Sentenza 14 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
RE PUB03693 /01 Aula A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: D I CASSAZIONE LavoroSUPREMA LA CORTE SEZIONE LAVORO R.G.n.20162/98 Cron. 7743 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- Rep. Annunziata Dott. Michele Consigliere Rel. Ud.: 17.1.2001 "1 Giovanni Prestipino Pietro Cuoco 11 11 Alessandro De Renzis " 體 Pasquale Picone " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FR DA, AS CE, PA AR, elett.te dom.te in Roma, Via Oslavia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefania Saraceni, rappresentate e difese dall'Avv. Eligio Pinna per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrenti -
contro
S.p.a. POSTE ITALIANE (già ENTE POSTE ITALIANE), in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Plinio n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. 184 Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per j procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 494 del 21.11.1997 (R.G. n. 3114/97). Udita nella pubblica udienza del 17.1.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti 1' Avv. S. Cevolotto per delega dell'Avv. Pinna e l'Avv. L. Fiorillo;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo fr febbraio 1995, poiCon separati ricorsi del 22 riuniti, DA FR, CE AS e AR PA convenivano davanti al RE del lavoro di Cagliari l'Ente Poste Italiane ed esponevano che, essendo state assunte dall'Ente nel mese di marzo 1993 ed essendo state destinate in uffici della direzione provinciale di Sassari, nei mesi di aprile e di maggio 1994 erano state distaccate presso uffici dipendenti dalla direzione provinciale di Cagliari e, quindi, con provvedimento del 19-20 agosto 1994, motivato dalla grave carenza di personale nella relativa sede, trasferite definitivamente presso la direzione 2 provinciale di Cagliari. Le ricorrenti aggiungevano che novembrecon nota del 18-21 1994 avevano avuto comunicazione che il trasferimento era stato revocato per la necessità e l'urgenza di definire in modo più equo la distribuzione del personale nell'ambito delle filiali dell'intera sede e, deducendo che tale provvedimento, comunque illegittimo sotto diversi profili, integrava in sostanza un nuovo trasferimento posto in essere, tra l'altro, in violazione dell'art. 2103 c.c., come del resto il RE aveva già rilevato quando aveva accolto il loro ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 chiedevano che del medesimo c.p.c. - dichiarata la nullità о pronunciato fosse l'annullamento. Costituitosi in giudizio, 1'Ente Poste Italiane contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 27 marzo 1997 il RE rigettava i ricorsi. Questa decisione, impugnata dalle lavoratrici, veniva confermata dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 21 novembre 1997. Il Tribunale, premesso che non era possibile applicare l'art. 2103 C.C., dato che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione postale era 3 stato regolato dalla normativa pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo del 26 novembre 1994, osservava che il provvedimento emesso nei confronti delle tre lavoratrici, integrante una vera e propria revoca dei trasferimenti in precedenza disposti, doveva considerarsi del tutto legittimo, dal momento che, come risultava dai documenti prodotti in giudizio dall'Ente Poste, quest'ultimo aveva proceduto ad una diversa e più idonea valutazione degli interessi implicati nell'atto revocato (era, infatti, emerso che presso la filiale di Sassari vi era una carenza di personale di quarantotto unità, mentre presso la filiale di Cagliari vi era un esubero di trenta unità). Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la FR, la AS e la PA, che hanno dedotto tre complessi motivi. Ha resistito con controricorso la s.p.a. Poste Italiane (già Ente Poste Italiane). Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 2697 c.c., 115 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostengono: a) che, pur dovendosi ammettere che la revoca di un atto amministrativo possa essere adottata quando vengano in essere nuovi fatti o vengano compiute nuove valutazioni che facciano apparire il suddetto atto non più conforme all'interesse pubblico, tuttavia il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il provvedimento emanato nei loro confronti, sorretto da una formula del tutto generica e dal contenuto indefinito, era privo di congrua e puntuale motivazione;
b) che il giudice di appello, una volta accertati, riguardo al personale, l'esubero nella provincia di Cagliari e la carenza nella provincia di Sassari, non ha spiegato per quale ragione "dovessero essere trasferite solo esse ricorrenti e non anche altri lavoratori di V ctg."; c) che il Tribunale, nel dare applicazione alla disciplina pubblicistica, non ha considerato che il provvedimento del 13 agosto 1994 non aveva fatto altro che formalizzare una situazione già consolidata, essendo stato emanato nei confronti di tre dipendenti che già esplicavano l'attività lavorativa mentre il successivo presso la sede di Cagliari, provvedimento del 19-21 novembre, con il quale era stato attuato un nuovo loro trasferimento, aveva violato la circolare 2 bis del 24 agosto 1994, secondo cui la mobilità del personale di quarta e quinta categoria doveva essere subordinata alla definizione 5 dell'intera dotazione organica regionale;
d) che nella non è stato tenuto conto, persentenza impugnata di potere, del comportamento dedurne l'eccesso complessivo dell'Ente, il quale aveva emanato l'atto di "in tutta fretta intenzionalmente, in modo da revoca - evitare l'applicazione della nuova normativa, senza che vi fosse un interesse pubblico specifico concreto ed attuale, per una posizione preconcetta nei confronti delle dipendenti" pochi giorni prima della stipula - del primo contratto collettivo di lavoro. Tutte queste censure sono prive di fondamento. Va, innanzi tutto, corretta la motivazione della sentenza impugnata sul punto in cui è stato ritenuto che l'atto emesso dall'ente il 19-21 novembre 1994 avesse la natura della revoca (del precedente atto di trasferimento). Fermo restando, come ha osservato il Tribunale e come ora finiscono con l'ammettere le ricorrenti, che fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro relativo ai dipendenti dell'Ente Poste Italiane, istituito con il d.l. 1° dicembre 1993 n. 71, 487, convertito in 1. 29 gennaio 1994 n. la disciplina del rapporto di lavoro con i suddetti è rimasta, dipendenti transitoriamente, quella pubblicistica vigente al momento della costituzione 6 dell'Ente medesimo (cfr. Cass. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8587, Cass. 14 aprile 1998 n. 3758, Cass. Sez. Un. 1° aprile 1999 n. 205 e Cass. 9 novembre 2000 n. 14545), tuttavia dall'epoca in cui è intervenuta la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle in ente pubblico economico itelecomunicazioni provvedimenti emanati da tale ente nei confronti dei propri lavoratori subordinati hanno assunto la forma e la sostanza di veri e propri atti di diritto privato. Ne deriva che il suddetto provvedimento del 19-21 novembre 1994 deve essere considerato non tanto un atto di revoca, avente esclusiva connotazione pubblicistica, quanto un atto emanato dal datore di lavoro ai sensi 32 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e attuativo dell'art. del trasferimento delle tre lavoratrici nell'originaria sede di lavoro, allo scopo di eliminare, dando concreta applicazione alla circolare 2 bis del 24 agosto 1994 (v. quanto si dirà fra breve), il trasferimento in precedenza illegittimamente adottato. In secondo luogo, per confutare la censura di fondo formulata nel motivo del ricorso, va rilevato che le ricorrenti, quando affermano che il provvedimento c.d. di revoca del precedente trasferimento è affetto da vizi di motivazione, in definitiva si limitano ad esprimere una mera asserzione, senza peraltro fornire 7 (a parte il rilievo sulla genericità e l'indefinibilità della formula usata) una adeguata spiegazione del loro assunto. E altrettanto è a dirsi dell'argomento, più volte ribadito ma mai dimostrato, secondo cui il provvedimento che ha posto nel nulla il precedente trasferimento sarebbe, in sostanza, esso stesso un atto di trasferimento privo di concreta giustificazione. Va al riguardo richiamata la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, nella quale la piena legittimità (e l'opportunità) del provvedimento emanato nel mese di novembre 1994 è stato correlato del precedente atto di alla irrazionalità trasferimento. Il Tribunale ha innanzi tutto sostenuto che la legittimità del (secondo) provvedimento emesso nei confronti delle tre lavoratrici risultava da una valutazione particolarmente attenta agli interessi implicati (compiuta sulla situazione che aveva costituito il presupposto del precedente provvedimento), come era dimostrato dalla motivazione che lo sorreggeva, e cioé che occorreva "definire in modo più equo la distribuzione del personale nell'ambito delle filiali". Ha poi osservato, traendo argomento dalle risultanze probatorie acquisite alla causa, che il precedente provvedimento di trasferimento delle tre dipendenti era stato disposto dal direttore compartimentale il 13 agosto 1994 (lo stesso giorno in cui era stato al medesimo comunicato il collocamento a riposo), senza tenere conto della graduatoria del personale di V categoria, quella alla quale appartenevano le tre lavoratrici (le quali occupavano e senza, soprattutto,un posto oltre il quindicesimo) considerare che, in relazione al suddetto personale, presso la filiale di Sassari vi era una carenza di quarantotto unità mentre presso la filiale di Cagliari vi era un esubero di trenta unità. Ha, infine, affermato che l'originario provvedimento di trasferimento appariva ancor più irrazionale - e, per Mr. converso, risultava ancor più fondato il successivo considerato che lo stesso era atto (c.d. di revoca) stato emesso in una fase di complessa ristrutturazione aziendale e di sospensione della mobilità del personale, in attesa della definizione dei necessari criteri, da individuare tramite consultazione con le organizzazioni sindacali, in modo da attuare un'equa distribuzione dei dipendenti nelle varie province della Sardegna in ottemperanza delle varie esigenze del servizio. del tutto priva di Da questa ampia motivazione, logici e di errori di vizi diritto, risulta l'inconferenza anche delle altre censure dedotte dalle ricorrenti, in relazione alle quali sono sufficienti le seguenti considerazioni: 1) nel ricorso per cassazione, pur essendo stato denunciato il vizio di eccesso di potere, non vengono nemmeno indicate le risultanze di prova dalle quali si dovrebbe desumere che l'Ente ha agito "in tutta fretta e intenzionalmente" (né l'esistenza di un siffatto atteggiamento può ricavarsi, come inferiscono le ricorrenti, dal semplice fatto che era prossimo il giorno della stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, non integrando questo fatto, per la mancanza degli elementi stabiliti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., una presunzione semplice); 2) M che il Tribunale ha dato adeguata risposta alle corrispondenti doglianze dedotte nell'atto di appello, essendo stato nella sentenza precisato, per un verso, che non poteva avere rilievo la circostanza che in epoca precedente al (primo) trasferimento le tre lavoratrici avessero operato presso uffici della sede di Cagliari, in posizione di distacco, attesa la temporaneità di tale situazione e, per altro verso, che il provvedimento del 17 novembre 1994 non aveva violato la circolare n. 2 bis del 24 agosto. 1994 la quale - aveva rinviato la mobilità dei dipendenti ad epoca dell'intera pianta successiva alla ristrutturazione 10 organica del personale dato che con tale atto non era stato ordinato, senza giustificazione, il trasferimento delle tre dipendenti, ma era stata proprio data concreta attuazione alla suddetta circolare. leCon il secondo motivo dell'impugnazione ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 416, 436, 437 c.p.c. e vizi di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamentano che il giudice di appello abbia fondato il proprio convincimento sul rilievo che i documenti esibiti in giudizio dall'Ente Poste contenevano dichiarazioni di scienza dotate di presunzione di attendibilità perché provenienti da un ente pubblico. Sostengono in proposito le medesime ricorrenti che, contenendo i documenti puri e semplici prospetti, privi di efficacia probatoria, l'Ente Poste avrebbe dovuto dimostrare i fatti allegati mediante la deduzione di specifici mezzi di prova, con la conseguenza che, in mancanza, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'appellato non aveva assolto all'onere previsto dal suddetto art. 2697, primo comma, c.c. Si aggiunge nel ricorso che il Tribunale non ha preso atto, nonostante che tale circostanza fosse stata opportunamente allegata, che dalla comunicazione di servizio n. 53 del 11 27 febbraio 1996 risultava che l'ufficio postale di Capoterra, dove operava la AS, era privo di ben cinque unità, il che dimostrava che il trasferimento della dipendente era contrario al pubblico interesse. Anche questo motivo è infondato. Il giudice di appello ha basato la decisione con la quale ha ritenuto di poter utilizzare a fini probatori la documentazione prodotta in giudizio dall'Ente appellato su due distinte ragioni. Nella sentenza impugnata è stato asserito, in primo luogo, che privo di rilevanza era il fatto che la documentazione provenisse dalla parte che intendeva avvalersene, atteso che le lavoratrici, senza "prendere posizione sui dati di fatto che i documenti espongono", non avevano mai sostenuto che tali dati fossero non veritieri, ma si erano limitate ad asserire, "con una censura quindi solamente formale, che i documenti contengono mere dichiarazioni di parte"; e, in secondo luogo, che trattavasi di dichiarazioni di scienza, le quali, in quanto provenienti da un ente pubblico, erano assistite da un grado di attendibilità che non era stata smentita da una specifica prova contraria. Ora, riguardo alla censura che riguarda questa parte della motivazione, della stessa deve essere ritenuta l'inammissibilità, avendo le ricorrenti 12 investito con i loro rilievi critici solamente la seconda delle sopra indicate ragioni. Va in proposito richiamato quel principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, in base al quale si sostiene che, qualora con il ricorso per cassazione venga impugnata una sentenza fondata su più ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione con il ricorso per cassazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, censure dedotte avverso le altre ragioni, in delle quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 22 giugno 2000 n. 8517, Cass. 10 maggio 2000 n. 6023, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951 e Cass. 24 novembre 1998 n. 11902). In applicazione di questo principio, quindi, non occorre esaminare la conformità, meno, al diritto della suddetta seconda ragione. Per il resto, del tutto ineccepibile, sia sotto il profilo giuridico che sul piano della logicità della motivazione, è la successiva argomentazione svolta nella sentenza impugnata, nella parte in cui è stata presa in considerazione la situazione dell'ufficio di Capoterra, nel quale la AS aveva svolto l'attività 13 lavorativa in un primo tempo in posizione di distacco e, poi, in esecuzione del disposto trasferimento. Non può essere infatti sindacato in questa sede di legittimità, perché esente da qualsiasi vizio logico e da errori di diritto, l'assunto secondo cui non poteva avere rilevanza il fatto che un singolo ufficio della direzione provinciale di Cagliari fosse carente di personale, dato che carenze ed esuberi andavano rapportati all'intera unità produttiva, in ambito provinciale, e non già al singolo ufficio locale. Con il terzo motivo, con il quale vengono dedotti "gli stessi vizi di cui ai punti precedenti", si sostiene nel ricorso che il Tribunale non avrebbe considerato che, per quanto concerne la PA, era stato posto in essere uno scambio consensuale di posti di lavoro fra la medesima ed altro lavoratore dipendente (tale Basciu), il quale era stato collocato a riposo solo il successivo 1° dicembre 1994, con la conseguenza che nei confronti della lavoratrice risultava senza ombra di dubbio che era stato attuato un vero e proprio trasferimento.
Considerato che
con questo motivo non vengono indicati, mediante la precisazione di eventuali elementi di prova in tutto o in parte non esaminati, i pretesi vizi in cui sarebbe incorso il giudice di 14 essendo, viceversa, dedotta una valutazioneappello diversa da quella compiuta nella dei fatti di causa lo stesso deve essere dichiaratosentenza impugnata - inammissibile. A conclusione di tutte le considerazioni svolte, ricorso deve essere rigettato e le ricorrenti, il rimaste soccombenti, debbono essere condannate a pagare, in solido, alla società resistente le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare, in solido, alla società Poste Italiane le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L.17.000, oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 Il Presidente:M. As лишинева Il Consigliere relatore: Shall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAR. 2001 3 3 0 5 1 oggi, . . A T S N I S R IL CANCELLIERANCELLIERE D A 3 A ' , T 7 , L - O L 8 A L - E L S 1 E D O 1 P I B S S I I E N D N E G G S A G T O I E S A L A O D P O A E T M , L T I I L O R A R E I T D D D S I E 15 O T G E N R E S E