Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
17 Aula 'A' 047 27/02 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE anetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 18148/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO -Rel. Consigliere Cron. DIGE Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.08/10/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASOLI ROSANNA;
2001 - intimata 3802 avverso la sentenza n. 817/99 del Tribunale di GENOVA, -1- depositata il 13/04/99 R.G.N. 5209/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova Casoli Rosanna conveniva in giudizio l'INPS deducendo di essere titolare di pensione SO, riconosciutale dall'INPS in relazione alla pensione VO di cui era titolare il defunto coniuge MP QU;
questi peraltro era titolare di rendita INAIL, per cui l'Istituto le aveva riconosciuto la rendita ai superstiti. Con provvedimento del 29/6/96 l'INPS aveva revocato la pensione SO sul presupposto dell'incumulabilità del trattamento con la rendita INAIL. La tesi era infondata e frutto di una erronea lettura dell'art. 1, comma 43°, della L. n. 335 del 1995 che non teneva conto del fatto che i due trattamenti, per essere incompatibili, dovevano essere stati liquidati in ragione del medesimo evento invalidante, mentre nel caso di specie la pensione INPS del MP era stata liquidata sulla base dell'anzianità anagrafica e contributiva. Chiedeva quindi il ripristino della pensione e la corresponsione dei ratei non riscossi. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Genova, investito in grado di appello ad istanza della Casoli, con sentenza del 25/3 13/4/99, accoglieva l'appello e - condannava l'INPS al ripristino della pensione ed al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi. Precisava il giudice del riesame che la sentenza era stata impugnata per infondatezza della tesi dell'INPS secondo cui tutte le pensioni di reversibilità non erano cumulabili con il trattamento ai superstiti a carico dell'INAIL ed anche perché la revoca, al più, avrebbe dovuto essere parziale, in quanto la pensione INPS del MP era stata assegnata per maturazione dell'età e raggiungimento dell'importo dei contributi versati, mentre solo la maggiorazione dell'importo era stata assegnata per l'accertata sussistenza dell'invalidità. Quanto al primo profilo, in base al costante orientamento del Tribunale, non poteva essere accolta la tesi dell'INPS secondo cui nel concetto di “stesso evento invalidante” fosse compresa la morte. Questa interpretazione era inaccettabile, innanzi tutto perché la morte non poteva essere definita come “evento invalidante", ed in secondo luogo perché l'espressione richiamava il precedente riferimento all'infortunio o malattia professionale “in conseguenza" lla dei quali doveva essere stato liquidato il trattamento a carico A dell'INPS. La “ratio” della previsione era di escludere il cumulo di trattamenti previdenziali giustificato da un medesimo fatto (invalidante) della vita. Il provvedimento dell'Istituto poteva ritenersi corretto solo se si accertasse che la pensione di invalidità fosse stata liquidata in ragione dell'invalidità conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale indennizzati dall'INAIL. Nessuna prova in proposito era stata fornita dall'INPS, cui incombeva il relativo onere probatorio, ed anzi l'Istituto non aveva nemmeno fornito indicazioni contrarie della ricorrente, confermate peraltro dallaall'affermazione documentazione prodotta. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione 2 l'INPS, fondato su un solo motivo. La pensionata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 43 L. n. 335 del 1995 (art. 360 n 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la norma in questione stabilisce che le pensioni liquidate a carico dell'INPS "in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita liquidata per lo stresso fatto invalidante... fino alla concorrenza della rendita stessa"; ai sensi dell'art. 85 della L. n. 1124 del 1965 "se l'infortunio ha come conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita". Il riconoscimento della rendita in favore del coniuge superstite dimostra che è stato accertato che la morte del titolare è avvenuta per causa dipendente da infortunio. Da ciò consegue l'incumulabilità dei trattamenti previdenziali. Il Tribunale ha erroneamente ricollegato l'inapplicabilità della norma in questione alla circostanza che il dante causa fosse titolare di una pensione di vecchiaia. La norma invece prevede la non cumulabilità della pensione di reversibilità, senza alcun riferimento, peraltro eventuale, alla pensione diretta. Inltre, anche nel caso che la pensione ai superstiti provenga da pensione di invalidità l'INPS è obbligato alla prestazione in conseguenza dell'anzianità contributiva del dante causa. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "in virtù della disposizione dell'art. 1, comma 43°, 3 della L. n. 335 del 8/8/95, che vieta il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia o superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex DPR n. 1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino alla concorrenza della rendita stessa, il soggetto che goda di tale rendita pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima. Tale disposizione, la cui “ratio” è quella di evitare che per lo stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 della Cost., le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno, non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento dei pubblici dipendenti, dato che la stessa disposizione prevede esplicitamente, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti” (Cass. n. 7331 del 29/5/2001). i Il Collegio condivide questo principio sul rilievo essenziale che letterale e logica della normasecondo l'interpretazione l'incumulabilità, fino alla concorrenza della rendita INAIL, è espressamente sancita per le prestazioni previdenziali, dirette o di reversibilità, liquidate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, "per lo stesso evento invalidante", con la conseguenza che sono escluse dall'ambito di applicazione di questa norma le pensioni di vecchiaia, dirette o di reversibilità, e comunque le prestazioni che hanno origine da fatti e titoli diversi. Il principio sopra formulato non è contraddetto, ma anzi trova conferma, nel disposto dell'art. 73, 1° comma, L. n. 388 del 23/12/2000, secondo cui “a decorrere dal 1/7/2001 il divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 43°, L. 8/8/95 n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti .e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio ..". Quest'ultima norma, infatti, che non ha natura di interpretazione autentica del menzionato art. 1, comma 43° L. n. 335/95 e quindi non vincola l'interprete della legge precedente, ha inteso soltanto prevedere espressamente la possibilità del cumulo nei casi sopra indicati al fine di superare le contrastanti interpretazioni della legge n. 335, che hanno dato luogo ad un notevole contenzioso. Una diversa interpretazione della norma in esame -nel senso di ravvisarvi una implicita interpretazione autentica dell'art. 1, comma 5 43% della L. n. 335/95 in termini di divieto del cumulo fino al 30 giugno 2001- si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza (art. 3 Cost.), non essendo dato altrimenti comprendere la ratio del mantenimento del divieto di cumulo fino al 30 giugno 2001 e della successiva ammissione del cumulo medesimo. Per contro, l'interpretazione data dalla Corte del menzionato art. 1, comma 43°. L. n. 335/95 consente una uniforme applicazione della “regola juris", che presiede alla disciplina del cumulo delle pensioni di reversibilità con la rendita INAIL ai superstiti, senza interruzioni temporali e non pone problemi di costituzionalità sul piano della ragionevolezza. Il Tribunale nella decisione della causa si è attenuto a questo principio e quindi il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese non essendosi costituita in giudizio l'altra parte.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma, 8 ottobre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Viicuro Trekke Fraulenco 3 Maiorans днеIL CANCELLIERE 0 3 A 1 S 5 . S , T . A O R T Depositato in Cancellería N L , A ' L Ą 3 L - 3 APR. 2002 O S L 7 B E - E oggi, I P 8 D S - D I 1 I S A 1 N IL CANCELLIERE, T N G S E O E S O G P A I G D A M I E E L O , A T O D T R I A T E L R S I T L I E D N G E E D O S R E