Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
La nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione sussiste anche quando tale data, mancante nella copia notificata dell'atto, sia invece presente nell'originale dello stesso, dovendosi in tal caso dare prevalenza a ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte. Nè rileva l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere consegnato copia conforme all'originale, allorquando nell'originale dell'atto compaia la data manoscritta da ritenersi aggiunta ad un documento in precedenza redatto a macchina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel.
Dott. Antonio VELLA "
Dott. Alfredo MENSITIERI "
Dott. Francesca TROMBETTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10367/96 R.G. proposto da
NUOVA OLMEC s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Claudio Antonini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell'Avv. Elio Fazzalari che la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
SPINA METALLURGICA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Ivano Cillani, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Natoli che, con l'Avv. Fabio Anselmo, la difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente per la cassazione della sentenza 20 ottobre 1995 - 27gennaio 1996 n. 153/96 della Corte d'appello di Bologna. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 16 ottobre 1998, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
È comparso, per la ricorrente, l'Avv. Elio Fazzalari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 gennaio 1991 la s.r.l. Nuova Olmec propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatole il 3.1.1991, con cui il Presidente del Tribunale di RR le intimava il pagamento di L 209.087.462, oltre accessori e spese, a favore della s.r.l. Spina Metallurgica, per una partita di tubazioni da questa fornitale, contestando la competenza per territorio del giudice adito, deducendo, nel merito, l'errato conteggio del prezzo in quanto non corrispondente al peso della merce, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni causatile dall'inesatta esecuzione della fornitura. A tale atto di opposizione ne seguì un altro, di contenuto identico, notificato il 26 febbraio 1991, con citazione della controparte a comparire davanti al Tribunale per l'udienza del 28 marzo 1991.
La società opposta, nel costituirsi in giudizio, eccepì la inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione, rilevando che l'atto notificatole per primo era nullo, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., perché non indicante il giorno dell'udienza di comparizione, e che la notifica del secondo era irrilevante per essere intervenuta dopo la scadenza del termine per proporre opposizione.
Dopo aver negato la provvisoria esecuzione, il Tribunale, con sentenza del 4.7.1994, disattesa detta eccezione di nullità - in base al rilievo che la società opposta non aveva prodotto il primo atto di citazione asseritamente privo della data di comparizione -, accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e respingendo le contrapposte pretese delle parti, con condanna della s.r.l. Spina Metallurgica alle spese processuali.
In seguito a gravame da quest'ultima, al quale la s.r.l. Nuova Olmec resistette, la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza precisata in epigrafe, in totale riforma di quella di prime cure, ha dichiarato improcedibile l'opposizione, con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Premesso che già il Tribunale era in grado di valutare compiutamente l'eccezione sollevata dalla Spina Metallurgica, stante il reperimento nel fascicolo della opponente - di cui si parlava nella stessa sentenza impugnata - del primo atto di opposizione privo della data dell'udienza di comparizione, la Corte felsinea ha osservato che, in ogni caso, la produzione in appello dell'atto in parola da parte dell'appellante imponeva l'esame della riproposta eccezione, dovendosi altresì tener presente che la costituzione della società opposta nel giudizio di primo grado risultava volta esplicitamente a far constatare la dedotta nullità e che il contraddittorio si era instaurato proprio sulla mancanza di quella indicazione, fatto, del resto, assolutamente pacifico, tanto che l'opponente aveva provveduto a notificare altro atto, questa volta indicante il giorno dell'udienza di comparizione, ed aveva poi sostenuto che esso, unitamente alla costituzione della società opposta, valeva a sanare ogni eventuale nullità del primo. Precisato, poi, che non si trattava di semplice irregolarità, bensì di nullità espressamente sancita dall'art. 164 cod. proc. civ., il giudice d'appello ha escluso che tale nullità potesse ritenersi superata dall'asserito raggiungimento dello scopo, dal momento che non si verteva nell'ipotesi di mero errore materiale rilevabile ictu oculi, ma in quella di completa assenza della data di comparizione, di cui la società opposta era venuta a conoscenza solo dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, sicché la tardiva notifica del secondo atto, completato con l'indicazione di detta data, non era idonea a superare il disposto del citato art. 164, 2^ comma, secondo cui "la costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i "diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati dal comma "precedente", tra cui quello ad ottenere la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo in assenza di una valida .opposizione entro il termine di venti giorni in esso indicato (art. 647 cod. proc. civ.). Ricorre per cassazione la Nuova Olmec s.r.l. sulla base di tre motivi, poi illustrati con memoria, ai quali la Spina Metallurgica s.r.l. replica con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di ricorso - denunziandosi violazione dell'art. 2700 cod. civ. - si censura come erroneo e semplicistico l'assunto della sentenza impugnata secondo il quale, con l'acquisizione in grado di appello di copia della prima citazione in opposizione, era divenuta pacifica la mancanza, su tale copia, dell'indicazione della data di comparizione in udienza. Si sostiene innanzitutto, al riguardo, che impropriamente la Corte bolognese ha usato il termine "pacifico", dal momento che la ricorrente si era limitata ad argomentare contro l'avversa eccezione di nullità "solo dando la dedotta carenza di data come ipotizzata, ma mai ammessa".
Si deduce, inoltre, che la produzione in secondo grado della copia notificata della prima citazione non autorizzava di per sè il giudice a ritenere non più contestabile l'assunto della Spina Metallurgica, poiché contro l'evidenza da lui semplicisticamente asserita stava, e sta tuttora, la specifica attestazione, facente fede fino a querela di falso, dell'ufficiale giudiziario, di aver consegnato a detta società "una copia dell'originale", originale che conteneva, esso sì incontestabilmente, la data di comparizione del 28.3.1991, per cui, come diffusamente spiegato in appello, non si poteva utilizzare la copia come elemento di prova se non era stata prima impugnata, con lo specifico strumento della querela di falso, l'efficacia probatoria della menzionata attestazione. La censura è destituita di fondamento.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale costantemente espresso da questa Corte sotto il vigore del vecchio testo dell'art.164 cod. proc. civ. (poi sostituito, con effetto dal 30.4.1995,
dall'art. 9 della L. 26.11.1990 n. 353), orientamento dal quale non v'è ragione qui di discostarsi perché improntato ad ineccepibili criteri logici e giuridici, la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione sussiste anche quando tale data, mancante nella copia notificata dell'atto, sia invece presente nell'originale dello stesso, dovendosi, in tal caso, dare prevalenza a ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte (v. sent. 2976/62, 3603/69, 5305/77, 4380/78, 5738/78, 7999/91, 705/94 11351/96, 4825/97, 8696/98). Orbene, nel caso di specie è incontestatamente accertato che la riproduzione fotografica, depositata in appello, di detta copia notificata (riproduzione da ritenersi conforme, ex art. 2712 cod. civ., all'atto riprodotto per non esservi stato disconoscimento di tale conformità da parte della Nuova Olmec), non recava alcuna indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, apparendo lasciato in bianco lo spazio ad essa destinato.
Dunque, se, come si è detto poc'anzi, è alla copia notificata che bisogna aver riguardo ai fini dell'accertamento della nullità, nessun rilievo è possibile attribuire alla circostanza che quello spazio risultasse, invece, riempito nell'originale e che l'ufficiale giudiziario avesse attestato, al momento della notifica, la conformità della copia a detto originale rimasto in possesso della controparte notificante, potendo ciò agevolmente spiegarsi, al di fuori di qualsiasi ipotesi di falso dell'ufficiale giudiziario, con un successivo riempimento di quello spazio nell'originale stesso (v. la già citata sent. 4825/97). Ne deriva, come logico corollario, l'impossibilità di addossare al destinatario della notifica l'onere di proporre querela di falso contro detta attestazione, sia perché ciò postulerebbe, come arbitrario ed indimostrabile presupposto, che la data dell'udienza di comparizione fosse presente sin dall'inizio sull'originale dell'atto e non sia stata aggiunta successivamente alla sua notificazione, sia perché l'indagine conseguente alla proposizione della querela non potrebbe essere altra che quella diretta ad accertare l'eventuale contraffazione della copia mediante cancellazione di detta data originariamente esistente, la qual cosa porta a concludere che, semmai, doveva essere la parte a cui richiesta era stata eseguita la notifica, ad instaurare il procedimento di falso per provare che la copia notificata era stata contraffatta.
Nella sua memoria la difesa della società ricorrente richiama le sentenze di questa S.C. n. 120/86 e n. 224/86, ma nessuna delle due, in realtà, è idonea a soccorrere il suo assunto, poiché la seconda, evidentemente mal citata, riguarda tutt'altra materia e la prima, con riferimento alla ben diversa fattispecie dell'incompletezza della copia notificata dell'atto di citazione per mancanza di una pagina contenente l'indicazione del giudice e della data di comparizione, ha soltanto affermato che, ai fini dell'eccepita nullità, in caso di attestazione su detta copia della sua conformità all'originale (completo), non è sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta ma occorre che il convenuto provi, mediante apposita certificazione dell'ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, di averla ricevuta con la pagina mancante.
Non può tuttavia sottacersì che altra recente sentenza, la n. 6719 del 1996, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato la necessità della querela di falso per vincere la forza fidefaciente dell'attestazione di conformità all'originale proveniente dall'ufficiale giudiziario e per dimostrare la mancanza della data nella copia notificata, ma da tale isolato indirizzo questo Collegio ritiene di doversi discostare per le ragioni precedentemente esposte.
Con il secondo mezzo si denunzia, in subordine, l'omesso esame del fatto decisivo consistente nell'acquiescenza di parte convenuta, implicita nella richiesta di provvisoria esecuzione che la società opposta, una volta costituitasi in giudizio, aveva avanzata al G.I., richiesta che, a dire della ricorrente, non solo era incompatibile con l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione (presupponendo necessariamente che tale opposizione esistesse e che fosse procedibile, altrimenti l'esecutività poteva essere ottenuta in base al disposto dell'art. 647 c.p.c.) ma era la dimostrazione chiara ed incontestabile che la convenuta aveva accettato il contraddittorio anche nel merito della causa e non soltanto sulla questione preliminare della nullità dell'atto introduttivo. Anche questa censura manca di fondamento.
È chiaro, infatti, che la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza del giudizio di opposizione non poteva in alcun modo significare acquiescenza o riconoscimento della validità della citazione e accettazione del contraddittorio sul merito della causa, trattandosi di un'obbligata scelta difensiva volta a conseguire provvisoriamente la sorte attribuita in sede monitoria in attesa della necessaria sentenza dichiarativa della nullità, sicché e del tutto fuori luogo addurre che l'esecutività poteva essere ottenuta in base all'art. 647 cod. proc. civ. il quale riguarda la diversa ipotesi in cui risulti de plano che l'opposizione non è stata proposta nel termine stabilito o che l'opponente non si è costituito.
Con il terzo mezzo, ancora in subordine, si denunzia violazione dell'art. 164 cod. proc. civ., lamentandosi la mancata applicazione del consolidato principio secondo cui la nullità sancita da detta norma deve essere esclusa tutte le volte che la parte, con la normale diligenza, possa colmare errori o lacune dell'atto introduttivo connessi all'indicazione della data di comparizione: e nel caso di specie - si sostiene - ricorreva pienamente tale ipotesi poiché il difensore della Spina Metallurgica, recatosi presso la Cancelleria del Tribunale di RR il 21 febbraio 1991, prima ancora della notifica dell'atto tuzioristico di rinnovazione, ne aveva appreso con largo anticipo la data della prima udienza di comparizione del 28.3.1991 e si era fatto anche rilasciare certificato, poi esibito in giudizio, di pendenza dell'opposizione e di fissazione di detta udienza, sicché non aveva alcuna giustificazione la sottile distinzione, fatta nella sentenza impugnata, tra il caso della data errata o incompleta e quello della radicale mancanza di indicazione della stessa.
Neppure questa censura è meritevole di accoglimento. Al riguardo - a prescindere dal rilievo che nel caso di specie si trattava di totale mancanza di indicazione della data di comparizione e non di semplice incertezza sulla stessa, questa sì eliminabile con la normale diligenza senza bisogno di ricorrere a dati extratestuali o ad attività di particolare impegno come quella di recarsi nella cancelleria dell'ufficio giudiziario adito per conoscere il giorno fissato per l'udienza (v., ex multis, sent. 11351/96) - è dirimente la constatazione che, come si riconosce esplicitamente a pag. 7 del ricorso, il difensore della Spina Metallurgica s.r.l. ebbe a recarsi presso la Cancelleria del Tribunale di RR (apprendendovi e facendosi certificare la data dell'udienza di prima comparizione) il 21 febbraio 1991, cioè quando era orinai ampiamente scaduto, per la Nuova Olmec, il termine di venti giorni per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 3 gennaio 1991, sicché l'acquisita conoscenza, quand'anche la si volesse considerare idonea a surrogare la cognizione completa dell'atto non conseguita con la notificazione dello stesso, era in ogni caso tardiva.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a favore della parte resistente, liquidandole in L 5.125.450, ivi comprese L 5.000.000 (cinque milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999