Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9941 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 2409/99 1 994 1 0 1 IN NOME DE POPOLO I' 1. 5. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro straordinario Goll 22:545 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Massimo Genghini Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno es. Consigliere Consigliere Pietro Cuoco 3. Dottor Natale Capitanio Consigliere 4. Dottor Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Aeroporti di Roma, in persona dei suoi legali rappresentanti, elettiva- mente domiciliata in Roma in via Pier Luigi da Palestrina 19 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Terenzio, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro
GI BE, elettivamente domiciliato in Roma in via A- 1 424 2 gri 1 presso lo studio dell'avvocato Pasquale Nappi, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controri- corso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 18 marzo 1998, depositata in data 1° ottobre 1998, numero 17332, r.g. 94098/93; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 maggio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la do- manda, proposta da GI BE nei confronti della propria datrice di lavoro, società Aeroporti di Roma, di pagamento di differenze retributive sulle mensilità aggiuntive, ferie, indennità per infortunio e malattia per effetto del computo del compenso relativo al lavoro notturno. Il tribunale, dopo avere premesso che l'ordinamento giuridico sconosce l'esi- stenza di un principio generale e inderogabile di omnicom- prensività della retribuzione e che quindi occorre fare ri- ferimento alle norme legali o contrattuali che regolano gli istituti in questione, ha rilevato che, rinviando le clauso- le della contrattazione collettiva del settore alla "retri- buzione mensile di fatto percepita dal lavoratore" ai fini del computo degli stessi, doveva necessariamente tenersi 2 conto del compenso corrisposto per il lavoro notturno, in quanto, essendo questa attività prestata a cadenza prestabi- lita e con carattere di continuità, il relativo corrispetti- vo entrava a fare parte della normale retribuzione corrispo- sta a fronte della normale prestazione resa nei limiti dell'ordinario orario lavorativo. La società Aeroporti di Roma chiede la cassazione della de- cisione con ricorso sostenuto da due motivi e illustrato con memoria. Il GI resiste con controricorso che è stato no- tificato il giorno 17 febbraio 2000, e quindi tardivamente rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione risa- lente alla data del 2 febbraio 1999. Motivi della decisione: Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del
contro
- ricorso per non essere stato osservato dalla parte il termi- ne di cui al primo comma dell'articolo 370 del codice di procedura civile. -Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 2108, 1362 e seguenti del codice ci- vile in relazione all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e 17 dell'accordo inter- confederale 27 ottobre 1946 reso efficace con il decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1960 numero 1070, 0- insufficiente e contraddittoria motivazionemessa, - la so- cietà ricorrente deduce che il tribunale, contraddittoria- mente, dopo avere escluso che l'ordinamento stabilisca un principio di omnicomprensività della retribuzione, ha poi 3 affermato che questo pur tuttavia si deve trarre dal dispo- sto dell'articolo 17 sopra citato, conseguendone che nella retribuzione mensile di fatto percepita rientrerebbe anche il compenso per le prestazioni lavorative notturne, e ciò in contrasto con la corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 2108 del codice civile, non prevedendo questo che il lavoro notturno prestato in regolari turni periodici debba necessariamente essere retribuito con una maggiorazio- ne della retribuzione globale, venendo lasciata la facoltà di regolamentazione alle parti e senza però introdurre un principio di omnicomprensività, derivandone che il relativo compenso deve qualificarsi pur sempre come eccezionale. Nel- la specie l'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 marzo 1988 dei dipendenti delle aziende di ge- stione aeroportuale stabilisce espressamente che "la retri- buzione globale di fatto è costituita da: 1) stipendio di fatto (minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità, più eventuali aumenti di merito od altre eccedenze sul mini- mo tabellare); 2) indennità di contingenza", sicchè il com- penso per il lavoro notturno, in quanto computato in base a una percentuale sulla normale retribuzione comprensiva anche dell'indennità di contingenza, nulla ha a che vedere con la retribuzione globale di fatto, alla quale sia l'accordo in- sia terconfederale, che il contratto collettivo, fanno riferimento per la determinazione della XIII mensilità, così come fa per laXIV il solo contratto collettivo, che ha introdotto il trattamento di maggior favore di una ulteriore mensilità. 4 Con il secondo motivo denunciando analoghi vizi di viola- zione di legge, con riferimento questa volta agli articoli 17 e 22 del contratto collettivo e 12 dell'accordo intercon- la ricorrente ripete argomentazioni sostanzial- federale mente identiche con riguardo alla asserita erroneità del computo del compenso per lavoro notturno nella determinazio- ne del compenso per ferie e delle indennità per infortunio e malattia. Le due ragioni di censura - delle quali appare opportuno un sono infondate. esame congiunto E invero, va rilevato che, proprio nella specifica materia, questa Corte, con giurisprudenza costante (per tutte, Cass., 16 agosto 2000, n. 10846; Cass., 16 aprile 1994, n. 3623), e il principio qui si ribadisce che le mag- ha affermato - - giorazioni corrisposte per il lavoro notturno e festivo pre- stato secondo turni periodici programmati in maniera con- tinuativa fanno parte della retribuzione normale od ordina- ria, siccome afferenti a prestazioni lavorative ordinarie, e sono perciò computabili sia ai fini del trattamento per le festività, stante l'ampia previsione dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949 numero 260 (modificato dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954 numero 90), sia ai fini del tratta- mento per altri istituti indiretti come ferie, malattia e - mensilità aggiuntive per i quali la legge o la disciplina - collettiva facciano riferimento alla retribuzione normale od ordinaria senza definirla in modo determinato e senza offri- re elementi che giustifichino una interpretazione riduttiva della nozione di retribuzione normale nel senso di mera re- tribuzione-base. D'altra parte, a una tale conclusione conduce la stessa di- sposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2108 del codice civile citata dalla ricorrente, e ciò in quanto que- sta, argomentando a contrario da quanto espressamente previ- sto per "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici", deve essere letta nel senso che non può non rap- presentare lavoro normale, se svolto sistematicamente in so- stituzione di quello diurno, il lavoro notturno effettuato secondo regolari turni periodici, derivandone che la maggio- razione, prevista come corrispettivo per la penosità della prestazione, integra un elemento costante della retribuzione di fatto percepita dal lavoratore e non un compenso esclusi- vamente accidentale, rientrando quindi tra le voci che vanno a costituire, tra loro sommandosi, lo stipendio di fatto di cui alla previsione contrattuale. Del ricorso si impone pertanto il rigetto. Non si deve prov- vedere sulle spese del giudizio in considerazione della tar- diva proposizione del controricorso e della mancata parteci- pazione del difensore della società resistente alla odierna discussione orale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 maggio 2001. Il presidente Il consigliere estensore ..lin. Min hum WichIL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria oggi, 21 LUG. 2001 IL CANCELLIERÉ