Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, in ipotesi di spedizione dell'istanza a mezzo di servizio postale, la decadenza di cui al comma terzo dell'art. 175 cod. proc. pen. si verifica con riguardo alla data di invio e non a quella di ricezione dell'atto, atteso il principio generale in materia di impugnazioni di cui all'art. 583 del codice di rito.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2006, n. 19542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19542 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 17/05/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 923
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - N. 46387/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IM;
avverso l'ordinanza, in data 7.9.2005, della Corte d'assise d'appello di Trieste;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fausto Cardella;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, Sost. Procuratore Generale, Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA IM ricorre avverso l'ordinanza, in data 7.9.2005. La Corte d'assise d'appello di Trieste, con la quale, giudicando in sede di rinvio della Cassazione, dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale della Corte d'assise di Udine.
Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto applicare l'art. 175 cod. proc. pen. nella più recente formulazione, anziché in quella vigente al momento del fatto. Secondo il ricorrente, in ogni caso, l'istanza di rimessione in termini, inviata a mezzo plico postale non avrebbe potuto essere considerata tardiva in quanto il termine presentazione, di cui all'art. 175 cod. proc. pen. non esclude assolutamente la spedizione a distanza, e quindi per posta, dell'istanza perché, altrimenti, sarebbe ingiustamente sacrificato il diritto della difesa, specie, come nel caso in esame allorché l'istante sia detenuto.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio, pur consapevole di discostarsi dalla sentenza, sez. 6, 5.5.2000, Mounir, 218341, alla quale si è uniformato il giudicante, ritiene che l'accezione del termine presentazione, di cui all'art. 175 cod. proc. pen., non giustifichi, ne' sotto il profilo logico ne'
sotto quello letterale, un'interpretazione tale da escludere che l'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione, possa ritenersi presentata tempestivamente nel momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale.
Già con sentenza 27.10.2005, Marone, 232681, in tema di art. 582 cod. proc. pen., questa stessa sezione aveva ritenuto che "La
richiesta di riesame può essere validamente presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, indicata a tal fine dall'art. 309 c.p.p., comma 4, per il rinvio che la stessa norma opera all'art. 582 cod. proc. pen., e tale facoltà non è limitata alla presentazione dell'atto nella cancelleria del luogo del foro di appartenenza del difensore. Non sussiste infatti alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore e la presentazione nella cancelleria dell'ufficio di qualsiasi altro luogo, dato che, in ogni caso, l'atto deve essere inoltrato all'ufficio del giudice competente a riceverlo".
Nell'affermare il principio espresso dalla suddetta massima, questa Corte richiamava il "principio di ragionevolezza, che pur deve presiedere all'interpretazione della norma, dato che non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione dell'atto d'impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore, piuttosto che in qualsiasi altro, posto che, in ogni caso, l'atto deve comunque essere inoltrato all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione". "Tanto più ragionevole appare questa interpretazione - continua la citata sentenza - alla stregua dell'articolo 583 cod. proc. pen., commi 1 e 2 che consentono la presentazione dell'impugnazione a mezzo spedizione da qualsiasi ufficio postale. Infatti, non si potrebbe cogliere il motivo di una differenziazione limitativa tra cancelleria e ufficio postale, data l'identità degli effetti nell'uno come nell'altro caso".
Siffatto orientamento trova conforto nella sentenza, sez. 4^, 23.4.98, Strazzera, 211641, secondo la quale "Nel valutare la richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione occorre tenere conto del fatto che l'interessato ha diritto a godere di tutto il tempo previsto dalla legge per presentare l'impugnazione, che, nel nuovo codice di rito prevede, oltre alla dichiarazione, l'elaborazione e la produzione dei motivi.(Fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza di rigetto dell'istanza del difensore volta ad ottenere la rimessione in termini sul presupposto che l'impedimento dedotto non impediva la presentazione dell'impugnazione a mezzo posta o di incaricato, in quanto non aveva preso in considerazione l'altro profilo sollevato, relativo al tempo e l'impegno necessario per elaborare i motivi)".
Posto che deve ritenersi pacifica la possibilità che la richiesta per la restituzione nel termine sia fatta pervenire tramite spedizione a mezzo servizio postale, dato che nessuna norma postula che sia presentata di persona, è evidente che addebitare al richiedente il tempo, spesso imprevedibile, necessario al recapito della stessa comprometterebbe il suo pieno godimento del termine concesso dalla legge e con esso il suo diritto alla difesa. Va perciò annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, affinché decida sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare, uniformandosi al principio enunciato.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006