Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I t G t E i r R REPUBBLICA ITALIANA i A D d IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E e T N i 01 E SEZIONE I0 4 4 4 4 /0 1 l LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S l E o b Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 12390/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 9650 Dott. AR Gabriella LUCCIOLI -Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 23/01/01 ConsigliereDott. Walter CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI POPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato MARIO SANINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA; COMUNE DE L'AQUILA;
- intimati -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello dei • 2001 L'AQUILA, Sezione Minori, depositata il 04/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 166 -1- " udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore cluso perGenerale Dott. Rosario RUSSO che ha conclus l'accoglimento del ricorso. -2- i SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 28 marzo -4 aprile 2000 la Corte di Appello de L' Aquila sezione per i Minorenni - rigettava il reclamo proposto dal Comune di Popoli, in persona del sindaco, avverso il decreto in data 30 luglio 1999 con il quale il Tribunale per i Minorenni de L' Aquila, disponendo il ricovero del minore albanese ON KA presso una comunità de L'Aquila, aveva posto a carico del Comune di Popoli il pagamento della relativa retta. Osservava in motivazione la Corte territoriale che il minore era stato affidato all' assistenza pubblica con provvedimento del sindaco di Popoli, il quale con ordinanza del 13 aprile 1999 aveva assunto a carico del Comune l' obbligo del pagamento della retta, sia pur limitatamente ad un numero di giorni predeterminato, e che la prosecuzione dell' accoglienza dopo il richiamato provvedimento del Tribunale per i Minorenni non poteva non comportare la protrazione di detto obbligo a carico dell' ente nel cui territorio il minore era stato trovato, nonostante non avesse ivi la propria residenza e nonostante l' istituto ospitante si trovasse nel territorio del Comune de L' Aquila, salvo il diritto del primo di rivalersi nei confronti dei familiari ovvero, in ipotesi, della Provincia o della Regione. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Popoli deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione di motivazione su un punto decisivo, si deduce che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alle disposizioni di legge 1 ritenute applicabili e che tale carenza rende di per sè illegittima la statuizione adottata. Con il secondo motivo, denunciando omissione di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, si deduce che le scarne argomentazioni contenute nel provvedimento sono obiettivamente incomprensibili e comunque del tutto inidonee a rivelarne la "ratio decidendi", tenuto anche conto che si ipotizza un diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei familiari del giovane o nei confronti della " Provincia (o della Regione ) ", così chiaramente individuando - pur sempre in assenza di qualsiasi riferimento normativo - altri soggetti tenuti al mantenimento. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell' art. 111 Cost.,solo ove presentino, per il loro contenuto e la loro disciplina, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia costituiscano, per quanto attiene al primo profilo, provvedimenti rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, e siano diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata ( v. tra le tante sul punto, più di recente, Cass. 2000 n. 2145). Il provvedimento qui impugnato è chiaramente privo del requisito della definitività, in quanto dichiaratamente diretto a provvedere in via del tutto temporanea ed urgente alle esigenze di assistenza e di mantenimento del minore straniero, trovato in condizioni di abbandono nel territorio del Comune di Popoli: esso si profila pertanto come meramente strumentale rispetto alla situazione di emergenza determinata da tale ritrovamento e non investe affatto la questione - che anzi fa espressamente salva della titolarità dell' obbligo di provvedere in via definitiva al sostentamento del minore, con le conseguenti implicazioni in ordine alla possibilità di rivalsa da parte del Comune temporaneamente gravato del pagamento della retta. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 23 gennaio 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vinay BilkenВяват DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 NuoroIL CANCEL LIERE 28 MAR 2001 AR Di ZZ Oggh IL CANCELLIERE ESENTE DA REGISTRAZIONE AR Di ZZ you ZZ bolle tilt 3