Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
Non sussiste il reato di cui agli art. 48 e 479 cod. pen. (falsità commessa dal p.u. per errore determinato dall'altrui inganno) qualora la falsità dell'atto sia determinata dalle mendaci dichiarazioni del terzo, delle quali, il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione normativa, si sia incautamente avvalso in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione; in tal caso, infatti, la dichiarazione del terzo è inidonea ad influire sulla falsità dell'atto formato dal p.u., e, quindi, sull'evento giuridico della fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto resa al di fuori della sequenza normativamente prevista per la sua formazione, integrando così un'ipotesi di reato impossibile. (Nella specie il sindaco di un comune aveva indicato per telefono agli impiegati incaricati di dattiloscrivere la delibera della giunta - su cui era stato lasciato in bianco il nome di un professionista incaricato della redazione di un progetto - il nome di un architetto su cui la giunta non si era pronunciata in conseguenza del contrasto tra sindaco e assessori; la S.C. nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, che si trattava di indicazione del tutto informale, dall'altro, che il potere di attestazione della conformità di detta delibera alle decisioni assunte spettava al segretario comunale).
Commentari • 3
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L'immigrazione irregolare via mare e la triade soggettiva “soccorritori-trafficanti -migranti”[1] La recente fenomenologia dell'immigrazione irregolare via mare, caratterizzata da una deliberata segmentazione dell'iter di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato italiano, pone questioni giuridiche indubbiamente complesse, che attengono ai profili di rilevanza penale della condotta dei soccorritori e, soprattutto, dei trafficanti e dei migranti. Le pronunce che “rispolverano” lo schema dogmatico dell'autore mediato per ritenere sussistente la giurisdizione italiana in riferimento alle condotte poste in essere dai trafficanti, nonché quelle sentenze che, in direzione per certi …
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L'immigrazione irregolare via mare e la triade soggettiva “soccorritori-trafficanti -migranti”[1] La recente fenomenologia dell'immigrazione irregolare via mare, caratterizzata da una deliberata segmentazione dell'iter di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato italiano, pone questioni giuridiche indubbiamente complesse, che attengono ai profili di rilevanza penale della condotta dei soccorritori e, soprattutto, dei trafficanti e dei migranti. Le pronunce che “rispolverano” lo schema dogmatico dell'autore mediato per ritenere sussistente la giurisdizione italiana in riferimento alle condotte poste in essere dai trafficanti, nonché quelle sentenze che, in direzione per certi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2012, n. 6388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6388 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/11/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2760
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 15713/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO BE, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 8.11.2011 dalla corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi per le costituite parti civili l'avv. Natalizio Cesare di Isola del Liri e l'avv. Cinzia Stirpe del Foro di Frosinone;
udito per il ricorrente l'avv. Ventura Giacomo del Foro di Gela. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 8.11.2011 la corte di appello di Roma confermava, in relazione alla posizione di VO BE, la sentenza con cui, in data 18.5.2006, il tribunale di Frosinone aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore delle costituite parti civili il suddetto VO, imputato del delitto di cui agli artt. 48 e 479, in relazione all'art. 476 c.p., per avere, come descritto nel capo d'imputazione, indotto in errore, in qualità di sindaco del comune di Torrice, i funzionari ed il segretario comunale, rispettivamente addetti alla dattiloscrittura delle deliberazioni della giunta ed alla attestazione di autenticità delle medesime alle decisioni assunte dall'organo collegiale, i quali avevano falsamente attestato, nella Delib. 11 luglio 1996, n. 468 che l'incarico di redigere il progetto di fattibilità per la costruzione di un teatro e di un parcheggio, destinati a sorgere nel territorio di detto comune, era stato affidato all'architetto SI Angelo, mentre la giunta municipale sul punto non si era espressa, come risultava dal brogliaccio e dalla delibera redatta nel corso della seduta dell'organo comunale. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, articolando un unico motivo di impugnazione consistente nella inosservanza ovvero nella erronea applicazione della legge penale.
In particolare, ad avviso del ricorrente, nel caso in esame non sarebbe configurabile l'ipotesi di reato in contestazione, poiché l'intervento del sindaco, che, il giorno successivo alla delibera della giunta municipale, aveva indicato telefonicamente, su loro specifica richiesta, agli impiegati comunali incaricati di dattiloscrivere e ricopiare in bella la delibera di cui al capo di imputazione, nella cui minuta era stato lasciato in bianco il nome del professionista incaricato della redazione del progetto di fattibilità, il nome dell'architetto SI, su cui la giunta non si era pronunciata, si è svolto al di fuori di ogni previsione normativa rispetto alla formazione dell'atto pubblico falso e, quindi, era giuridicamente inidoneo a rifluire nella formazione dell'atto medesimo, appartenendo, invece, il relativo potere al segretario comunale, peraltro presente alla riunione della giunta municipale ed inutilmente contattato dagli impiegati comunali, che, non trovandolo, si erano rivolti al sindaco per ricevere indicazioni sul nome del professionista da inserire nell'atto della cui stesura definitiva erano incaricati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare fondato e va accolto.
Ed invero la corte territoriale, nel confermare la condanna inflitta in primo grado al sindaco del comune di Torrice, ha erroneamente ritenuto che l'imputato, nell'indicare "frettolosamente" agli impiegati comunali incaricati di redigere la versione definitiva della Delib. Giunta Municipale 11 luglio 1996, n. 468 il nome dell'architetto SI, abbia posto in essere una condotta penalmente rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 448 e 479, c.p., essendo ad essa conseguita la pubblicazione della menzionata delibera in cui veniva attestato, contrariamente al vero, che l'incarico di redigere il progetto di fattibilità per la costruzione di un teatro e di un parcheggio in via San Martino, era stato affidato al suddetto architetto, laddove, sul punto, la giunta municipale non si era espressa, in conseguenza del contrasto insorto sul conferimento dell'incarico al SI, tra il sindaco, che ne sosteneva la nomina, e gli assessori, che vi si opponevano, come risultava dal brogliaccio e dalla minuta di delibera redatta nella relativa seduta dell'organo comunale (cfr. p. 5 dell'impugnata sentenza).
Da tempo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'affermazione di responsabilità dell'autore mediato del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico postula che l'atto, per disposizione di legge, debba essere redatto sulla base delle dichiarazioni di terzi, per cui l'attività documentata rappresenta un'attestazione di fatti dichiarati dal terzo e dei quali il pubblico ufficiale non ha diretta conoscenza.
In tal caso, infatti, della falsità ideologica in atti pubblici risponde il terzo che, con mendaci dichiarazioni, abbia indotto in errore il pubblico ufficiale.
Non è invece configurabile l'ipotesi di reato ex artt. 48 e 479 c.p. allorquando la falsità dell'atto sia stata determinata dalle mendaci dichiarazioni del terzo, delle quali il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione normativa, si sia incautamente avvalso in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione (cfr., Cass., sez. 5, 15/04/1980, De Benedictis, nonché, in senso conforme, Cass., sez. 1, 26/05/1987, Crespi). In tal caso la dichiarazione del terzo non rispondente al vero si presenta come assolutamente inidonea ad influire sulla falsità dell'atto formato dal pubblico ufficiale, e, quindi, sull'evento giuridico della fattispecie di cui all'art. 479, c.p., in quanto resa al di fuori della sequenza normativamente prevista per la formazione dell'atto stesso, che non è destinato a raccogliere la dichiarazione del terzo avente ad oggetto fatti di cui il pubblico ufficiale incaricato della redazione dell'atto non ha conoscenza, così integrando un'ipotesi di reato impossibile, senza dubbio configurabile anche in tema di falso ideologico (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass, Sez. 5, 24.11.1983, n, 802, Grandieri, rv. 162428).
Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, in quanto l'imputato, pur agendo poco correttamente, non ha posto in essere alcuna condotta riconducibile al paradigma normativo di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.. Da un lato, infatti, l'indicazione sul nome del professionista da inserire nella versione definitiva della delibera della giunta comunale è stata fornita dal VO - ad impiegati, peraltro, privi di ogni potere in ordine alla attestazione di autenticità del contenuto dell'atto stesso, in quanto incaricati della mera redazione in forma dattiloscritta della delibera - del tutto informalmente, al di fuori, dunque, di un circuito normativamente predefinito, che prevedesse l'inserimento di tale dichiarazione nel corpo della delibera poi pubblicata;
dall'altro il soggetto cui spettava il potere di attestazione della conformità di quanto in essa riportato alle decisioni effettivamente prese nel corso della riunione della giunta municipale dell'11 luglio 1996, vale a dire il segretario comunale Pece Sandra, che aveva partecipato in qualità di verbalizzante alla menzionata riunione e, quindi, era assolutamente consapevole del contrasto sorto tra il sindaco e gli assessori sul nome dell'architetto SI ed alla conseguente sospensione della decisione sul punto, ha proceduto a firmare la delibera, consentendone la pubblicazione, in assenza di ogni indicazione al riguardo da parte dell'imputato, senza controllarne il contenuto (come ammesso dalla stessa Pace, escussa in qualità di testimone nel corso dell'istruzione dibattimentale: cfr. pp.
4-5 dell'impugnata sentenza), avvalendosi, pertanto, incautamente di quanto predisposto dagli impiegati comunali sulla base della dichiarazione del sindaco, che ha fornito una falsa rappresentazione della realtà in ordine al conferimento dell'incarico all'architetto SI, facilmente evitabile dal segretario comunale, essendo a sua diretta conoscenza, come si è detto, la circostanza che, sul punto, non vi era stata alcuna decisione da parte della giunta municipale. Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza non sussistendo il fatto per cui il VO ha riportato condanna.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013