Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 1
In materia ambientale, dopo la entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 non possono esser individuati dallo Stato altri beni od aree, per cui sia vietata ogni modificazione (vincolo assoluto), ex art. 1 quinquies della stessa legge, fino all'adozione dei piani paesistici od urbanistici-territoriali con valenza paesistica. Non vi è dubbio, però, che il Ministro per i beni culturali ed ambientali, anche dopo la legge 431 del 1985, conservi il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni, a norma dell' art. 82, comma secondo lett.a), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. L'imposizione di un vincolo paesaggistico di tale tipo non comporta la dichiarazione di assoluta immodificabilità del bene riconosciuto come bellezza naturale, ma la sola sussistenza di un vincolo di inedificabilità relativo, cioè la possibilità di eseguire interventi previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n.1497
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/1998, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 3.7.1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Alfredo TERESI " N.2096
3. " Carlo M. GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.11917/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GI PE, n. a Gravina di Puglia avverso l'ordinanza depositata il 13.1.1998 del Tribunale per il riesame di Bari
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. E. SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori, Avv.ti Francesco Paolo SISTO e Felice Eugenio LORUSSO, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza depositata il 13.1.1998 il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di DA PE, legale rappresentante della s.r.l. "Tiziano", avverso il provvedimento 2.8.1997 con cui il G.I.P. della Pretura di Bari aveva convalidato ed autonomamente disposto il sequestro preventivo di un'area, sita nella località Santa Caterina di Bari, compresa nel piano per gli insediamenti produttivi ed assegnata alla s.r.l. "Tiziano" per la realizzazione di un ipermercato. Parte di tale area, specificamente 9a spalla ad est della depressione morfologica naturale denominata Lama Lamasinata" - secondo la contestazione - era stata oggetto di interventi e modificazioni dello stato dei luoghi, consistenti nel riempimento della stessa con materiale inerte proveniente dalla sistemazione degli spazi destinati a parcheggio e viabilità, con conseguente mutamento delle quote altimetriche preesistenti e del profilo della "Lama" sia in senso longitudinale che trasversale. La misura cautelare reale, sul presupposto che l'area in oggetto sia assoggettata a vincolo paesaggistico, risulta disposta in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 20, lett. c), legge n.47/1985 ed 1 sexies legge n.431/1985. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il DA, per violazione di legge, eccependo "l'assoluta e palese infondatezza, anche astratta, della configurabilità dei reati così come contestati", in quanto la zona sottoposta a sequestro sarebbe "priva di qualsivoglia vincolo".
Rileva, in particolare, il ricorrente che:
a)tutti i lavori sono stati eseguiti nel pieno rispetto della concessione edilizia;
b)la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Bari avrebbe erroneamente ritenuto che le particelle nn. 531 e 532 siano attraversate dalla "Lama Lamasinata" e conseguentemente sottoposte a vincolo. Dette particelle catastali, invece, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, non rientrerebbero tra quelle vincolate con il D.M. 1.8.1985;
c)l'art. 1 quinquies della legge n.431/1985 ha operato il recupero retroattivo degli effetti dei decreti ministeriali emanati in attuazione del punto 2) del D.M. 21.9.1984 (c.d. "decreto Galasso" a condizione che gli stessi fossero stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale prima dell'entrata in vigore della legge stessa. I vincoli imposti con decreti ministeriali pubblicati successivamente a tale data , pur se emanati in data anteriore, dovrebbero ritenersi inefficaci, e comunque illegittimi perché assunti da organo incompetente, avendo l'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 e gli artt. 1 ed 1 bis della legge n.431/1985 sottratto al Ministero il potere impositivo di vincoli in materia ambientale e devoluto la relativa competenza alle Regioni, limitandosi a fare salvi solo gli effetti prodotti dagli atti amministrativi emanati in virtù dei c.d. "decreto Galasso" e pubblicati in data anteriore;
d) nella fattispecie neppure ricorrono ragioni di tutela ai sensi della legge 11.5.1990 , n. 30 della Regione Puglia, contenente "norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico" in attesa dell'adozione del proprio piano urbanistico- territoriale.
Con memoria del 27.6.1998 la difesa del DA:
aa)ha ribadito le argomentazioni già svolte, riaffermando in particolare che "il suolo in questione non è interessato da vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 1.8.1985";
bb) ha prospettato l'insussistenza del reato di cui all'art.1 sexies legge n.431/1985, poiché "i parcheggi e la viabilità oggetto del provvedimento cautelare in questione (da realizzarsi in un'area inserita in tutti i PPA del Comune di Bari) dovevano considerarsi strumentali, sebbene in esso non ricompresi, al piano per gli insediamenti produttivi (PIP) di S. Caterina", adottato il 18.4.1988, con effetti di variante al piano regolatore generale, ed approvato dalla Giunta regionale il 16.3.1990, con deliberazione recepita dal Consiglio comunale il successivo 21 marzo, mentre l'art. 1, 2^comma, della legge n.431/1985 espressamente esclude dal vincolo paesaggistico i centri abitati e le zone A) e B) e, limitatamente alle parti ricomprese nei programmi pluriennali di attuazione (PPA), le altre zone di cui al D.M. n. 1444 del 1989;
cc) ha diffusamente esaminato la questione della non-ostatività delle norme contenute nelle leggi regionali 11.5.1990, n.30 e succ. modif. e 24.3.1995, n.8.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Il Tribunale, invero, ha ritenuto la sussistenza di un vincolo di inedificabilità relativo (cioè la possibilità di eseguire interventi non soltanto edilizi previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939), ponendo in rilievo che:
- con D.M.
1.8.1985 sono state dichiarate di notevole interesse pubblico e, quindi, individuate come oggetto della tutela ambientale diverse aree rientranti nel territorio delle Lame ad ovest ed est di Bari "ed in particolare il tratto Lama Lamasinata, con riferimento ad alcune particelle tra cui rientrano quelle oggetto del provvedimento di sequestro (p.lle 531 e 532 del fg. 37)";
- il D.M. in oggetto non può essere ricompreso nel recupero effettuato dall'art. 1 quinquies della legge n.431/1985, atteso che lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6.2.1986, cioè successivamente all'entrata in vigore della stessa legge (7 settembre 1985);
- il T.A.R. Puglia, sul ricorso proposto dal Comune di Cassano contro il Ministero dei beni ambientali per l'annullamento del D.M. in oggetto, con sentenza del 20.4.1993, ha annullato detto provvedimento ministeriale "solo nella parte in cui dispone, sulle zone dichiarate legittimamente di notevole interesse pubblico, i vincoli di inedificabilità assoluta e temporanea, ritenendo legittima (e facendo salva, quindi, l'indicazione del vincolo) la dichiarazione di zona di notevole interesse pubblico. in quanto bellezza paesaggistica, sulla base del potere concorrente riconosciuto allo Stato di individuare zone di interesse paesistico ai sensi dell'art.82 del D.P.R. n.616/1982".
L'argomentazione giuridica è esatta, poiché:
a)dopo l'entrata in vigore della legge n.431/1985 (7 settembre 1985) non possono essere individuati dallo Stato altri beni od aree, ai sensi del punto 2 del D.M. 21.9.1984, per cui sia vietata ogni modificazione (vincolo assoluto), ex art. 1 quinquies della stessa legge fino all'adozione dei piani paesistici od urbanistici- territoriali con valenza paesistica;
b)il recupero dei vincoli di immodificabilità imposti con i decreti ministeriali (c.d. "Galassini") emanati in attuazione del D.M. 21.9.1984 (c.d. "decreto Galasso"), operato dall'art. 1 quinquies della legge n.43111985, riguarda esclusivamente gli "effetti prodottisi, mediante pubblicazione degli atti stessi nella Gazzetta Ufficiale, anteriormente all'entrata in vigore della legge" medesima, restando altresì preclusa allo Stato, da tale data, analoga imposizione, "anche mediante la pubblicazione nella G.U. di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente" (vedi Corte Costituzionale: sentenze 21.12.1985, n. 358 e 24.6.1986, n. 153);
c) non vi è dubbio, però, che il Ministro per i beni culturali ed ambientali, anche dopo la legge n.431/1995, conservi il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle Regioni a norma dell'art. 82, 2^ comma, lett. a), del D.P.R. n.616/1977. L'imposizione di un vincolo paesaggistico siffatto non comporta e non può comportare soltanto (mancando una norma specifica che lo consenta) la dichiarazione di assoluta immodificabilità del bene riconosciuto come bellezza naturale.
2. Il sesto comma dell'art.82 del D.P.R. 24.7.1977,n.616 - come modificato dall'art.1 della legge n.431/1985 - stabilisce che:
"Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A) e B) e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione- alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art.18 della legge 22.10.1971, n. 865". La norma in questione, dunque, riguarda soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 della legge n.431 del 1985 su intere categorie di beni e non invece i vincoli ordinari, imposti con provvedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 1497/1939, ed esclusivamente in relazione ai vincoli derivanti dalla legge il legislatore, considerando prevalenti le esigenze pubbliche connesse ad interessi demografici, sociali ed economici, ha escluso la necessità dell'autorizzazione ai fini paesistico-ambientali in determinate zone urbanizzate o di imminente urbanizzazione, pur essendo anch'esse ontologicamente meritevoli di tutela per la forma del territorio che integrano.
Nella fattispecie in esame il vincolo violato non deriva dalla legge n.431/1985, sicché deve escludersi l'operatività della norma eccezionale in questione.
3. Irrilevanti ai fini della questione in esame, sono le leggi regionali nn. 30/1990 e 8/1995, in quanto:
- l'art. 2 della legge reg. 11.5.1990, n.30 (Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico), nella sua originaria formulazione, stabilisce che "l'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente art. 1 sono consentite nelle zone A) e B) previste dagli strumenti urbanistici. Nelle zone C), nelle aree destinate ad insediamenti esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge".
L'ambito di operatività, di tale disposizione, dunque, è rivolto ad escludere il vincolo di immodificabilità assoluta, non la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.
- l'art. 1 della legge reg. 24.3.1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) riguarda la sub-delega ai Comuni del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica limitatamente ad interventi specificamente indicati, tra cui quelli:
a)ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l'edilizia economia e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati con le procedure ella legge regionale 31 maggio 1980, n.56;
b)ricadenti nell'ambito delle zone B) di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;
escludendo espressamente, tra l'altro, "gli interventi ricadenti nella fascia dei trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi dei fiumi e delle gravine o lame" (lett. f, secondo periodo).
4. Resta la questione dell'accertamento di fatto riguardante l'effettiva corrispondenza delle particelle, catastali sottoposte a sequestro a quelle assoggettate a vincolo dal D.M. applicato in concreto.
In proposito, però, deve rilevarsi che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazionì indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi - nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro".
Nella fattispecie in esame si evidenzia una corretta applicazione di tali principi dal momento che il G.I.P. ed il Tribunale del riesame hanno rilevato, in proposito, che "il dato inequivocabile" della sottoposizione al vincolo di tutela delle particelle nn. 531 e 532 del foglio di mappa n.37 emerge, oltre che dalla nota n.21801 del 13.12.1996 della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, dalla nota 23.4.1997 dell'ufficio tecnico - ripartizione edilizia privata del Comune di Bari. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte di tali elementi di segno positivo, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, la contraria affermazione del ricorrente, meramente assertiva, non vale certo ad escludere la configurabilità del "fumus" della contestata violazione dell'art. 1 sexies della legge n.431/1985. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998