Sentenza 14 dicembre 2017
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari irricevibile la successiva richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo della irretrattabilità dell'azione penale già esercitata, poichè tale dichiarazione determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, e la stasi dello stesso, per l'impossibilità per il pubblico ministero di qualsiasi azione processuale.
Commentario • 1
- 1. Acquisizione dei dati informatici dopo la CGUE (Cass. 45275/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2021
Le acquisizioni di dati informatici anteriori alla data del D.L. 132 del 2021 in vigore dal 30 settembre 2021 , in virtù del principio tempus regit actum, restano regolate dal regime normativo e vanno inquadrate nell'esegesi giurisprudenziale antecedente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 26/10/2021) 09-12-2021, n. 45275 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano - Presidente - Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - Dott. FRANCOLINI Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2017, n. 14012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14012 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2017 |
Testo completo
140 12-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Т.А. Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/12/2017 Presidente Sent. n. sez.1702 VITO DI NICOLA Rel. Consigliere - ANGELO MATTEO SOCCI REGISTRO GENERALE CHIARA GRAZIOSI N.34458/2017 CLAUDIO CERRONI ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VELLETRI nei confronti di: ST ER nato il [...] a [...] avverso il decreto del 09/06/2017 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Gianluigi PRATOLA: "Annullamento senza rinvio". RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri con provvedimento del 9 giugno 2017, in relazione alla richiesta di archiviazione, per intervenuta prescrizione, avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di DI ER, così disponeva: < Il G.I.P. essendo stata esercitata l'azione penale si restituisce per formulare apposita istanza ».
2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Provvedimento abnorme che determina una stasi del procedimento non altrimenti rimuovibile. Il P.M. relativamente alla denuncia querela di RO AN MA ed altri aveva chiesto decreto penale di condanna al G.I.P., per il reato di cui all'art. 659, cod. pen. Attesa l'irreperibilità dell'imputata, DI ER, il G.I.P. ha revocato il decreto penale e ha restituito gli atti alla Procura. E' stata poi chiesta l'archiviazione per intervenuta prescrizione e il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento impugnato. Una volta revocato il decreto penale e restituiti gli atti alla Procura è possibile, per il P.M., chiedere l'archiviazione per prescrizione (sez. 2, 13680/2009). Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. 1 ДЕ вось CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile, posto che il rigetto della richiesta di decreto penale determina la regressione alla fase delle indagini preliminari. (Sez. 2, n. 13680 del 20/03/2009 - dep. 27/03/2009, P.M. in proc. Siddi, Rv. 24405201; vedi anche Sez. 5, n. 4883 del 27/11/2002 - dep. 03/02/2003, PM in proc pen D'Elia M, Rv. 22470001. In senso difforme Sez. 1, n. 35185 del 23/06/2009 dep. 11/09/2009, P.G. in proc. - Gontar, Rv. 24537301). Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la revoca del decreto penale di condanna- dichiari irricevibile la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione, per l' estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso l'atto comporta la regressione del procedimento ed il P.M. si trova impossibilitato a qualsiasi azione processuale - stasi -. Infatti spetta al Pubblico Ministero valutare (dopo la revoca del decreto penale da parte del Giudice per le indagini preliminari - nel caso per irreperibilità dell'imputata -) se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale, ovvero per formulare richiesta di archiviazione». Angellistes Sagi 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, per l'ulteriore corso. Così deciso il 14/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA Angel Martes Sear n'To dlic e DEPOSITATA IN CANCELLESIA ? 6 MAR 2018 IL CANCELL Luana Mar 3