Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
Integra il reato militare di violata consegna la condotta di inottemperanza all'ordine di servizio, senza che sia necessario il verificarsi di un evento di danno come conseguenza della violazione presunta. (Fattispecie in cui un maresciallo dell'Arma dei carabinieri aveva abbandonato il posto di servizio facendosi sostituire da un appuntato; la Corte ha ritenuto che - poiché la consegna è personale ed individuale e richiede, a seconda dei compiti, anche il grado - non potesse parlarsi di sostituzione inoffensiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1510
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 029641/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NG N. IL 27/09/1965;
avverso SENTENZA del 27/02/2008 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. GENTILE Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Castaldo Andrea, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27.2.2008 la Corte Militare di Appello - sezione distaccata di Napoli ha confermato in punto di responsabilità la sentenza 13.6.2007 del Tribunale Militare di Napoli che aveva dichiarato il LL dei Carabinieri IC GE colpevole del reato di abbandono di posto aggravato ai sensi dell'art. 120 c.p.m.p., e art. 47 c.p.m.p., n. 2, ma, in parziale accoglimento dell'appello, ha convertito la pena della reclusione militare in quella della multa di Euro 1.140,00 dichiarandola interamente condonata.
Al maresciallo IC, effettivo al Plotone di rappresentanza dei Carabinieri di Napoli e comandato in data 25.5.2004 di servizio alla guardiola posta all'ingresso della caserma Cesare Battisti dalle ore 7 alle ore 13, era stato contestato di avere abbandonato il posto di servizio cui era comandato dalle ore 9,35 alle ore 10,55. Il IC aveva affermato di essere stato autorizzato ad allontanarsi dal suo superiore tenente UN De RO che aveva però negato di avere dato la autorizzazione, precisando che in sua assenza l'unico soggetto titolato a concedere tali autorizzazioni era il maresciallo Natale, il quale aveva ugualmente negato di avere autorizzato la sostituzione del IC aggiungendo che il tenente UN gli aveva dato precise disposizioni di informarlo preventivamente su qualsiasi sostituzione.
L'Appuntato OS aveva dichiarato di avere sostituito il IC nel servizio dalle ore 9 alle ore 11,30 su richiesta dello stesso che gli aveva detto di essere stato autorizzato dal tenente UN.
Secondo i giudici di merito i fatti erano stati accertati sulla base di prove concordanti, quali le dichiarazioni, ritenute attendibili e disinteressate, del tenente UN De RO, riscontrate dalla mancanza di variazioni sul memoriale di servizio e sull'ordine di servizio, dal rilievo che soltanto un pari grado o eventualmente un brigadiere avrebbe potuto sostituire l'imputato nel servizio cui era comandato, mentre l'OS era un appuntato, pur non avendo costui opposto riserve in quanto l'ordine proveniva da un suo superiore e dalla circostanza che il UN, se avesse accettato prassi irregolari, come sostenuto dall'imputato, non avrebbe impartito precisi ordini restrittivi ai suoi sottoposti. I giudici di merito hanno ritenuto quindi che i fatti come accertati integrassero il reato contestato nel cui ambito era sussumibile anche la c.d. sostituzione irregolare.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata sotto diversi profili:
- poiché l'imputato era stato di fatto sostituito nel servizio espletato, anche se in ipotesi la sostituzione non fosse stata regolare e cioè non fosse stata autorizzata dal superiore, si sarebbe trattato di condotta inoffensiva che non aveva inciso sul bene giuridico protetto dalla ipotesi criminosa contestata, per cui il giudice di appello, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2000, avrebbe dovuto indicare i motivi in base ai quali aveva ritenuto leso il parametro sostanziale;
in concreto non vi era stata lesione in considerazione del brevissimo periodo di sostituzione, della natura del servizio allargato svolto dal IC e della idoneità della sostituzione che deponevano per una trasgressione meramente formale;
in via subordinata veniva eccepita la illegittimità costituzionale dell'art. 120 c.p.m.p., in relazione all'art. 25 Cost., sotto il profilo della ingiustificatezza incriminazione di fatti non lesivi, espressioni di mere violazioni formali;
non vi era motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato consistente nella consapevolezza nell'autore del fatto della mancanza di autorizzazione, posto che nella specie il IC era al contrario consapevole di essere stato autorizzato e che comunque la sostituzione garantiva la funzionalità del servizio;
- mancava qualsiasi motivazione anche in ordine alla ritenuta aggravante del grado rivestito;
- alla stregua delle dichiarazioni dell'imputato sussisteva in ogni caso la causa di non punibilità di cui all'art. 59 c.p., u.c., avendo l'agente ritenuto, sia pure per errore, che esistesse una circostanza di esclusione della pena;
- il teste UN non era attendibile poiché le sostituzioni avvenivano di fatto e non erano annotate nel registro;
lo stesso aveva tutto l'interesse a mentire in ordine alla assenza di prassi non ortodosse che lo avrebbero esposto a sanzione disciplinare;
il UN non aveva spiegato come non avesse rilevato la sostituzione IC - OS che pure risultava dall'uscita del veicolo del IC indicata nel registro del movimento autoveicoli militari. Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo con cui viene prospettata la tesi della inoffensività della condotta contestata al IC stante la avvenuta sostituzione di fatto nel servizio, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2000, occorre subito rilevare che la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando specificamente che il reato di cui all'art. 120 c.p.m.p. risponde al requisito della offensività in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) mentre è demandato all'autorità giudiziaria militare l'accertamento dei presupposti che identificano in concreto la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto che è costituito dalla salvaguardia della efficienza di servizi determinati. Non può quindi il ricorrente invocare tale sentenza per sostenere che la sua condotta non integrerebbe reato perché inoffensiva, in presenza di una violazione meramente formale, quando invece ha abbandonato senza alcuna giustificazione il posto di servizio cui era stato assegnato, fra l'altro con le funzioni proprie del suo grado, per almeno un'ora e mezza, violando le modalità esecutive del servizio dal punto di vista sostanziale poiché il posto di ingresso alla caserma era rimasto privo del militare munito del grado richiesto, cui era stato assegnato.
Si ritiene poi che sia manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 25, eccepita in via subordinata dal ricorrente sempre con il primo motivo di ricorso, sotto il profilo della ingiustificatezza della incriminazione di fatti non lesivi, sia perché anche tale specifica questione è già stata affrontata dalla Corte Costituzionale proprio con la sentenza n. 263 del 2000 e ritenuta infondata, sia perché il bene giuridico protetto dall'art. 120 c.p.m.p. è la funzionalità e l'efficienza di servizi determinati che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalità esecutive da parte del militare comandato, per cui la violazione della consegna è di per sè idonea a ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori espressi dall'art. 52 Cost. che giustificano la norma incriminatrici anche per il caso in cui non sia derivato un danno concreto all'apparato militare, non potendosi pretendere la incriminazione soltanto nel caso in cui dalla violazione della funzionalità del servizio sia derivato un danno materiale.
Anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che per la configurabilità del reato di violata consegna è sufficiente la violazione della consegna, la cui tassatività esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto (v. Cass. sez. 1^ n. 19760 del 2008, rv. 240281).
In tale ambito la questione della sostituzione è nel caso in esame irrilevante poiché l'OS, che non rivestiva il grado occorrente, non avrebbe potuto sostituire l'imputato, non potendo svolgere la consegna che era affidata ad un maresciallo. Poiché la consegna è personale ed individuale e richiede, a seconda dei compiti, anche il grado, non può quindi parlarsi di sostituzione inoffensiva una volta che la sostituzione non era prospettabile poiché l'OS - a parte il rilievo che i superiori del IC non erano stati avvertiti e non avevano autorizzato, ne' avrebbero potuto farlo, che il servizio venisse svolto dall'OS - non avrebbe mai potuto svolgere la consegna connessa al grado di maresciallo.
Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui si tratta, che costituisce oggetto del secondo motivo di ricorso, premesso che è sufficiente il dolo generico di violare la consegna ricevuta e cioè la coscienza e la volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta, è del tutto irrilevante, ai fini della esclusione del dolo generico richiesto per la integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui si tratta, il convincimento dell'imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sulla efficienza del servizio, poiché tutte le prescrizioni hanno forza cogente e non è dato al militare di valutare se alcuna di esse non possa influire sulla efficienza e sulla regolarità del servizio (v. Cass. sez. 1^ n. 19680 del 2001, rv. 219497; rv. 175351; rv. 178826).
E ciò comporta la infondatezza pure del motivo di ricorso che attiene alla rilevanza dell'errore sulla sussistenza di una causa di esclusione della pena poiché, in presenza di prescrizioni della consegna che hanno tutte uguale forza cogente e che il militare deve osservare scrupolosamente senza possibilità di interpretazioni o di opinioni personali, sostanzialmente elusive delle prescrizioni medesime, che si porrebbero quindi come inammissibili condizioni dell'osservanza, con conseguente loro irrilevanza ai fini della esclusione dell'elemento psicologico del delitto di violata consegna, non potrebbe mai avere rilievo neppure l'errore di fatto ex art. 47 c.p. e tanto meno ex art. 59 c.p., dato che l'errore sulle disposizioni della consegna rientrerebbe nel disposto dell'art. 5 c.p. venendo a ledere una norma integrativa del precetto penale contenuto nell'art. 120 c.p.m.p. (v. Cass. sez. 1^, n. 3919 del 1986, rv. 175519 e successive conformi).
Il motivo attinente alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta aggravante del grado rivestito appare pretestuoso e comunque inammissibile poiché la questione non aveva neppure formato oggetto dell'appello (art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte).
Infine, con riguardo all'ultimo motivo di ricorso attinente alla pretesa inattendibilità del teste UN, la motivazione della sentenza impugnata appare ineccepibile, mentre il ricorso si limita a riproporre questioni già respinte con argomentazioni di fatto che non appaiono idonee a scalfire l'apparato logico su cui si fonda la ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata che ha valutato non solo la credibilità del tenente UN, ma anche numerosi altri elementi che la confermavano, fra cui le dichiarazioni del LL Natale, che sostituiva il UN in sua assenza e le risultanze di documentazione scritta come il memoriale di servizio e l'ordine di servizio che escludevano la sostituzione. Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge (art. 616 c.p.p.) in punto di spese.
P.Q.M.
LA CORTE, SEZIONE PRIMA PENALE, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2009