Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2016, n. 12529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12529 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
12 529/ 1 6 २९ е Л REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. бр - Presidente - Dott. ANIELLO NAPPI UC 14/01/2016 Dott.ssa SILVANA DE BERARDINIS Consigliere - - R.G.N. 13687/2014 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO OI, nato a [...], il 310/12/1979, avverso l'ordinanza del 12/02/2014 della Corte di Appello di Milano che respingeva la richiesta di restituzione nel termine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, in data 16.9.2015, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano respingeva la richiesta di restituzione nei termini formulata dal NO OI, relativamente all'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica il 19/01/2011, irrevocabile il 15/01/2012, con cui il ricorrente era stato condannato per il delitto di cui agli 1 3 artt. 477, 482, cod. pen., accertato in Milano il 15/10/2007; detta richiesta era basata sulla mancata conoscenza della sentenza predetta, di cui il ricorrente dichiarava di aver appreso solo in data 26/11/2013, allorquando gli era stato notificato l'ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale sospensione. La Corte territoriale rilevava che non vi era prova della tempestività dell'istanza, atteso che la stessa risultava depositata in cancelleria in data 9 gennaio 2014, rispetto alla conoscenza del provvedimento, risalente al 26 novembre 2013, quindi oltre il termine di decadenza di giorni trenta.
2.Con ricorso inviato a mezzo servizio postale, il NO OI, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 175, comma 2 bis, 583 cod. proc. pen., rappresenta di aver ricevuto le notifiche di tutti gli atti relativi al processo in questione, celebrato in contumacia, presso il difensore di ufficio, senza che egli, quindi, ne avesse avuto effettiva conoscenza;
in data 27/12/2013, il difensore, a mezzo posta, con raccomandata a.r., inviava l'istanza di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza in premessa indicata;
considerato che
l'ordine di esecuzione era stato notificato in data 26/11/2013 e che il 26/12/2013 è un giorno festivo, la spedizione dell'istanza risultava tempestiva, in quanto effettuata l'ultimo giorno utile.
3. Il P.G., in persona del dott. Mario Fraticelli, ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 16/9/2015, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento con restituzione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso, in quanto risulta pacificamente, dalla data di spedizione del plico e dalla data di rilascio della procura speciale al difensore, che l'istanza era stata inviata il 27/12/2013, così come la procura speciale era stata rilasciata in detta data.
4. Con memoria difensiva depositata presso la cancelleria di questa sezione in data 28/12/2015 si ribadiscono le doglianze formulate con il ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, formulata ai sensi dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., risulta essere stata spedita con raccomandata a.r. in data 27/12/2013 dall'ufficio postale di Pinerolo;
considerato che
l'ordine di esecuzione era stato notificato al ricorrente in data 26/11/2013, l'ultimo giorno utile per proporre l'istanza di restituzione nel temine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., cadeva in data 26/12/2013; atteso che detta data coincide con una delle festività civili e religiose dello Stato ai sensi k dell'art. 2 legge 260/1949 e successive modifiche, il termine di scadenza viene prorogato al giorno successivo non festivo, ex art. 172, comma 3, cod. proc.. pen., ossia, in tal caso, al 27/12/2013. Erroneamente, pertanto, è stata considerata la data in cui l'istanza risulta pervenuta presso la Corte di Appello di Milano e non quella in cui la stessa era stata inviata. In tal senso va ribadito l'orientamento di questa Corte espresso da Sez. 2, sentenza n. 19542 del 17/05/2006, Rv. 234208 che, pur dando conto di un diverso orientamento, espresso dalla Sez. 6, con sentenza del 05/05/2000, Mounir, Rv. 218341, ha ritenuto che l'accezione del termine "presentazione", di cui all'art. 175 cod. proc. pen., non giustifichi, né sotto il profilo logico né sotto quello letterale, un'interpretazione tale da escludere che l'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione possa ritenersi presentata tempestivamente nel momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale. La sentenza citata ha richiamato un precedente della sezione, ossia la sentenza del 27/10/2005, Marone, n. 232681, in tema di art. 582 cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di riesame ed alla possibilità che la stessa possa essere validamente presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, non sussistendo alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore e la presentazione nella cancelleria dell'ufficio di qualsiasi altro luogo, richiamando in tal senso il principio di ragionevolezza, che pur deve presiedere all'interpretazione della norma, anche alla stregua dell'articolo 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che consentono la presentazione dell'impugnazione a mezzo spedizione da qualsiasi ufficio postale, non potendosi cogliere il motivo di una differenziazione limitativa tra cancelleria e ufficio postale, data l'identità degli effetti nell'uno come nell'altro caso. Siffatto orientamento trova conforto altresì nella più risalente sentenza della Sez. 4, del 23/04/1998, Strazzera, Rv. 211641, secondo la quale "Nel valutare la richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione occorre tenere conto del fatto che l'interessato ha diritto a godere di tutto il tempo previsto dalla legge per presentare l'impugnazione, che, nel nuovo codice di rito prevede, oltre alla dichiarazione, l'elaborazione e la produzione dei motivi." In detta sentenza si affermava che, posto che deve ritenersi pacifica la possibilità che la richiesta per la restituzione nel termine sia fatta pervenire tramite spedizione a mezzo servizio postale, dato che nessuna norma postula che sia presentata di persona, è evidente che addebitare al richiedente il tempo, spesso imprevedibile, necessario al recapito della stessa, comprometterebbe il suo pieno godimento del termine concesso dalla legge e con esso il suo diritto alla difesa. Analogamente è orientata Sez. 2, sentenza dell'11/12/013, Skoko, n. 260046, nel presupposto che "l'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione 3 dell'art. 583, in base al quale l'atto si considera presentato alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma". Il Collegio non ignora, ovviamente, l'opposto e più recente orientamento di legittimità, secondo cui ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., nel caso in cui l'istanza sia stata presentata a mezzo del servizio postale, bisogna aver riguardo alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio, in quanto in tal caso non è applicabile la disposizione di cui all'art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., che individua la data di proposizione dell'impugnazione in quella di spedizione della raccomandata (Sez. 1, sentenza n. 6726 del 20/01/2014, Rv. 259416; Sez. 2, sentenza n. 35339 del 13/06/2007, Rv. 237759; Sez. 1, sentenza n. 25185 del 17/02/2009, Rv. 243808). Detto orientamento fa leva sul dato testuale della norma di cui all'art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. il quale stabilisce che l'istanza di restituzione nel termine deve essere "presentata" - intendendosi che detta presentazione debba avvenire presso l'ufficio giudiziario competente nel termine di trenta giorni, non essendo previsto dalla norma alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, riservata dall'art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309, comma 4, cod. proc. pen., che richiama gli artt. 582 e 583) o le misure cautelari reali (art. 324, comma 2, c.p.p., che richiama l'art. 582 cod. proc. pen., nella interpretazione data da Sez. U, n. 230 del 20/12/2007 - dep. 07/01/2008, Normanno, Rv. 237861); né può affermarsi l'applicabilità dell'art. 583 cod. proc. pen., comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell'impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. L'orientamento da ultimo citato fa leva sul dato testuale e sistematico della norma, e tuttavia non sembra considerare la circostanza che il comma 2 bis dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. 21 febbraio 2005, convertito con modifiche nella legge 22 aprile 2005, n. 60 non specifica affatto che il luogo della presentazione debba - essere limitato al solo ufficio giudiziario competente, come, invece, avviene nel caso della previsione dell'art. 582 cod. proc. pen. (art. 582 cod. proc. pen: "Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"; art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen: "La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento."). Del resto la presentazione a mezzo posta è ammessa anche per la richiesta 4 di rimessione del processo, il cui "deposito" è disciplinato dall'art. 46 c.p.p. in termini analoghi (Cass., sez. V, 6 luglio 2012, Angelini, m. 253720). A ciò si deve aggiungere che, oltre a tenere presente il dato testuale, l'interprete è tenuto ad effettuare l'esegesi della norma in maniera costituzionalmente orientata, tenendo altresì presente l'iter legislativo che ha determinato, nel caso in esame, la modifica della norma stessa. In questo senso occorre ricordare che il comma 2 bis citato, come detto, è stato introdotto dal d.l. 21 febbraio 2005, convertito con modifiche nella legge 22 aprile 2005, n. 60, e che dette disposizioni sono state emanata proprio in attuazione delle condanne pronunciate dalla Corte EDU nei confronti dell'Italia con riferimento, appunto, al difetto di garanzie che regolavano il processo in absentia (Grande Camera, 18/05/2004, Sejodvic c. Italia;
Grande Camera, Somogyi c. Italia, 10/11/2004). Va osservato che tradizionalmente il sistema processuale italiano, diversamente da quello di altri Stati, ha sempre reputato la contumacia come una facoltà, ovvero come una garanzia liberamente scelta dall'imputato e, quindi, in ultima analisi come un dato neutro da inquadrarsi nel più ampio ambito dell'esercizio del diritto di difesa;
ciò anche per la possibilità che il giudizio in contumacia offre al difensore, il quale può perseguire una strategia difensiva finalizzata ad impedire la sanatoria di eventuali nullità assolute, rilevando le stesse solo alla fine del processo. Tuttavia il novellato art. 111 Cost. nell'esaltare il principio del contraddittorio nella formazione della prova, in tal senso recependo l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha determinato una lettura costituzionalmente orientata del compendio normativo regolante il processo in contumacia, con particolare riferimento alla compatibilità di detto giudizio con il citato principio costituzionale, in quanto il semplice obbligo di comparizione al dibattimento non implica alcuna limitazione per il diritto di difesa ed, anzi, assicura un più efficace contributo alla difesa tecnica ed un effettivo apporto al metodo del contraddittorio mediante forme di collaborazione personale alla difesa tecnica. In questo contesto si colloca il d. I. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in legge 22 aprile 2005, n. 60, finalizzato a rimediare alla carenza strutturale del sistema processualpenalistico italiano, individuato dalla Corte europea, da ultimo con la citata sentenza Sejdovic, nell'assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia - che non siano state effettivamente informate del procedimento a loro carico e a condizione che non abbiano rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire di ottenere che una giurisdizione esamini nuovamente il caso, dopo averle ascoltate sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 Cedu. Secondo quanto indicato dalla Corte europea, quindi, il processo contumaciale non è di per sé incompatibile con le garanzie della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come risulta dalla sentenza Cedu del 22 gennaio 1985, ric. Colozza, e dalla successiva giurisprudenza della medesima Corte, la quale ha riconosciuto che 5 la presenza in un ordinamento di una procedura penale contumaciale non è di per sé in contrasto con i principi del "processo equo", quali implicati dall'art. 6 Cedu, purché il condannato assente e non rinunciante possa, una volta venuto a conoscenza della condanna a suo carico, beneficiare del diritto alla celebrazione di un nuovo giudizio in sua presenza. Poiché tale diritto non era previsto nel nostro sistema processuale, la Corte ha invitato lo Stato italiano a "sopprimere un ostacolo legale che potrebbe impedire la riapertura nel termine o la tenuta di un nuovo processo" nei confronti dell'assente non rinunciante, affermando che lo Stato italiano deve "garantire, con misure appropriate, la messa in opera del diritto in questione", non solo per il singolo ricorrente del caso sottoposto al suo esame, ma per tutte le persone che vengano a trovarsi "in una situazione simile alla sua. " In detto contesto inquadrato l'attuale meccanismo processuale della restituzione nel termine, apparirebbe quindi in contrasto con le chiare finalità dell'istituto, come rimodulato in base a quanto indicato dalla Corte europea, ed altresì in contrasto con il principio del giusto processo, una interpretazione del comma 2 bis dell'art. 175 cod. proc. pen., che oggettivamente limitasse sia le modalità che i tempi per la presentazione della relativa istanza, in tal modo determinando un ulteriore, concreto ostacolo alla realizzazione, per il condannato assente e non rinunciante, del diritto alla celebrazione di un nuovo giudizio in sua presenza. Appare, infine, rilevante considerare quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Richiamandosi al principio già affermato in tema di notificazioni all'estero ossia che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che "le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso" - il giudice delle leggi ha individuato, come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame, quella desumibile dal "principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante", già affermato con la sentenza n. 69 del 1994. Ciò che rileva in maniera significativa appare l'affermazione della Corte Costituzionale, secondo cui il citato principio, "per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo." Ne consegue, quindi che, per effetto dei richiamati principi costituzionali "gli effetti della 6 -notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo." La significativa affermazione che i principi espressi, a causa della loro portata generale, non possono non valere che per ogni tipologia di notificazione, deve, quindi, essere intesa nel senso che non possa in alcun modo rilevare la natura dell'atto oggetto della notificazione a mezzo servizio postale, essendo del tutto irrilevante che esso sia destinato a realizzare effetti processuali civilistici o effetti processualpenalistici, né, tantomeno, escludere dall'applicazione di detti principini rango costituzione alcune determinate tipologie di atti, quale, ad esempio, l'istanza di restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. Anche sotto detto aspetto, quindi, questo Collegio ritiene di discostarsi dalla giurisprudenza sul punto prevalente, aderendo all'orientamento sino ad ora minoritario, per le esposte ragioni. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 14/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Rossella Catena ворили силу DEPORTATA IN CANCELLERIA add 24 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ujuen 7