Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di reati militari, ai fini della configurabilità del delitto di abbandono del posto da parte del militare di guardia, l'obbligo di rimanere al proprio posto deriva direttamente dalla legge ed è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato il dolo generico di violare la consegna ricevuta.(Fattispecie in cui il personale di guardia non aveva rispettato la consegna di presidio continuativo del posto di guardia e di allontanarsi solo a turno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 19680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19680 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 08/02/2001
1. Dott. CAMILLO LOSANA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 239
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANNA MABELLINI - Consigliere - N. 35619/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LEDDA Silvano, n.
6.7.1972 a Bosa,
avverso la sentenza in data 10.4.2000 della Corte Militare di Appello Sezione distaccata in Verona Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco GENTILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Non comparso il difensore.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale Militare di Torino al Carabiniere LEDDA Silvano per violata consegna in servizio di guardia;
il fatto, ammesso, era consistito nell'avere lasciato aperta la porta automatica e non effettuato continuativo presidio presso la filiale di Cuneo della Banca d'Italia. secondo il giudice di appello le disposizioni relative al presidio, fissate dall'istituto di emissione con nota 1.3.1994 e nella fattispecie non osservate, erano entrate a far parte della consegna - intesa quale insieme di prescrizioni, in qualsiasi forma emanate, relative all'adempimento del particolare servizio - in quanto le specifiche istruzioni di fonte militare facevano menzione del posto di controllo regolato dalla detta nota dell'istituto; dovevano altresì ritenersi perfettamente note all'imputato, in forza al nucleo addetto alla Banca d'Italia, essendo da tempo in vigore.
La difesa propone ricorso per cassazione, denunciando sotto più profili carenza ed illogicità di motivazione. La consegna regolava infatti le modalità di ispezione dei locali della filiale, da parte dei militari addetti al posto di, controllo, ma non conteneva alcuna disposizione a quest'ultimo in quanto tale attinente, ne' poteva essere integrata da norme anteriormente emanate da un ente civile. In ogni caso, ne' l'appartenenza al Nucleo specializzato, ne' il tempo trascorso dall'emanazione delle disposizioni in parola potevano considerarsi elementi sicuramente dimostrativi della conoscenza da parte dell'imputato. Infine, secondo una distinzione terminologicamente presente nella stessa sentenza impugnata, la consegna non poteva assorbire ogni singolo compito affidato al militare, la cui infedele esecuzione integra mero illecito disciplinare.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Infatti, le questioni sollevate prima con 1Pappello, poi in questa sede (alle quali il giudice "a quo" ha correttamente replicato richiamando il principio per cui le disposizioni di carattere generale relative al servizio, da qualunque fonte emanate, vengono a far parte integrante della consegna impartita, indipendentemente da uno specifico e diretto richiamo nell'ordine particolare: cfr. Cass., Sez. 1^, 28.5/29.11.1985, Abate) sono a ben vedere irrilevanti in relazione allo specifico tenore della contestazione. Come chiarito dalla sentenza impugnata, per diretta previsione della consegna (indipendentemente dalle istruzioni integrative della Banca d'Italia) "i militari che presidiano il posto di controllo, a turno, alle ore prescritte, ispezionano i locali della filiale". Ne segue che il presidio doveva essere continuativo, essendo il personale di guardia abilitato ad allontanarsene soltanto a turno. Secondo il capo d'imputazione, il ricorrente ed altro militare separatamente giudicato, addetti al servizio, violarono la consegna "omettendo di presidiare ininterrottamente il predetto posto di controllo" e manomettendò: a tal fine il meccanismo di chiusura automatico della porta. Il comportamento addebitato e pienamente accertato, a quanto risulta dalle sentenze di merito (nessun rilievo è mosso al proposito in sede di impugnazione) - è dunque consistito proprio nella integrale violazione della consegna - e non di semplici modalità esecutive mediante abbandono del posto assegnato. Al proposito va riaffermato il principio per cui l'obbligo di presidiare il posto di guardia discende direttamente dalla legge, e la sua violazione è sufficiente ad integrare il dolo generico che caratterizza il reato di cui all'art. 120 C.P.N.P. (Cass., Sez. 1^, 29.10.1986/14.3.1987. Raso). Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001