Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la circostanza che nel computo della pena effettuato in sentenza non sia indicato l'aumento per la continuazione non può essere ritenuta causa di illegittimità della decisione ove la sanzione concordata dalle parti ed applicata dal giudice risulti superiore al minimo edittale e dunque perfettamente legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2000, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. A. Malinconico Presidente del 25/1/2000
1. Dott. G. Perna La Torre Consigliere SENTENZA
2. " M. Besson " N. 400
3. " G. Fumu " REGISTRO GENERALE
4. " F. Tirelli " N. 27394/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore della repubblica presso la corte di appello di Firenze
avverso la sentenza del pretore di Livorno in data 22.3.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. G. Fumu Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cpp del pretore di Livorno con la quale è stata applicata a Foschi EN la pena concordata di L. 50.000 di multa per il delitto di danneggiamento continuato.
Rileva che è stata del tutto trascurata, nel computo della pena, la contestata continuazione e non è stato determinato il relativo aumento.
Il ricorso è infondato.
Ed invero la circostanza che nel computo della pena non risulti indicato l'aumento per la continuazione non può essere ritenuta causa di illegittimità della sentenza, atteso che la sanzione - come concordata dalle parti - risulta superiore al minimo edittale e quindi perfettamente legale.
In conformità alle richieste del pubblico ministero presso questa Suprema Corte il ricorso deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000