Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 19680
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

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In tema di reati militari, ai fini della configurabilità del delitto di abbandono del posto da parte del militare di guardia, l'obbligo di rimanere al proprio posto deriva direttamente dalla legge ed è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato il dolo generico di violare la consegna ricevuta.(Fattispecie in cui il personale di guardia non aveva rispettato la consegna di presidio continuativo del posto di guardia e di allontanarsi solo a turno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 19680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19680
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

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