Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2002, n. 3032
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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È incensurabile in cassazione, in quanto sorretto da motivazione logica ed adeguata, l'apprezzamento, compiuto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, della rilevanza disciplinare dell'errore commesso dal magistrato consistente nell'omessa revoca - una volta accertato, in sede di procedimento di sorveglianza, il venir meno delle condizioni di legge richieste per il relativo mantenimento - di una delle due misure di sicurezza detentive, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, applicate ad un internato, omissione accompagnata dalla mancata idonea attivazione di un rimedio tempestivo all'errore commesso, sebbene sollecitato al riguardo, e ciò in quanto un tale comportamento negligente, incidendo su una materia così delicata come la libertà della persona, pregiudica la fiducia e la considerazione di cui il magistrato deve godere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2002, n. 3032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3032
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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