Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IO AR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d. a. 1988 C.p.c.), giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1440/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.11.1994 la IO IN s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme versate a titolo di tassa annuale di concessione governativa di iscrizione della società nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'art. 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 17/12/1985 n. 17), norma di legge che si assumeva illegittima perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335; con gli interessi legali sugli importi di ciascun indebito pagamento dalla rispettiva data di esecuzione fino all'effettivo rimborso.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e contestava la pretesa di controparte eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione, nonché l'insussistenza del denunciato contrasto con la normativa comunitaria e comunque la decadenza dall'azione ex art. 13 d.p.r. n. 641/1972. Il Tribunale adito con sentenza in data 9.11.1995/22.1.1996 condannava l'amministrazione convenuta a rifondere alla società attrice la somma di L. 78.000.000, oltre interessi dalla citazione. Avverso tale sentenza proponevano gravame l'Amministrazione statale, riproponendo le difese già svolte nel precedente grado di giudizio, nonché la società appellata, chiedendo la decorrenza degli interessi dalle date dei versamenti.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1440 depositata in data 19.10.1999 e non notificata, esclusa l'applicabilità dello ius superveniens con riferimento all'art. 11 c. 1 L. n. 498/1998, riteneva la sussistenza della dedotta decadenza relativamente alle sole annualità 1985/1987 specificate;
escludeva l'applicabilità dell'art. 11 c. 111 L. n. 448/1998 in tema di interessi, e conclusivamente, in parziale riforma della decisione impugnata, limitava l'accoglimento della domanda alla minor somma di L. 63.000.000, oltre interessi con decorrenza dai singoli atti di costituzione in mora, sui relativi importi, ex art. 5 L. n. 29/1961. Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso, notificato il 4.12.2000 il Ministero delle Finanze articolando due motivi di censura, al cui accoglimento si oppone la società intimata con controricorso notificato in data 11.1.2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge (art. 13 d.p.r. n. 641/1972; art. 11 d.p.r. n. 641/1972 e art. 2 d.p.r. n. 1199/1971) in cui sarebbe incorso il giudice di appello per aver verificato la tempestività delle istanze di rimborso, ai fine della decisione sull'eccezione di decadenza, sulla base delle date di spedizione, e non, come sarebbe stato invece corretto, su quelle di ricezione delle medesime da parte dell'amministrazione statale. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che "In relazione alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario, l'atto impeditivo della decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, del d.p.r. 26.10.1972 n. 641, che prevede il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, non ha carattere ricettizio, identificandosi - come espressamente confermato dall'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - con la presentazione della relativa istanza. Ne consegue che, in caso di avvalimento del servizio postale, il momento della presentazione della richiesta di rimborso coincide con quello della spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione, essendo al riguardo sufficiente, allorquando l'invio sia avvenuto con semplice plico raccomandato (senza avviso di ricevimento), l'attestazione di avvenuta consegna rilasciata dall'Ufficio postale" (v. Cass. 20.5.2003, n. 7920; 6.9.2001, n. 11463; 4.9.2001, n. 11362; cfr. sul riferimento temporale che in questa sede rileva, pur sostenendo la natura ricettizia dell'atto v. Cass. n. 7987/2003). E ciò in base ad un principio generale secondo il quale "gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già dei soggetti ai quali sono indirizzati, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato, per disposizione di legge o per clausola contrattuale, entro un dato termine. E non appare quindi congruo subordinare il verificarsi di tale effetto alla ricezione di tali atti da parte di coloro cui sono rivolti, neppure quando questi ultimi siano determinati: tale circostanza, infatti, non implica che l'atto debba essere qualificato come ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere, come si è posto in evidenza, sul titolare del diritto" (così Cass. n. 11973/1999). Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, così che essendosi ad esso rigorosamente attenuta la Corte di Appello di Venezia, ne consegue l'infondatezza della censura in esame.
Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione dell'art. 11 L. n. 448/1998 nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul relativo punto della decisione, con distinto riferimento alle previsioni del primo e del terzo comma della citata norma, rispettivamente in tema di diritti remunerativi e di interessi.
La censura relativa alla motivazione è senz'altro inammissibile avendo essa palesemente ed esclusivamente ad oggetto, non già una questione di fatto, bensì una questione di diritto, rispetto alla quale l'eventuale insufficienza dell'iter argomentativi del giudice di merito non è mai rilevante in sè e per sè, ma solo quale sintomo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, risultando comunque irrilevante, grazie al potere correttivo attribuito dall'art. 384 c.p.c. alla Corte di Cassazione, laddove, nonostante l'accertata carenza della motivazione, la decisione risulti esatta nel merito (come sicuramente è nel caso di specie). Per quel che riguarda invece il vizio di violazione di legge, pure dedotto, osserva la Corte che la relativa censura è anch'essa infondata.
Con l'art. 11 della L. 23/12/1998 n. 448 il legislatore, come è noto, al fine di contenere in qualche modo il volume degli esborsi conseguenti alla accertata illegittimità delle tasse imposte alle società per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e poi, periodicamente, per ogni successiva annualità, ha "interpretato" l'art. 61, comma 1, del D.L. 30.8.1993 n. 331. convertito con modificazioni dalla L. 29.10.1993, n. 331, fissando in L. 500.000 per ogni tipo di società, la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo per gli anni 1985-1992, e in misura forfetaria variabile secondo il tipo di società, la tassa annualmente dovuta per l'iscrizione degli altri atti sociali, disponendo che sulle somme eventualmente da rimborsarsi gli interessi spettassero al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 448/1998 (2,50% annuo) e con decorrenza dalla domanda di rimborso. Nella vicenda in esame non risulta farsi questione di applicazione della tassa di prima iscrizione dell'atto costitutivo;
nessuno ha dedotto che l'iscrizione dell'atto costitutivo della IO IN s.p.a. nel registro delle imprese sia avvenuto proprio nell'anno 1985, primo degli anni ai quali si riferisce la domanda di rimborso, facendo in tal modo scattare il presupposto della tassa in esame. Nè la circostanza suddetta in qualche modo è desumibile dalla sentenza impugnata, così che in ogni caso la domanda dell'Amministrazione Finanziaria risulterebbe per questa parte infondata perché del tutto priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, atto a far ritenere realizzatasi la dedotta violazione di legge. La controversia invece specificamente pone il problema della legittimità delle altre disposizioni previste dal cit. art. 11, in particolare con riferimento alla previsione di una tassa annuale, e alla regolamentazione degli interessi dovuti dall'Amministrazione Finanziaria sulle somme da rimborsare alle società. Come è noto, per essere stato tra l'altro più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale oltre che di questa Corte, il Giudice nazionale deve disapplicare le norme dell'ordinamento interno che risultino incompatibili con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga direttamente con un regolamento, sia quando invece esso investa regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell'esercizio dei compiti a quell'organo attribuiti dagli artt. 169 e 177 del trattato del 25.3.1957, reso esecutivo con la legge 14.10.1957 n. 1203. Con decisione del 10.9.2002 emessa nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99 (v. Foro It. 2002, 4^, 453) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, esaminando specificamente le disposizioni delle quali il Ministero ricorrente invoca l'applicazione in questa sede, per quel che interessa nella presente controversia, ha testualmente affermato che: "L'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscono diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva. L'art. 12, n. 1, lett. e) della direttiva n. 69/335 deve essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali essi vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12 n. 1 lett. e) della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito;
per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili;
inoltre uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfetari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi".
Su queste premesse questa Corte ha costantemente ribadito che l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui ha imposto retroattivamente per gli anni dal 1985 al 1992, una tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti societari diversi dall'atto costitutivo, si pone in contrasto con la normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia con la sentenza innanzi richiamata e va pertanto disapplicato, atteso che il tributo introdotto dalla norma in esame non può essere annoverato tra i diritti remunerativi, che, ai sensi dell'art. 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, gli Stati membri possono istituire in deroga all'art. 10
della direttiva stessa, dovendosi escludere che lo stesso sia stato determinato - sia pure forfetariamente - in base al costo del servizio reso (v. da ult. Cass. 12.5.2003, n. 7207, che sul punto espressamente osserva come "nè dalla relazione del disegno di legge originario (Atto C. n. 5267, 13^ legislatura), ne' dagli atti parlamentari risulta che esso - il tributo - sia stato determinato, sia pure forfetariamente, in funzione dei costi dell'operazione"). E ciò tanto più che l'imposizione della tassa in questione prescinde del tutto dalla concreta prestazione di un servizio, e comunque non tiene affatto conto di altri diritti eventualmente a suo tempo versati, intesi anche essi a retribuire lo stesso servizio (v. Cass. 27.6.2003, n. 10219). Ma la richiesta di applicazione delle jus superveniens nemmeno può trovare accoglimento per la parte relativa alla misura degli interessi spettanti alla creditrice sulle somme da rimborsare. Ed infatti lo ius superveniens può legittimamente trovare applicazione solo relativamente a quelle questioni che possano considerarsi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Nel caso di specie il tasso degli interessi spettanti alla società risulta già determinato dal Tribunale nella misura "legale" all'epoca della sentenza di primo grado, e la relativa statuizione non costituì oggetto di impugnativa con l'appello per altri motivi proposto dall'Amministrazione Finanziaria, con la conseguenza che ogni ulteriore questione sul punto risulta preclusa dal giudicato già formatosi.
D'altronde, come già ripetutamente affermato da questa Corte, l'applicazione del tasso del 2,50% annuo previsto dall'art. 11 L. n. 448/1998 si pone anch'esso in contrasto con la normativa comunitaria,
con conseguente necessità in ogni caso di disapplicazione della suddetta norma.
A questo riguardo, nel richiamare quanto innanzi detto in ordine alla necessità per il giudice nazionale di disapplicare la norma dell'ordinamento interno che risulti incompatibile con il diritto comunitario, rileva la Corte che con sentenza 15 settembre 1998 la Corte di Giustizia nel procedimento C-260/96 ha inequivocabilmente stabilito che in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzioni di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli interessi. La normativa interna, peraltro, può ritenersi rispettosa del principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente per lo stesso tipo di tasse e canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sulla inosservanza del diritto interno. Viceversa, il principio sopra richiamato non obbliga lo Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse e canoni riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina più favorevole prevista in materia di rimborso. Da tutto ciò discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo degli interessi meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati;
quello che invece rileva, è che le modalità di cui sopra si applichino indifferentemente sia alle azioni fondate sul diritto interno che a quelle fondate sul diritto comunitario (In senso conforme v. anche sent. 10.9.2002 cit.). Nel caso di specie la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50% previsto dall'art. 11 della legge n. 448/1998 per effetto del richiamo al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento dell'entrata in vigore della legge predetta (nella misura per l'appunto del 2,50% stabilito con decorrenza 1.1.1999 dal D.M. 10.12.1998), anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 della legge n. 29/1961, e successivamente più volte modificato, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 27.6.2003, n. 10220; n. 8651/1998) in quanto prevede per l'indebito tributario fondato su norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore rispetto a quello spettante nel caso di indebito derivante da violazione di norme interne. Il rilevato contrasto impone la disapplicazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448. Alla stregua delle esposte considerazioni, che consentono di ritenere assorbite le altre questioni poste dalla società intimata, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 di cui euro 100,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004