricorrente, è pertanto corretta e conforme alle previsioni normative sopra citate.
4. Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrete condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Così è deciso, 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI CA NC PE DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI IL PG chiede il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Caltanissetta con decreto emesso il 12 febbraio 2026 ha convalidato il trattenimento dello straniero XXXXXXXXXX, disposto dalla Questura di Caltanissetta in ragione del pericolo di fuga del medesimo, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/98 (d’ora innanzi anche T.U.I. Il trattenuto aveva avanzato domanda di protezione internazionale, che era stata rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale, che contestualmente aveva dichiarato l’obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso dello stesso sul territorio nazionale. Avverso il provvedimento della Commissione l’interessato ha proposto ricorso giurisdizionale ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Palermo che ha rigettato l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. Il Giudice, in via preliminare, ha rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale in favore della Corte di appello, non ritendo più sussistente in capo al cittadino straniero la qualità di richiedente protezione internazionale. Ha rilevato, poi, la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante il possesso di documenti di talché non vi era spazio residuo per disporre misure alternative al trattenimento.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero tramite il difensore esponendo quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 5 bis d.l. 13/2017, avendo il Giudice di pace convalidato il trattenimento anziché dichiarare la propria incompetenza in favore della Corte di appello. Ciò in quanto lo straniero aveva lo status di richiedente asilo e per tale ragione la disciplina applicabile era quella del d.lgs. 142/2015 che, oltre a prevedere un sistema di garanzie rafforzate, individua il giudice competente per la convalida del trattenimento nella Penale Sent. Sez. 1 Num. 8136 Anno 2026 Presidente: DE MA PE Relatore: NC RI CA Data Udienza: 27/02/2026 Corte di appello. Secondo il ricorrente, il rigetto da parte del Tribunale della istanza di sospensiva del provvedimento di diniego della Commissione territoriale non aveva fatto venire meno lo status di richiedente protezione, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di pace.
2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 28 d.lgs. 25/2008 e 14 d.lgs. 286/98. Il Giudice di pace ha affermato nell’impugnato provvedimento che le censure inerenti l’inesistenza o nullità della determina presidenziale di applicazione della procedura accelerata non potevano trovare ingresso nel giudizio di convalida. Tale affermazione è scorretta, a parere del ricorrente, poiché il giudice deve compiere un controllo completo ed esaustivo sugli elementi di prova documentale relativi ai provvedimenti presupposti che hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione. In particolare, il vaglio del giudice avrebbe dovuto estendersi al provvedimento emesso dalla commissione territoriale, in quanto, secondo un costante indirizzo di legittimità, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento deve essere esteso oltre che alla esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo. Nello specifico il ricorrente sottolineava come l’atto presupposto della procedura accelerata, in esito alla quale è stata emessa la decisione della Commissione territoriale, cioè la determina del Presidente della Commissione territoriale, era da ritenersi nulla e/o inesistente.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 10 ter d.lgs. 286/98, 10 d.lgs. 25/2008; 12 Direttiva 2013732/UE. Il Giudice di pace nell’impugnato provvedimento ha affermato che eventuali irregolarità formali attinenti agli obblighi di informativa sarebbero stati sanati dal fatto che lo straniero avesse presentato prima domanda di asilo e avesse impugnato poi il provvedimento della Commissione sia nel merito che in via cautelare. Tale affermazione è in contrasto con le disposizioni normative che impongono di rendere allo straniero una informativa completa e puntuale in una lingua a lui comprensibile. Nel caso in esame è emerso che l’informativa circa la procedura accelerata era stata consegnata al migrante immediatamente dopo lo sbarco e solo in lingua italiana;
la sussistenza di tale vizio ha, a sua volta, inficiato la validità della procedura accelerata, determinando a catena l’illegittimità dell’obbligo di rimpatrio contenuto nel provvedimento ablativo emesso dalla Commissione territoriale.
2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 4 bis e 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che, nonostante lo straniero sia in possesso di un documento, non siano state disposte misure meno afflittive del trattenimento, come stabilito dall’art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98. Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, infatti, non sussisterebbe nel caso concreto il pericolo di fuga essedo egli stato - fin dal suo sbarco e fino a momento in cui veniva trattenuto – alloggiato con obbligo di domicilio in un luogo dal quale non si era mai allontanato. Egli è, infatti, in possesso di un documento, non ha mai attestato false generalità, non ha violato le prescrizioni dell’autorità e quanto al luogo ove domiciliarsi ben avrebbe potuto tornare ove era già stato con obbligo di domicilio.
3. L’Avvocatura generale dello Stato con memoria del 26 febbraio 2026 ha rilevato che, 2 state l’avvenuta liberazione dello straniero, doveva ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso.
4. Il difensore ha depositato memoria in data 27 febbraio sottolineando - al contrario - il perdurante interesse al ricorso, in ragione della volontà di fare accertare l’illegittimità del trattenimento, al fine di avanzare una istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri ha conclusoper il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il ricorrente ha, come detto, insistito per l’esame del ricorso, deducendo l’esistenza di un interesse a una decisione di merito, si osserva che il ricorso è complessivamente infondato.
1.1 I primo motivo è infondato. Il decreto della Commissione territoriale che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore. Ed infatti, l'art. 32, comma 4, terzo periodo, d.lgs. cit. dispone testualmente che «l'attestazione (dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso) tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35 bis, commi 3 e 4, del presente decreto». Come recentemente affermato da Sez. 1, n. 22275/2025 del 12/06/2025, n.m., la pendenza del giudizio di protezione internazionale, nei casi dell'art. 35 -bis, comma 3, lett. b) d d.lgs. 25 del 2008, al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, «non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass., n. 24009/2020), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale (Cass., Sez. U., 11399/2024)». Ed infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 35- bis d.lgs. 25 del 2008, la proposizione del ricorso avverso il rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei seguenti casi: a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi dell'art.10 ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all'art.14 d.lgs. n. 286/98; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigetto per manifesta infondatezza ex art.32, co.1, lett. b) bis;
d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28 bis comma 2 lett. b), b bis, c), e); d bis) ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all'art.28 bis, comma 1, lett. b). Il comma 4 del citato art. 35-bis prevede che, nei casi di cui al comma 3 (e quindi anche nei casi di decisione di inammissibilità), l'efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte. Nel caso in esame la Commissione territoriale ha ritenuto l'istanza di protezione manifestamente infondata e, visto l'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, ha attestato l'obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 e 14 T.U.I., il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno. In tale contesto, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo: ne consegue che la competenza a convalidare il provvedimento questorile spetta al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 14, commi 3 3 e 4, T.U.I., e non alla Corte di appello. La circostanza di cui infra si dirà, cioè il fatto che, come affermato dal ricorrente, la Corte di appello, su gravame avverso il diniego di sospensiva della decisione della Corte territoriale, in data 13 febbraio 2026 dichiarava la sospensiva del provvedimento impugnato è irrilevante, poichè la competenza a decidere sulla convalida si radica al momento della domanda ed in ragione del tipo di trattenimento disposto: in quel momento il provvedimento della Commissione territoriale con cui veniva disposto l’obbligo di reimpatrio dello straniero era pienamente efficacie.
2. Nel caso in esame, per le ragioni esplicitate nella memoria, deve ritenersi sussistente l'interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere l'annullamento dell'ordinanza avversata. Secondo infatti un costante orientamento di questa Corte che qui si intende ribadire il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01). In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01). Nel caso in esame come già evidenziato il ricorrente, sebbene liberato dal Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), ha manifestato un interesse concreto ad ottenere comunque una decisione sul ricorso, al fine di ottenere un accertamento della illegittimità del trattenimento funzionale ad una riparazione per l’ingiusta detenzione.
2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Sez. 6 civ. - 1, ord. n. 17407 del 2014); analogamente, più di recente, è stato affermato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Sez. 1 pen., n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv.287840 - 02; Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02). 4 Dato per acquisito tale presupposto, nel caso in esame il ricorrente non sollecita la verifica di legittimità del provvedimento espulsivo ma, addirittura, dell’atto presupposto della applicazione della procedura accelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione della commissione territoriale, che ha, come visto, valenza espulsiva. Infatti, il ricorrente lamenta l’illegittimità della determina di applicazione della procedura accelerata prevista dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 25/2008, tema oggetto della verifica operata dalla stessa Commissione territoriale, in sede di esame della domanda del ricorrente, nonché dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata Immigrazione, che ha respinto la richiesta di sospendere l'esecutività della decisione di rigetto emessa dalla Commissione territoriale. La valutazione che il ricorrente richiede al giudice di pace costituirebbe, di fatto, una verifica non consentita di un provvedimento, la cui legittimità è già entrata nel fuoco della delibazione degli organi che hanno emesso i provvedimenti ad esso conseguenti, ed una surrettizia, e non prevista, forma di impugnazione della decisione assunta da questi ultimi. L'affermazione di non doverosità del controllo di legittimità da parte del giudice di pace deve estendersi agli atti indicati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso, dei quali lamenta l'avvenuta consegna solo in lingua italiana.Trattasi, anche in questo caso, di atti prodromici all'esame della sua domanda di protezione internazionale, la cui legittimità è stata pertanto valutata dagli organi competenti per l'esame della stessa, e in ordine ai quali non risulta neppure, dal ricorso, che la relativa doglianza sia stata tempestivamente sollevata davanti ad essi. Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la domanda di protezione dimostra in modo sufficiente che egli ha ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n25/2008, con modalità che gliene hanno consentito una adeguata conoscenza, con conseguente rispettodei suoi diritti difensivi. 3.È infondato, infine, il quarto motivo di ricorso. L'affermazione del ricorrente, di possedere un domicilio certo, stante il suo obbligo di dimorare presso il centro di Villa Sikania, in Siculiana (AG), è infondata. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, tale luogo non rappresenta il suo domicilio, cioè il centro dei suoi interessi personali, familiari o lavorativi, bensì il luogo in cui gli è stato imposto di soggiornare ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 142/2015.Tale obbligo è connesso alla pendenza della domanda di protezione internazionale, che consente il trattenimento dello straniero, in casi particolari, per il periodo di tempo necessario per esaminare la sua domanda.Nel presente caso, essendo stata applicata la procedura di esame accelerata, ovvero «di frontiera», prevista dall'art. 28-bis, comma 2-bis, d.lgs. n. 25/2008, l'art.
6-bis, comma 1, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il richiedente la protezione può essere trattenuto solo «fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008», e comunque non oltre quattro settimane (art.
6-bis, comma 3, d.lgs. cit.). Il ricorrente ha già presentato la richiesta di sospensione della esecutività del rigetto della sua domanda di protezione, richiesta che è stata respinta in data 03 febbraio 2026.L’immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domandadi protezione internazionale, e l'esaurimento della procedura relativa alla richiesta di sospensione di tale esecutività, determinano la cessazione dell'obbligo di dimorare nella struttura a cui egli è stato assegnato, e il venir meno anche della efficacia di tale luogo come suo domicilio, alla luce della previsione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, secondo cui «l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo 5 alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto», senza la possibilità di attribuire ad esso una ultrattività, ovvero una efficacia per la notifica di atti relativi alle procedure di trattenimento previste da altre normative. Il centro in questione, pertanto, non costituisce un effettivo e valido domicilio, ai fini del trattenimento disposto ai sensi del d.lgs. n. 286/1998. La valutazione del giudice di pace, circa l'insussistenza di un domicilio valido, indicato dal ricorrente, è pertanto corretta e conforme alle previsioni normative sopra citate.
4. Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrete condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Così è deciso, 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI CA NC PE DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6