Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 2
Poiché il contratto di sublocazione è un contratto derivato, ne consegue che le norme che regolano gli obblighi del locatore regolano nella stessa maniera anche gli obblighi del sublocatore e, per converso, il subconduttore ha le stesse facoltà e gli stessi diritti del conduttore e cioè di mantenere in buono stato il bene detenuto in sublocazione e di esigere la riparazione dei difetti e vizi, anche sopravvenuti, di tale bene.
Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione. Quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere dell'urgenza, lo stesso conduttore,una volta avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10742 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 42/0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE! cosedella Vizi Composta dagli Ill.mi Si 7 ist ati: 0 Dott. Gaetano, - Presidente R.G.N. 11941/99 - Dott. Francesco TRIFONE Cron. 28348. Consigliere MALZONEDott. Ennio - Consigliere Rep. 2240 - Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sole SENTENZA dal Sig. per diritti € 36 sul ricorso proposto da: il 23 LUG 2002 IL CANCELLIERE GONDRAND SPA, in persona del suo Direttore Generale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE generale rag. Giorgio procuratore UFFICIO COPIE Longinotti, Richiesta copia studio elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, dal Sig. D 30per diritti € 2 presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIERO, 2.3 LUG. 2002 che la difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE TAMPOIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. GE ricorrente - per diritti € 315 contro 23 LUG. 2002 IL CANCELLIERE SAIMA AVANDERO SPA, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZION legale UFFICIO COPIE rappresentante p.t. Valter Zerbeloni, elet tivamente Richiesta copia studio dal Sig 2002 domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, Fl presso lo 23LUG. 2002 per diritti dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, 590 studio difesa IL CANCELLIERE -1- dall'avvocato GIOVANNI SCARPA, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
E.N.P.A.M. Ente Nazionale del suo Presidente e Assistenza per i Medici, in persona del suo Presidente e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende unitamente all'avvocato SIEGFRIED BRUGGER, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 104/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, emessa il 19/03/1998, depositata il 29/04/98; RG.82/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato PANARITI BANITO;
udito l'Avvocato SALVATORE DI MATTIA (per delega Avv. Luigi Manzi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata 1'1.10.1990 la s.p.a. AI conveniva davanti al tribunale di Bolzano la s.p.a. DR per sentire dichiarare la risoluzione di un contratto di sublocazione, avente ad oggetto alcuni spazi all'interno del magazzino doganale, istituito dalla convenuta all'interno di complesso immobiliare da quest'ultima locato dalla un proprietaria locatrice EN. Assumeva l'attrice che, dopo qualche mese dall'inizio del rapporto aveva rilevato gravi infiltrazioni danneggianti il quantitativo di caffè, da lei depositato, per cui ne aveva effettuato immediata comunicazione alla DR, che erano rimaste senza effetto. Si costituiva la DR, assumendo che la responsabilità per la mancata manutenzione dei capannoni, andava ascritta esclusivamente all'EN; cui essa aveva dato comunicazione dei fatti%;B che essa convenuta si era offerta per riparare gli stessi, impermeabilizzando le strutture, ma che ne era stata impedita dall'EN; chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa l'EN per esser manlevata dallo stesso per quanto avrebbe dovuto eventualmente pagare alla AI ed in ogni caso per avere il ristoro dei danni. L'EN si costituiva e resisteva alla domanda. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 56/97 dichiarava risolto il contratto di sublocazione tra l'attrice e la G. 3 DR, dichiarando quest'ultima responsabile per i danni subiti dall'attrice e rigettava la domanda della DR contro l'EN. Proponeva appello la DR. La corte di appello di Bolzano, con sentenza depositata il 29.4.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nel rapporto di sublocazione l'attrice e la convenuta, quest'ultima,intervenuto tra quale subconduttrice aveva solo la facoltà, ma non l'obbligo di eseguire le riparazioni urgenti della cosa locata a norma dell'art. 1577, C. 2, c.c.; che detti lavori, nell'ambito del rapporto di sublocazione, dovevano essere effettuati dal sublocatore a norma dell'art. 1576, C. 1, c.C.; che, dall'istruttoria effettuata era emerso che la DR, quale sublocatrice, invece di effettuare detti lavori, si era limitata a sollecitare il suo locatore, l'EN, perché li eseguisse. Ritiene, poi, la corte di merito che di nessun rilievo è il fatto che l'EN abbia potuto impedire alla DR di eseguire direttamente questi lavori, poiché essendo la RA conduttrice nel rapporto con l'EN e trattandosi di lavori urgenti, aveva facoltà di eseguirli direttamente, successivo rimborso dandone avviso al locatore, salvo il delle spese. 6. 4 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. DR. Resistono con controricorso la AI VA s.p.a. e l'EN. La ricorrente e l'EN hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1576, 1577, 1578 e 1581 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha applicato in modo erroneo e contraddittorio le norm e suddette, in quanto, pur ritenendola responsabile dei danni causati alla AI, nell'ambito del rapporto di sublocazione sulla base delle suddette norme, non ha minimamente spiegato per quale ragione non dovesse essere dichiarato l'inadempimento del locatore EN nell'ambito del rapporto di locazione, che intercorreva tra quest'ultimo ed essa ricorrente, tenuto conto che il locatore EN aveva perfino espressamente vietato alla conduttrice di valersi della facoltà di cui all'art. 1577, C.C.. Lamenta la ricorrente che, mentre per la AI si era affermato che essa non era tenuta ad effettuare i lavori urgenti a norma dell'art. 1577, c. 2, la sentenza impugnata ら っ 5 ha ritenuto, nell'ambito del rapporto con l'EN, che essa DR era tenuta a detti lavori. Fa rilevare la ricorrente che se la AI non era tenuta ad effettuare le riparazioni urgenti, tuttavia di ciò doveva conto a norma dell'art. 1227 fini del danno,tenersi ai C.C., non essendo dovuti i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione artt. e1218 1578falsa applicazione degli e in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio C.C., di motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente. Assume la ricorrente che i danni leisubiti da trovavano causa nell'inadempimento del locatore all'obbligo di riparazione, per cui conseguiva sia la domanda di manleva che la domanda di reintegrazione patrimoniale per la perdita di una cospicua fonte di proventi dalla sublocazione.
3.1. Ritiene questa Corte che i suddetti due motivi, essendo strettamente connessi, vadano trattati congiuntamente. Essi sono fondati e vanno accolti. confermato dalla E' pacifico ed è statotra le parti la DR e la sentenza impugnata che il rapporto tra AI era di sublocazione, mentre quello tra la DR e l'EN era di locazione di immobile. Osserva preliminarmente questa corte che la sublocazione rientra nel piu' generale sistema dei contratti derivati. G. 6 Secondo la dottrina prevalente il contratto derivato è un caso di successione costitutiva, da cui sorge un diritto nuovo, e quindi non prima esistente, sebbene di contenuto identico a quello di un diritto già esistente e perfetto. Sennonchè il diritto, sebbene nuovo, non è autonomo, ma appunto derivato. Ciò che contraddistingue il contratto derivato, о il subcontratto, dal piu' generale fenomeno della successione costitutiva, è che il diritto derivato è della medesima Il diritto intensità del "diritto-padre”.natura ed derivato, appunto perché, sebbene nuovo, non è autonomo " resta esposto da parte del debitore alle medesime eccezioni che egli può opporre al creditore originario.
3.2.Quanto alla disciplina, il contratto derivato (nella fattispecie la sublocazione) è retto dalle stesse norme che regolano il contratto principale (nella specie la locazione). I rapporti, tuttavia, tra assumonole parti, una duplice direzione. Da un lato quelli che si stabiliscono fra il costituente del diritto chie ne beneficia dall'altro quellie tra il titolare del subdiritto e chi è controparte del costituente. Salve fattispecie espressamente previste dalla legge (ad es. art. 1595, c.1, ovvero art. 1649 in materia di locazione, in tema di affitto di fondo) non sorgono rapporti fra C.C. G 7 chi è il costituente del rapporto originario (rapporto padre), nella specie il locatore, ed il titolare del subdiritto (nella specie il subconduttore), restando interposto, fra i detti soggetti, il costituente del subdiritto (nella specie contemporaneamente: conduttore e sublocatore), il quale vanta gli stessi diritti nei confronti del proprio costituente (locatore), che il subconduttore ha nei suoi confronti. Da tutto ciò consegue che le norme che regolano gli obblighi del locatore regolano nella stessa maniera anche gli obblighi del sublocatore e per converso il conduttore ha le stesse facoltà e gli stessi diritti del subconduttore, e ciò segnatamente, ai fini che qui interessano, di mantenimento della cosa in buono stato locativo (art. 1576 c.c.), necessità di riparazione (art. 1577 c.c.) e vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.).
4.1. Nella fattispecie, come esattamente censurato dalla ricorrente, la sentenza impugnata pur applicando le suddette norme in tema di mancata riparazione della cosa sublocata, affermando che il sublocatore ha l'obbligo di provvedere alle riparazioni necessarie, che non integrano piccola manutenzione, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito dal subconduttore per effetto di questa mancata ha applicato loriparazione, non stesso principio 4. 8 . nell'ambito del rapporto tra il locatore, EN, ed il conduttore, DR.
4.2.La sentenza muove dall'accertamento di fatto non ' sottoposto a censura, che l'immobile in questione era soggetto ad allagamenti causati dallo stato degli impianti e dalla tracimazione delle acque piovane, allagamenti che avevano interessato gran parte del capannone, nel quale la AI aveva depositato grande quantità di caffè, e che avevano recato danni alla merce. Avendo ritenuto che nella specie non si trattasse di piccola manutenzione, il giudice di merito ha affermato correttamente che tanto comportasse l'inadempimento da parte del sublocatore dell'obbligo di provvedere alle riparazioni, ai sensi dell'art. 1576 c.c.
4.3.E' infatti conforme al precetto contenuto nell'art. 1576 c.c., inteso in correlazione con gli artt. 1578 e 1581 c.c., ritenere che quando il vizio sia eliminabile con una riparazione ordinaria si rientri, come ha affermato la corte di appello, nell'ambito di applicazione dell'art. 1576 c.c., mentre nel caso di vizi, che non siano in siffatto modo eliminabili e che d'altro canto diminuiscano in modo apperezzabile l'idoneità della cosa all'uso pattuito, si deve far capo alla disciplina dettata dagli artt. 1578 a 1581 c.c.. Q. 9 5.Sennonchè, una volta ricostruita in questi termini la situazione fattuale, eguale disciplina doveva essere applicata nell'ambito dei rapporti tra locatore EN e che, avendo il conduttore DR, con la conseguenza conduttore avvisato a sua volta il locatore del predetto vizio, quest'ultimo era tenuto a provvedere alla riparazione. Da ciò la conseguenza che, mentre il sublocatore doveva rispondere dei danni, conseguenti al predetto inadempimento, nei confronti del subconduttore AI, a sua volta il locatore EN doveva rispondere dei danni subiti dal conduttore, per effetto del proprio inadempimento.
6.1. In termini identici andava applicata la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1577 C.C. in tema di riparazioni urgenti eseguite direttamente dal conduttore (o dal subconduttore). E' vero che, secondo la norma predetta, il conduttore o il subconduttore non hanno nessun obbligo di eseguire in vece del locatore o del sublocatore, le riparazioni urgenti, ma hanno solo una facoltà. Tale facoltà non elimina l'obbligo per il locatore о il sublocatore, una volta avvisato, di provvedere a dette riparazioni urgenti né elimina la responsabilità dei predetti per i danni che il conduttore o il subconduttore subisca per la mancata esecuzione delle riparazioni, valendo anche in tal campo, tuttavia il 10 principio che il creditore ( nella specie il conduttore, nell'ambito del rapporto di locazione, ed il subconduttore di sublocazione), deve usare quello nell'ambito di l'ordinaria diligenza, nei limiti delle sue possibilità, al fine di eliminare, non aggravare o ridurre il danno (a norma dell'art. 1227, C. 2, C.C., che non può essere rilevato d'ufficio, ma deve essere eccepito dal debitore). Ciò anche in relazione al principio di buona fede che deve informare la preparazione, conclusione ed esecuzione del contratto (Cass. 9.6.1972, n. 1776).
6.2. Tuttavia, poiché la disciplina normativa è appunto la stessa sia per il rapporto di locazione che per quello di sublocazione, avendo correttamente la corte di merito applicato i suddetti principi nell'ambito del rapporto di sublocazione, erratamente poi non li ha applicati nell'ambito del rapporto di locazione, e cioè tra l'EN e la DR, sul rilievo che la seconda aveva la facoltà di eseguire detti lavori urgenti, nonostante l'assunto divieto dell'EN. Il astratto è esatto, in laquanto legge principio in prevede solo che sia dato avviso dal conduttore al locatore dell'esecuzione dei lavori urgenti, ma non richiede che gli non rileva la stessi siano anche autorizzati, per cui come rileva l'espresso divieto mancata autorizzazione, così non alla realizzazione di queste opere urgenti, la cui facoltà, 11 in favore del conduttore, discende solo dalla legge (art. 1577, C. e2, c.c.) anche danon una manifestazione di consenso, implicita o esplicita del locatore. Sennonchè, proprio, per quanto sopra detto, il solo fatto avesse la facoltà di eseguire che il conduttore DR direttamente le opere urgenti di riparazioni, non eliminava la responsabilità del locatore EN per i danni conseguenti del proprio obbligo di eseguire dette all'inadempimento opere.
7. Non vi è dubbio che la AI avesse la possibilità di far valere esclusivamente i danni conseguenti all'inadempimento del sublocatore e che quindi nell'ambito del solo rapporto di sublocazione. Tuttavia, identica essendo la situazione fattuale accertata dalla corte di merito, il sublocatore DR, questa volta quale conduttore, poteva poi far valere detti danni (da lui risarciti alla AI, oltre ad altri eventuali che egli avesse subito) nell'ambito del rapporto di locazione nei confronti del suo locatore EN. Ne consegue che la sentenza impugnata, che, pur in presenza di un unico fatto generatore del danno sia per il conduttore che per il subconduttore, ha applicato la disciplina di cui agli artt. 1576 e 1577 c.c. in modo corretto nell'ambito del rapporto di sublocazione ed in modo diverso e non corretto nell'ambito del rapporto di sublocazione, va cassata, in relazione a questa errata applicazione delle predette norme д. 12 nell'ambito del rapporto di locazione tra l'EN e la ricorrente DR, con rinvio alla corte di appello di Trento, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Trento. Così deciso in Roma, lì 7 marzo 2002. Il PresidenteFiducia Il cons. est. Jawan Autorit Begreto IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1097129, 11 450T 41,32 Depositata in Cancelleria Oggi, 23.07.02 TOT. 170,43 2 A IL CANCELLERE C1 M O Dott.ssa Maria Aiello R TE ET: 2007 A TR 3 N E 4 E / ELL S D 5 0 143 .. IA 2 7 Z rvia C p _ EN le e ic 1 S a 8 G rea istru C s ia A 8 e A z I v a to rvizio H r 0 g n C G e / a 0 C e R S C e A 4 O B . s M n uro o r o esp (D (D (e R 13