Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 2
L'assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito. L'indicazione di un termine fisso finale in aggiunta al termine mobile collegato al rientro del lavoratore sostituito non costituisce di per sè una causa di illegittimità della apposizione del termine, ne' è manifestazione, di per sè, di un intento elusivo, da parte del datore di lavoro, dei vincoli posti dalla legge, dovendo il suddetto intento elusivo essere provato, caso per caso, dal lavoratore.
In materia di contratti a termine, non contrasta con la "ratio" e con la lettera della disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, l'assunzione a termine di un lavoratore disposta con un unico contratto allo scopo di sostituire, in tempi successivi e diversi, più dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, tutti regolarmente indicati nel contratto di assunzione a termine, in quanto, non vertendosi in una ipotesi di proroga, non è richiesto il rispetto dell'intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l'altra, previsto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA n C GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI FALCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34285/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/10/01 - R.G.N. 34478/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato FALCHI;
udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 settembre-22 ottobre 2001, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal giornalista professionista UN TI avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto la domanda dello stesso intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei tre contratti a termine intercorsi con la Rai, Radiotelevisione italiana s.p.a., con la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato.
I giudici di appello osservavano che le prime due assunzioni a termine erano state disposte per sostituire lavoratori assenti per malattia e la terza per sostituire alcuni giornalisti, assenti, in tempi successivi, per ferie.
Il Tribunale osservava - quanto ai primi due contratti - che doveva considerarsi perfettamente lecita l'indicazione di un termine massimo di durata della sostituzione, e di un altro termine, eventuale, collegato al possibile rientro anticipato dalla malattia dei lavoratori da sostituire.
"L'accompagnare tale dizione con un termine finale di massima durata del contratto non appare - secondo il Tribunale - in alcun modo in contrasto con le finalità della normativa in questione, non evidenziando tale comportamento alcun intento elusivo dei vincoli posti dalla legge".
Quanto alla terza assunzione, i giudici di appello rilevavano che l'assunzione a termine per sostituire personale assente per ferie, deve considerarsi perfettamente lecita, se prevista - come appunto nel caso di specie - dal contratto collettivo, secondo la disposizione contenuta nell'art. 23 della legge n. 56 del 1987. Chiamato, quindi, ad esaminare la non perfetta coincidenza delle mansioni dei dipendenti sostituiti con quelle affidate al loro sostituto, il Tribunale ricordava la giurisprudenza di questa Corte che considera legittimo il cosiddetto "scorrimento di mansioni" nel caso di assunzione per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e concludeva che doveva considerarsi perfettamente logico il comportamento della società che aveva ritenuto di far fronte a vuoti definitivi di organico tramite assunzione a tempo indeterminato e ad assunzioni a termine per sostituire personale temporaneamente assente.
I giudici di appello concordavano con quanto già riconosciuto dal Pretore e cioè che i servizi giornalistici debbono essere trasmessi durante tutto l'anno: proprio per tale motivo, la Rai aveva fatto ricorso al giornalista professionista UN TI, iscritto nell'elenco nazionale dei giornalisti professionisti disoccupati istituito dalla Commissione paritetica FIEG - FNSI per far fronte alle esigenze temporanee di sostituzione di altri giornalisti assenti.
Avverso tale decisione il TI ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi di ricorso, illustrato da memoria. Resiste la Rai con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge per omessa pronuncia del Tribunale in merito alla illegittimità, denunciata in ricorso, relativa ad "assunzioni successive senza intervallo", programmate con un unico contratto (il terzo in ordine temporale), con il quale è stata disposta la sostituzione, in tempi diversi di quattro dipendenti in ferie, uno dei quali (AN) sostituto nello stesso contratto per due distinti periodi di ferie. Il ricorrente osserva che con questo motivo- viene dedotta "l'omessa pronuncia circa la illegittimità del contratto, il terzo, comprendente, in unico documento, anziché in quattro documenti distinti e separati, la sostituzione di ben 4 dipendenti (di cui uno, AN, sostituito nello stesso contratto per due volte), in successione e senza l'intervallo di quindici giorni tra un contratto e l'altro, previsto dall'art. 2 della legge n. 230 del 1962". Il ricorrente denuncia inoltre la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 1421 codice civile da parte del Tribunale, per la dichiarazione di nullità all'apposizione dei termini di tre contratti in esame.
Il motivo non è fondato.
Dopo avere analizzato specificamente tutte le censure formulate con Tatto di appello, il Tribunale ha concluso che "nessuno dei profili di illegittimità denunciati dall'appellante fin dall'atto introduttivo appaiono sussistenti".
Deve dunque escludersi che, nel caso di specie, i giudici di appello siano incorsi nella omessa pronuncia denunciata.
Quanto alla dedotta violazione di norma di legge, pure dedotta nel primo motivo, deve ritenersi che non contrasti con la "ratio" e con la lettera della disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, l'assunzione a termine, disposta con un solo contratto, di un lavoratore per sostituire, in tempi successivi e diversi, più dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, tutti regolarmente indicati nel contratto di assunzione a termine. Evidentemente, in un caso del genere, non vertendosi in un caso di "proroga" in senso tecnico, non è richiesto l'intervallo minimo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 della legge n.230 del 1962.
Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 1421 codice civile da parte del Collegio, nessun riferimento ad essa è contenuto nelle originarie conclusioni contenute nel ricorso in appello 19 settembre 1998.
Solo nella memoria successiva depositata in Tribunale, definita "comparsa conclusionale" del 21 settembre 2000, il TI, al punto 6, dichiara di voler confermare le conclusioni già assunte, invocando genericamente l'applicazione dell'art. 1421 codice civile, peraltro mai richiesta in precedenza.
Questa domanda viene nuovamente formulata e per la prima volta, in qualche modo, circostanziata in questa sede di legittimità. Si tratta di deduzione, il cui esame presupporrebbe comunque accertamenti di merito, inammissibili in questa sede. Per la prima volta, in questa sede di legittimità, il ricorrente richiede - senza peraltro individuarle specificamente ne' riportarne i contenuti - una dichiarazione di nullità di tutte le clausole "contra legem" del contratto collettivo nazionale per i lavoratori giornalisti (presumibilmente nella parte in cui le stesse regolano il contratto a termine dei giornalisti). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile, per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 360 n. 3 codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 comma primo della legge n. 230 del 1962). Il ricorrente ribadisce l'erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa la legittimità della apposizione di due distinti termini nei primi due contratti stipulati per far fronte ad assenze per malattia di giornalisti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato violato proprio il disposto dell'art. 1 comma primo della legge n. 230 del 1962. La lettera di assunzione della Rai, prevedendo due distinti limiti di scadenza del contratto, non indicherebbe in modo certo il termine finale del contratto, essendo rimesso alla unilaterale determinazione del datore di lavoro la data di cessazione del rapporto (indicata con riferimento al rientro del lavoratore sostituito, ma entro un termine massimo non superabile). "Questa doppia clausola di scadenza contrattuale, relativa al termine - si osserva nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 codice di procedura civile - prefigura chiaramente un intento elusivo delle norme, come dimostrano i fatti verificatisi ed ampiamente esposti in ricorso (reiteratamente, sia nell'atto introduttivo che in appello) in quanto ha consentito in concreto al datore di lavoro RAI di risolvere il rapporto, prescindendo dalla durata della malattia dei lavoratori sostituitì". Anche tale motivo è destituito di fondamento.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'assunzione per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine certo, ovvero con un termine incerto (fino al rientro del lavoratore sostituito): Cass. 26 aprile 1996 n. 3897, 23 gennaio 1998 n. 625. Nulla impedisce, tuttavia, che la assunzione a termine avvenga in un momento successivo all'inizio della assenza del lavoratore sostituito, ne' impone che la sostituzione si estenda per tutto il tempo della assenza del sostituito (Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827). La mancanza di tale coincidenza costituisce solo un dato irrilevante ove non emerga, naturalmente, un dimostrato intento fraudolento da parte del datore di lavoro (Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827). L'indicazione di un termine fisso finale (in aggiunta al termine mobile ed incerto collegato al rientro del lavoratore sostituito) non comporta, pertanto, - come esattamente hanno ritenuto i giudici di appello - una causa di illegittimità della apposizione del termine, ne' è manifestazione, di per sè. di un intento elusivo dei vincoli posti dalla legge, la cui esistenza deve essere provata dal lavoratore: Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827 23 gennaio 1998 n. 625. Nel caso di specie, è mancata la prova di un intento elusivo del datore di lavoro, che anzi è stato escluso dai giudici di appello con motivato accertamento.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n.5 codice di procedura civile, per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 360 n. 3 codice di procedura civile, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.1 comma 2 della legge n. 230 del 1962). Il ricorrente ritiene che il terzo contratto, con il quale venne disposta l'assunzione del TI per sostituire personale in ferie, sia in contrasto con la disposizione dell'art. 1 comma 2 della legge del 1962, la quale prevede la possibilità di assumere a termine solo per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ipotesi questa che non può essere intesa - secondo il TI - fino a ricomprendervi la assenza per ferie ordinarie).
Quanto all'applicabilità della disposizione della legge n. 56 del 1987, art. 23, secondo il quale la determinazione dei casi in cui è
possibile l'apposizione del termine al contratto di lavoro è devoluta alla contrattazione collettiva, il TI rileva che tale norma non riguarda anche le assenze per ferie.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n.5 codice di procedura civile per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente, già nel ricorso introduttivo egli avrebbe specificato che la continua modifica delle mansioni attribuitegli con i primi due contratti di lavoro a termine sarebbe stata attuata allo scopo di mascherare vuoti permanenti di organico. Si spiegava così come mai, durante il corso pur breve del primo lavoro a termine, il TI fosse stato utilizzato in varie posizioni. Dopo i successivi spostamenti del ricorrente, la Rai aveva proceduto alla assunzione di personale giornalistico a tempo indeterminato e per chiamata diretta proprio nel settore occupato in precedenza dal TI.
Il Tribunale aveva affermato semplicemente che i fatti denunciati dal TI non erano prova di un intento elusivo del disposto della legge, ma non aveva affatto motivato che lo "ius variandi" del datore di lavoro fosse stato esercitato correttamente - invece che per coprire la illegittimità dei successivi contratti a termine -. Il comportamento della Rai, consistito nel continuo trasferimento di un lavoratore a termine ad una unità produttiva ad un'altra, si poneva anche in contrasto con la disposizione dell'art. 2103 codice civile, nella parte in cui lo stesso indica a quali condizioni e con quali presupposti è lecito trasferire un dipendente da una unità produttiva ad un'altra.
Il TI era stato utilizzato prima come redattore delle notizie per il "Giornale di Mezzanotte" del GR1 e, successivamente, come conduttore del programma settimanale per rete TV della Direzione dei programmi per l'estero "Sport Italia" che era privo di conduttore in organico. La continua adibizione del TI a tale programma per tre mesi costituiva una prova decisiva del fatto che la Rai fosse priva di un conduttore in organico per un programma stabile ed assai importante, dedicato ai nostri emigrati all'estero. Le successive assunzioni a termine per sostituire dipendenti in ferie era avvenuta comunque senza il rispetto delle disposizione di legge in ordine all'intervallo di tempo che deve decorrere tra un contratto a termine e quello successivo.
Con una motivazione illogica e contraddittoria, ad avviso del ricorrente, i giudici di appello avrebbero tenuto ben distinte le assunzioni a tempo indeterminato e quelle effettuate a termine:
"viceversa le due circostanze andavano collegate logicamente per giungere alle conclusioni circa la legittimità dello 'ius variandi' o la sua finalizzazione alla elusione della legge" (pag.21 della sentenza impugnata).
Anche questi ultime due motivi sono infondati.
Con motivazione adeguata e sufficiente, il Tribunale ha spiegato che in base alla norma contenuta nell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, è consentita l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro in tutte le situazioni individuate dai contratti collettivi.
le quali vengono ad aggiungersi a quelle già considerate dalla legge n. 230 del 1962. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 marzo 2002 n. 4199, 21 luglio 2000 n. 9617). Poiché nelle disposizioni della contrattazione collettiva per il lavoro giornalistico è prevista come situazione legittimante l'utilizzo del contratto a termine la ipotesi della sostituzione di lavoratori assenti per ferie, non vi è alcuna ragione per escludere tale ipotesi da quelle che consentono l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
La previsione della sostituzione di più di un lavoratore assente non si pone, comunque, in contrasto con la norma generale di cui all'art. 1 o di quella di cui al successivo art. 2 della legge n. 230 del 1962. Sotto il profilo della interpretazione letterale delle norme, nessuna di esse stabilisce che il lavoratore possa sostituire solo un lavoratore assente, ovvero che una successiva sostituzione - già inizialmente prevista come necessaria (e quindi non costituente "proroga" in senso tecnico) - debba seguire solo a distanza di tempo dal termine della prima sostituzione. Le disposizioni dell'art. 2 stabiliscono infatti che la proroga, seppur relativa alla stessa attività della prima assunzione, possa avvenire solo per circostanze contingenti ed imprevedibili al momento del primo contratto, e per esigenze "ontologicamente" diverse da quelle che la giustificarono per la prima volta. Sotto il profilo della individuazione della "ratio legis", appare opportuno precisare che l'indicazione nel contratto a termine del nominativo del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione costituiscono un elemento formale, diretto a garantire il controllo sul collegamento causale tra vacanza del posto ed assunzione del nuovo lavoratore al fine di scoraggiare prima e di impedire poi la realizzazione di intenti elusivi e fraudolenti da parte del datore di lavoro. Tale collegamento è pur sempre individuabile anche nella ipotesi di più assenze programmate per ferie di diversi lavoratori (poiché ad ogni lavoratore assente corrisponde la indicazione del periodo di sospensione della prestazione per ferie). Quanto alla circostanza che il TI non sia stato utilizzato continuativamente nelle mansioni del lavoratore sostituito, è appena il caso di richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre ritenuto la legittimità dello "scorrimento di mansioni" per il sostituto. In questo senso, cfr. Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827 e la giurisprudenza già richiamata in precedenza.
In ordine alle successive assunzioni, disposte con un unico contratto (il terzo), per sostituire più dipendenti assenti per ferie in momenti successive, ed alla mancanza di un intervallo di tempo minimo tra le stesse, è appena il caso di richiamare quanto già osservato in precedenza circa la impossibilità di configurare una assunzione per sostituzione di più dipendenti assenti in tempi successiva, come una prima assunzione seguita da una serie di proroghe in senso tecnico (art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 230 del 1962). Infine, quanto alla esistenza di un precisa volontà del datore di lavoro di eludere le disposizioni di legge in materia di contratto a termine, va detto che l'onere della prova di essa era a carico del lavoratore e che questi non ha fornito alcuna prova al riguardo. La sentenza impugnata ricorda che "la circostanza, peraltro soltanto allegata e non provata, che la Rai nello stesso arco di tempo di svolgimento dei rapporti a termine avesse provveduto ad assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti, non dimostra affatto l'intento elusivo preteso dall'appellante non essendo qualificabile come illogico il comportamento del datore di lavoro che proceda nello stesso contesto temporale a colmare i vuoti di organico definitivi con assunzioni stabili e, nel contempo, a sanare situazioni eccezionali di carenza di personale con l'utilizzo dei contratti a termine".
A fronte di tale specifico accertamento, il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003