Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/1998, n. 2096
CASS
Sentenza 3 luglio 1998

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In materia ambientale, dopo la entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 non possono esser individuati dallo Stato altri beni od aree, per cui sia vietata ogni modificazione (vincolo assoluto), ex art. 1 quinquies della stessa legge, fino all'adozione dei piani paesistici od urbanistici-territoriali con valenza paesistica. Non vi è dubbio, però, che il Ministro per i beni culturali ed ambientali, anche dopo la legge 431 del 1985, conservi il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni, a norma dell' art. 82, comma secondo lett.a), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. L'imposizione di un vincolo paesaggistico di tale tipo non comporta la dichiarazione di assoluta immodificabilità del bene riconosciuto come bellezza naturale, ma la sola sussistenza di un vincolo di inedificabilità relativo, cioè la possibilità di eseguire interventi previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n.1497

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/1998, n. 2096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2096
    Data del deposito : 3 luglio 1998

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