Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11921
CASS
Sentenza 7 agosto 2003

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L'assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito. L'indicazione di un termine fisso finale in aggiunta al termine mobile collegato al rientro del lavoratore sostituito non costituisce di per sè una causa di illegittimità della apposizione del termine, ne' è manifestazione, di per sè, di un intento elusivo, da parte del datore di lavoro, dei vincoli posti dalla legge, dovendo il suddetto intento elusivo essere provato, caso per caso, dal lavoratore.

In materia di contratti a termine, non contrasta con la "ratio" e con la lettera della disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, l'assunzione a termine di un lavoratore disposta con un unico contratto allo scopo di sostituire, in tempi successivi e diversi, più dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, tutti regolarmente indicati nel contratto di assunzione a termine, in quanto, non vertendosi in una ipotesi di proroga, non è richiesto il rispetto dell'intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l'altra, previsto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11921
    Data del deposito : 7 agosto 2003

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