Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ammissione al beneficio prevista per i "familiari superstiti" delle vittime del terrorismo o di stragi di comune matrice prescinde dall'individuazione di uno specifico grado di parentela e dell'esistenza di rapporti di convivenza o di dipendenza economica. (Nella specie la Corte ha ritenuto aver titolo al beneficio disposto le sorelle non conviventi della vittima).
Commentario • 1
- 1. Stragi e tutela delle vittime (Cass. 28440/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2013, n. 18199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18199 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 15/02/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 205
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 31322/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AT N. IL 16/03/1936;
RI AN N. IL 16/03/1936;
avverso l'ordinanza n. 1425/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del 21/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni del PG. Dott. LETTIERI Nicola, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Presidente del Tribunale di Brescia, a mezzo di altro magistrato all'uopo delegato, con provvedimento del 21/6/2012, respinse il ricorso proposto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 1, nell'interesse di RI NA e RI
TA, avverso il provvedimento della Corte di Assise di Brescia del 21/3/2011, depositato il 23/3/2011, che aveva escluso dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le dette persone offese, costituite parti civili nel processo concernente la strage di Piazza della Loggia, rigettando, quindi, l'istanza di liquidazione degli onorari avanzata il 31/1/2011.
2. Per una adeguata comprensione della vicenda è utile premettere quanto appresso.
Le ricorrenti, in quanto sorelle di RI RE EM, vittima della strage di cui detto, al giudice dell'udienza preliminare avevano chiesto di essere ammesse ai benefici previsti dalla L. n. 206 del 2004, art. 10; il GUP del Tribunale di Brescia, con ordinanza del 15/4/2008, dopo aver affermato che l'invocato diritto non aveva necessità di essere declarato giudizialmente, in quanto derivante direttamente dalla legge, concludeva non esservi luogo a provvedere. Esaurita la fase della trattazione in sede d'udienza preliminare, avanzata rituale istanza da parte del difensore, il GUP, con proprio decreto del 6/2/2010 provvide a liquidare i compensi al difensore. Per tutta la fase dibattimentale, snodatasi in ben 157 udienze, le ricorrenti avevano continuativamente goduto dei benefici previsti dalla legge citata (esenzione dai diritti di copia e cancelleria). Esaurito il giudizio di primo grado era stata avanzata istanza di liquidazione degli onorari e la Corte d'Assise, con provvedimento del 21/3/2011, decise di non ammettere le RI al patrocinio a Spese dello Stato. Presentato ricorso, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, al Presidente del Tribunale di Brescia, costui, operata conversione ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 5, dispose trasmissione degli atti in Cassazione,
alla quale si rivolsero direttamente anche le RI e altre persone offese. Con provvedimento del 2/2/2012 la Corte di Cassazione, qualificato il ricorso delle interessate quale opposizione ex art. 99 cit., ordinò trasmettersi gli al Presidente del Tribunale di Brescia;
al detto provvedimento ne seguì altro omologo, in data 5/6/2012, così da restituire al legittimo decidente anche gli altri ricorsi pendenti. Da qui, poi, finalmente, l'emissione del provvedimento in questa sede impugnato.
3. RI TA e RI NA proponevano ricorso per cassazione, denunziando, con i due illustrati motivi, violazione della L. n. 206 del 2004, artt. 1 e 10, in collegamento con il D.P.R. n. 115 del 2002. 3.1. Il giudice del merito aveva errato nel ritenere che la L. n. 206 del 2004, art. 10, non contemplasse, in virtù della clausola d'esclusiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 82, comma 4, i fratelli non conviventi, ove non si trattasse di unico superstite. Al contrario la disposizione di cui alla cit. L. n. 206, non poneva limite di sorta, includendo tutti i familiari superstiti delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi;
operando, per converso, espressa enumerazione dei casi in cui i vari benefici andavano circoscritti solo ad alcune categorie (artt. 2, 3, 5 e 9). Nello stesso senso, peraltro, si era pronunziata la direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 27/7/2007, la quale, oltre all'autorevolezza della fonte, proveniva dalla stessa P.A., che avrebbe avuto tutto l'interesse a ridurre l'area della spesa. Da ciò doveva dedursi che il rinvio operato dalla L. n. 206, alla pregressa normativa doveva reputarsi non recettizio e avente il solo scopo d'individuare i soggetti superstiti, "indipendentemente dal criterio di esclusione determinato dai beneficiari primari". In definitiva il Presidente del Tribunale bresciano aveva errato "nell'escludere le ricorrenti dal novero dei beneficiari indicati dall'art. 10, dovendo considerarsi beneficiari dell'art. 6 e della L. n. 206 del 2004, art. 10, tutti i soggetti indicati dalla L. n. 466 del 1980, art. 6, integrato dalla L. n. 302 del 1990, art. 4, comma 2
e, da ultimo, dalla L. n. 388 del 2000, art. 82, comma 4, senza ordine di esclusione".
3.2. Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono dell'erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, il quale prevede la revoca del decreto di ammissione al patrocino a spese dello Stato nel solo caso risulti "provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92", mentre la L. n. 206 del 2004, art. 10, prescinde dalle condizioni reddituali. Nè
poteva condividersi la costruzione di una revoca per motivi sostanziali, siccome ipotizzata dal giudice, che si era rivelata un mero escamotage, utile a mascherare una vera e propria violazione di legge: "La natura oggettiva e involontaria del presupposto della "vittima di strage" determina che, se vi è stato un provvedimento di ammissione ... non vi possa poi essere un regresso, perché questo si risolverebbe in una mera rivalutazione, da parte di altro giudice, dei medesimi elementi presi in considerazione in sede di ammissione".
4. La fondatezza del primo motivo, esonera la Corte dal prendere in esame il secondo.
Nonostante la disorganicità normativa, che ha portato alla plurima sovrapposizione di norme, senza che fosse stato tenuto in conto l'esigenza di curare la tecnica legislativa in maniera tale da escludere in radice l'emersione di spazi ambigui o controvertibili, il complessivo disegno normativo di fondo è teso a distinguere la platea di coloro che, in quanto vittime o superstiti di vittime di terrorismo, stragi e criminalità organizzata, hanno il diritto di accedere a elargizioni economiche, prebende e agevolazioni lavorative, da quella, che vantando il medesimo titolo, abbia il diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato nei pertinenti procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili (L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 10).
Già in questa prima disamina sommaria non può non evidenziarsi l'ampiezza della tutela assicurata, non solo nel processo, ma anche nella fase procedimentale che esso precede, nella sede penale e in quella amministrativa. Se, per un verso, la L. 13 agosto 1980, n.466; L. 23 novembre 1988, n. 407; L. 20 ottobre 1990, n. 302; L. 23 dicembre 2000, n. 388, hanno preso cura di individuare le categorie di superstiti che, in quanto conviventi e a carico, avevano patito un danno patrimoniale diretto dalla morte o dallo stato d'invalidità procurato al loro congiunto, la L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 10, come si è anticipato, pone a carico dello Stato il costo del patrocinio delle vittime e, tout court, dei superstiti. Di conseguenza, il richiamo operato dalla cit. L. n. 206 alla L. n. 302 del 1990, L. n. 407 del 1998 e L. n. 388 del 2000, non può avere alcun significato di rinvio recettizio all'individuazione delle categorie prese in considerazione dalle dette norme, peraltro, non sempre omogenee e direttamente collegate al tipo di beneficio erogato. Bensì di norma di chiusura volta a precludere vuoti normativi della legge in discorso. Prova di ciò si ricava a piene mani dal fatto che la normativa in commento ove aveva interesse e motivo di porre preclusioni e limitazioni ha dettato l'apposita disciplina limitativa (artt. 2, 3, 5 e 9).
Peraltro emerge una palese diversità di rato tra le due situazioni. L'accesso al beneficio economico o al vantaggio lavorativo viene logicamente fatto dipendere da una situazione fattuale (convivenza e dipendenza economica) rimasta stravolta dal gesto criminale. Per converso, l'accertamento della verità, per lo meno processuale, su episodi criminali di straordinario impatto sociale, fonti, non solo di acuta sofferenza per la massa dei soggetti direttamente o indirettamente lesi, ma anche di rischi per l'intero assetto democratico del Paese, costituisce una priorità, a raggiungere la quale è apparso opportuno attingere anche alla difesa degli interessi privati dei soggetti comunque funestati dall'evento. Così, procurando, ad un tempo, che lo sgomento, la rabbia e il giusto desiderio di giustizia dei parenti delle vittime, trovi corretto sfogo legale e che la stessa azione pubblica, stimolata dalla presenza garantita dei detti soggetti, non si risparmi nella spasmodica ricerca della verità. Piuttosto emblematicamente e ad implicita conferma del superiore assunto, questa Corte ha di recente escluso che il patrocinio a spese dello Stato non si applichi ai giudizi che vedono le vittime soccombenti, dovendosi ritenere che la norma miri a garantire la massima tutela alle vittime del terrorismo, indipendentemente dal riconoscimento o meno della fondatezza delle loro ragioni (Cass., Sez. L, n. 17238 del 22/7/2010).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e quella della Corte di Assise di Brescia in data 21.3.2011 resa nei confronti di RI TA e RI NA con rinvio alla medesima Corte di Assise per la liquidazione degli onorari ai difensori.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013