Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
È incensurabile in cassazione, in quanto sorretto da motivazione logica ed adeguata, l'apprezzamento, compiuto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, della rilevanza disciplinare dell'errore commesso dal magistrato consistente nell'omessa revoca - una volta accertato, in sede di procedimento di sorveglianza, il venir meno delle condizioni di legge richieste per il relativo mantenimento - di una delle due misure di sicurezza detentive, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, applicate ad un internato, omissione accompagnata dalla mancata idonea attivazione di un rimedio tempestivo all'errore commesso, sebbene sollecitato al riguardo, e ciò in quanto un tale comportamento negligente, incidendo su una materia così delicata come la libertà della persona, pregiudica la fiducia e la considerazione di cui il magistrato deve godere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2002, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NOME1,
elett.te dom.to in LOCALITA1, L.F. n. 46, , presso l'ufficio del Dott. NOME2, rappresentato e difeso dall'Avv. NOME3per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale, in Roma via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimato -
avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.3.2001 (Reg. Dep. n. 163/2000). Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.10.2001 dal Consigliere Relatore Dott. NOME4;
Udito l'Avv. NOME3;
Udito l'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione Dott. NOME5, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
A seguito di una segnalazione inviata dal Procuratore della Repubblica di LOCALITA1il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del Dott. NOME1, magistrato addetto all'Ufficio di Sorveglianza di LOCALITA2, che veniva incolpato della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza previsti dall'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 per aver posto in essere una condotta tale da pregiudicare la fiducia e la considerazione di cui il magistrato deve godere, consistente nell'avere omesso, nel procedimento di riesame della pericolosità sociale di ME (soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale), di revocare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - dato che con il provvedimento emesso era stata solamente revocata la misura dell'internamento in una casa di lavoro - causando così all'interessato l'ingiustificato internamento nell'ospedale psichiatrico dal 29 aprile al 14 maggio 1998, per un periodo di sedici giorni.
A conclusione dell'istruttoria sommaria e del successivo giudizio, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava il Dott. NOME1 responsabile dell'incolpazione ascrittagli e gli infliggeva la sanzione dell'ammonimento.
La Sezione disciplinare, richiamate in punto di fatto le vicende che avevano dato causa al giudizio, in primo luogo osservava che il Dott. NOME1, pur sapendo che nel procedimento posto in essere per accertare la pericolosità sociale del ME il riesame di tale pericolosità doveva riguardare due distinte misure di sicurezza che in precedenza erano state comminate allo stesso ME, quella dell'internamento in una casa di lavoro e quella dell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, tuttavia con il provvedimento emesso il 3 aprile 1998 aveva revocato, applicando la misura della libertà vigilata, soltanto la prima misura (l'internamento nella casa di lavoro) senza fare menzione della seconda. Il giudice del merito, poi, rilevava che a tale negligenza, la quale, attesi i carichi di lavoro e le giustificazioni addotte, non poteva configurare di per sè una responsabilità disciplinare, se ne era aggiunta una ancora più grave, dato che il Dott. NOME1, pur essendo stato sollecitato dal legale del ME- il quale il 29 aprile 1998 aveva fatto presente che dalla Procura della Repubblica di LOCALITA1 era stata disposta la traduzione del medesimo ME nell'ospedale psichiatrico di LOCALITA3 e aveva invitato il magistrato a porre rimedio all'errore commesso e a fornire i necessari chiarimenti all'ufficio giudiziario che aveva ordinato la traduzione - tuttavia si era limitato a trasmettere alla Procura della Repubblica di LOCALITA1una semplice nota, contenente, in perfetto linguaggio burocratico, la frase "attualmente per questo ufficio risulta eseguibile solo la libertà vigilata", senza premurarsi di fornire, anche in forma verbale e diretta, immediate notizie sullo status giuridico del ME con riferimento al proprio "approssimativo" provvedimento del 3 aprile 1998, tanto da causare all'interessato l'ingiusto internamento fino al 14 maggio 1998, quando il suddetto "approssimativo" provvedimento era stato finalmente corretto. La Sezione disciplinare in proposito affermava che tale ulteriore mancanza di diligenza, manifestata in una materia così delicata come quella della libertà personale - "là dove la perdita della credibilità del giudice nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, con caduta del prestigio, finisce con l'essere una conseguenza automatica ed inevitabile" - dimostrava l'esistenza della responsabilità dell'incolpato, senza che potessero essere invocati come causa di giustificazione errori di altri soggetti, magistrati o collaboratori che fossero.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Dott. NOME1, che ha dedotto tre distinti motivi.
Ha resistito con controricorso solamente il Ministero della Giustizia.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria e, ai sensi dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c., brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
Con i motivi primo e secondo dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e deduce che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nel ritenerlo responsabile della incolpazione ascrittagli, non avrebbe considerato che la responsabilità dell'ingiusto internamento in ospedale psichiatrico giudiziario del ME era da imputarsi al comportamento posto in essere da altri soggetti. Al riguardo il Dott. NOME1 sostiene: a) che l'errore commesso con riferimento all'crdinanza emanata il 3 aprile 1998, con la quale si sarebbe dovuto provvedere in ordine ad entrambe le misure di sicurezza personali (il ricovero nella casa di lavoro e l'internamento nell'ospedale psichiatrico giudiziario), era da attribuirsi esclusivamente al comportamento della cancelleria, la quale nell'intestazione del provvedimento aveva omesso "di indicare il titolo, e cioè la sentenza del 7 gennaio 1997, applicativa della misura di sicurezza dell'O.P.G."; b) che, d'altra parte, l'intera vicenda che ha dato luogo all'ingiusto internamento del ME nell'ospedale psichiatrico doveva essere imputata non già ad esso ricorrente, ma alla Procura della Repubblica di LOCALITA4, la quale, nell'emanare l'ordine di internamento e nel dare esecuzione all'ordinanza provvisoria applicativa della misura di sicurezza personale del Tribunale di LOCALITA1del 7 gennaio 1997 emanata subito dopo la sentenza che aveva riconosciuto il ME responsabile del fatto commesso, ma lo aveva prosciolto dal reato contestato in quanto infermo di mente - non si era accorta che tale provvisoria applicazione della misura di sicurezza personale non era più efficace, essendo ormai divenuta definitiva la suddetta sentenza;
c) che, in particolare, la Procura della Repubblica di LOCALITA4, senza tenere conto della situazione che era derivata dal passaggio in giudicato di tale sentenza e, quindi, senza tenere presente che differente è la disciplina dettata, da un lato, dall'art. 312 c.p.p. (misura di sicurezza disposta in via provvisoria) e, dall'altro, dagli artt. 658 e 679 c.p.p. (misura di sicurezza ordinata con sentenza in via definitiva), ha agito in violazione degli artt. 31, secondo comma, della legge n. 663 del 1996, 209 c.p. e 679 c.p.p., avendo ordinato la traduzione del ME nell'ospedale psichiatrico giudiziario (e omesso di revocare il relativo ordine nonostante la richiesta del difensore), senza chiedere alla magistratura di sorveglianza sia il riesame della pericolosità, sia l'individuazione dell'unica misura di sicurezza eseguibile fra quelle che in precedenza erano state disposte nei confronti del suddetto ME (internamento in casa di lavoro e in ospedale psichiatrico giudiziario); d) che, a torto, nella sentenza impugnata è stato tratto un giudizio di responsabilità nei confronti di esso NOME1 dall'immediato chiarimento fornito lo stesso giorno alla Procura della Repubblica di LOCALITA4, giacché la frase "per questo Ufficio risulta eseguibile solo la libertà vigilata", lungi dall'essere stata espressa in linguaggio burocratico, non poteva dare adito a dubbi, chiaro essendo il suo significato quanto all'assenza, in quel momento, di qualsiasi misura di sicurezza restrittiva;
e) che, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, egli aveva immediatamente avviato il procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel precedente provvedimento del 3 aprile 1998, giacché aveva fissato con decreto l'udienza relativa (e i termini necessari per la comparizione delle parti), provvedendo, di conseguenza, il successivo 14 maggio 1998; f) che, in definitiva, da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non è stato tenuto conto del fatto che l'ingiusto internamento del ME è dipeso dal comportamento della Procura della Repubblica di LOCALITA4, la quale, avendo illegittimamente emesso l'ordine di accompagnamento nell'ospedale psichiatrico giudiziario, avrebbe dovuto prontamente revocarlo.
Tutte queste censure sono prive di fondamento.
È certo in punto di fatto, perché su questo profilo della controversia non v'è contestazione, che nel provvedimento emanato dal Dott. NOME1 nei confronti del ME il 3 aprile 1998 fosse stato completamente omesso - nonostante che il procedimento fosse stato esteso, su istanza del difensore dell'interessato, al relativo accertamento - qualsiasi riferimento alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: il provvedimento stesso, infatti, aveva riguardato soltanto la revoca dell'altra misura di sicurezza, quella inerente all'internamento in una casa di lavoro. E sotto questo aspetto, quindi, del tutto inconsistenti sono le censure formulate dal ricorrente - il quale, come si è visto, ora tenta di addossare sulla cancelleria la responsabilità dell'omissione - dato che, a parte che il vizio atteneva ad un profilo sostanziale della decisione emessa e non già alla formale intestazione del provvedimento, il magistrato che lo aveva emanato, sottoscrivendolo, se ne era assunta la paternità, con la conseguenza che degli eventuali errori posti in essere da altri soggetti lo stesso era tenuto a rispondere, specie trattandosi di un provvedimento inerente alla libertà personale, se non altro per mancanza di diligenza nell'attività di controllo di quella parte la cui stesura (come si asserisce nel ricorso) era riservata alla cancelleria.
Pertanto, anche a condividere la tesi ora sostenuta dal ricorrente e a ritenere che la Procura della Repubblica di LOCALITA1non possa essere esente da colpa per avere omesso di valutare la situazione che era derivata dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata dichiarata l'infermità mentale del ME, è certo che nei confronti di quest'ultimo, a fronte di due provvedimenti emessi in procedimenti e in epoche diversi e relativi a due distinte misure di sicurezza, risultava revocata, per fatto e colpa del Dott. NOME1, soltanto la prima delle due ordinanze (quella inerente al ricovero in casa di lavoro) e non la seconda (quella avente per oggetto l'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario).
Ciò posto, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato che, non costituendo idonea giustificazione "gli errori di altri, magistrati e collaboratori", era "assolutamente doveroso ed insostituibile un comportamento attivo idoneo ad elidere le ulteriori conseguenze negative degli altrui e dei propri errori" ed ha aggiunto che l'invio da parte del Dott. NOME1 alla Procura della Repubblica di LOCALITA1di una nota, redatta con linguaggio burocratico, non giustificava il magistrato, dal momento che lo stesso aveva omesso di dare "immediata correzione al proprio erroneo provvedimento" (essendo stata la correzione stessa attuata soltanto in data 14 maggio 1998), mentre sarebbe bastato un qualsiasi "chiarimento, anche in forma verbale e diretta, con il Procuratore della Repubblica di LOCALITA1od altre autorità sullo status giuridico effettivo del ME, quantomeno con riferimento al proprio approssimativo provvedimento".
Questa motivazione si sottrae alle ulteriori censure formulate dal ricorrente, ove si consideri, in primo luogo, che nel ricorso per cassazione non viene contestato il rimedio indicato nella sentenza impugnata per eliminare l'errore (il chiarimento verbale e diretto con l'altro Ufficio giudiziario) e, in secondo luogo, che immune da vizi logici risulta l'ulteriore motivazione contenuta nella medesima sentenza, nella parte in cui è stato sostenuto che, in una materia così delicata come quella della libertà personale, era necessaria una più incisiva collaborazione fra i due Uffici giudiziari e, quindi, che "una diversa, più completa e corretta ammissione già in quella data (vale a dire alla data del 29 aprile 1998) dell'errore compiuto (dal Dott. NOME1) avrebbe certamente evitato il ricovero del ME", tanto da doversi affermare che tale accertata negligenza "non consenti di evitare del tutto le conseguenze negative degli errori pregressi di entrambi gli uffici". Senza contare poi che, anche a condividere la tesi esposta dal ricorrente, secondo cui il provvedimento emesso il 3 aprile 1998 era affetto da mero errore materiale, per eliminare quest'ultimo ben poteva procedersi, in una vicenda che aveva visto l'ingiusto internamento di un soggetto in un ospedale psichiatrico giudiziario, facendo applicazione, come bene deduce il controricorrente e come finisce con il riconoscere lo stesso Dott. NOME1 (v. le considerazioni svolte nella memoria difensiva), degli artt. 128, ottavo comma, e 130 c.p.p., per evitare che fossero frapposti ostacoli e pastoie che impedissero l'immediata liberazione di un soggetto che ingiustamente era stato privato della libertà.
Con il terzo motivo il Dott. NOME1 deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.) e lamenta che la Sezione disciplinare abbia affermato che dal comportamento dell'incolpato erano derivate, come conseguenza automatica ed inevitabile, la perdita di credibilità del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e la caduta di prestigio. Secondo il ricorrente, poiché la negativa ricaduta sul prestigio del singolo magistrato e dell'ordine giudiziario integra un elemento costitutivo dell'illecito disciplinare, la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio sopra indicato, non avendo il giudice di merito considerato che il fatto era rimasto confinato in una cerchia ristretta di persone. Anche questo motivo è infondato.
Fermo restando che la compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, secondo la previsione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 e in base all'interpretazione che a tale norma di legge è stata costantemente data da queste Sezioni Unite, deve sempre sussistere, quale elemento costitutivo della fattispecie, allo scopo di fondare un giudizio di responsabilità dell'incolpato, in linea di diritto non può essere condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente, dato che la perdita di prestigio deve essere avvertita nell'ambiente in cui opera il magistrato senza che si possa distinguere, al fine di valutare la responsabilità del magistrato, a seconda che la stessa sia percepita da una cerchia più o meno ampia di soggetti.
Ma, a parte questa considerazione, è lo stesso ricorrente che ammette che la vicenda che lo ha visto protagonista ha avuto un'ampia ripercussione esterna, dal momento che, come si legge nel ricorso, la vicenda stessa ha formato oggetto della risposta data da un parlamentare ad una lettera inviata al medesimo da un avvocato di LOCALITA2.
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, il ricorso proposto dal Dott. NOME1 deve essere rigettato e il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare al Ministero della Giustizia le spese e gli onorari di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Giustizia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 50.000 (25,82 Euro) oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari (1549,37 Euro).
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002