Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALGELATINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1783/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'infondatezza di entrambi i motivi del ricorso e quindi per il rigetto del ricorso. FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.6.1995 la Italgelatine s.p.a. adiva il tribunale di Torino a seguito del verificarsi del silenzio rifiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sulle istanze dirette ad ottenere il rimborso delle somme versate per gli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, ritenendo la relativa normativa in contrasto con la direttiva comunitaria n. 69/335 CEE, e chiedeva, pertanto, la restituzione di quanto versato con la rivalutazione e gli interessi dalla data del pagamento al saldo. Si costituiva l'Amministrazione finanziaria dello Stato, eccependo, tra l'altro, l'avvenuta decadenza ex art. 13 D.P.R. n. 641/1972. Il Tribunale di quella città accoglieva totalmente la domanda e, disapplicando la normativa nazionale, condannava l'Amministrazione finanziaria dello Stato al rimborso delle somme pagate per un importo di L. 78.000.000, con gli interessi legali dalla data della notifica della citazione al saldo, oltre la liquidazione delle spese. L'Amministrazione finanziaria dello Stato proponeva gravame, censurando il mancato accoglimento della propria eccezione di intervenuta decadenza triennale per i rimborsi.
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione a pagare alla società la complessiva somma di L. 51.000.000, a titolo di rimborso delle tasse pagate per gli anni dal 1988 al 1991, riliquidava le spese, compensandole per un terzo. Riteneva, infatti la Corte del gravame che per l'anno 1992 si era verificata la decadenza triennale, non essendo l'atto di citazione tempestivo.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione la Italgelatine s.p.a., articolando due motivi. L'Amministrazione finanziaria dello Stato si è costituita al solo scopo dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
DIRITTO
Con il primo motivo la società ricorrente chiede che venga cassata la pronuncia della Corte di appello di Torino che non aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per carenza d'interesse in ordine all'eccepita decadenza per non aver questa indicato quale incidenza avrebbe avuto sull'esito della lite la corretta soluzione della questione. Sostiene che l'appello sarebbe stato, inoltre, inammissibile per genericità del motivo non essendo stata in alcun modo censurato il comportamento concreto del giudice, avendo richiesto solo "all'occorrenza" che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito.
Con la seconda censura, in via subordinata, si denuncia l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la mancata valutazione di una prova documentale ritualmente prodotta, per non avere, la Corte di merito tenuto in alcun conto l'istanza di rimborso delle somme versate nel 1992, prodotta in primo grado insieme alla ricevuta di presentazione di altre analoghe domande relative a 220 società tra le quali figura anche la ricorrente e che reca sul frontespizio la data di ricevimento apposta dall'Ufficio (6.10.1994), tempestiva rispetto all'anno in discussione.
Il primo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato. Non può, in primo luogo, condividersi l'opinione espressa da parte ricorrente che l'appello debba essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse dell'Amministrazione, in quanto dalla pronuncia di accoglimento della propria impugnativa l'Ufficio mira non solo a conseguire una più corretta soluzione della questione giuridica prospettata ma un risultato economico concreto diretto a limitare l'entità delle somme da restituire alla società contribuente. Non è, inoltre, da condividere la censura relativa alla pretesa inammissibilità dell'appello proposto dall'Amministrazione delle finanze per genericità in quanto dall'esame dell'atto di gravame, permesso, nella specie, a questa Corte, trattandosi di denuncia di vizio in procedendo, il motivo sottoposto all'attenzione della Corte di appello relativo all'applicazione della decadenza triennale ex art. 13 D.P.R. n. 641/1972, pur se articolato in modo sintetico, è chiaro e sufficiente;
peraltro, l'interpretazione dei motivi è rimessa alla Corte decidente.
È fondata la seconda censura con cui si prospetta un difetto di motivazione per avere la Corte di appello trascurato circostanze decisive ai fini della soluzione della causa, come l'esistenza in atti di prova documentale, ritualmente acquisita, specificatamente indicata in ricorso che ove esaminata avrebbe potuto fornire la prova del non verificarsi della decadenza triennale ex art. 13 D.P.R. n. 641/1972 per l'anno 1992; la società ricorrente, in definitiva,
prospetta un travisamento del fatto, deducendo che l'errore del giudice sarebbe consistito nella presupposizione di un fatto inesistente alla stregua delle risultanze processuali. Com'è noto, un simile errore, come tale, non sarebbe suscettibile di denuncia in sede di legittimità, dovendo esso fatto valere con la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., salvo che non si risolva in un difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia (v. cass. n. 5235/1986 e n. 1803/1995). Dà luogo a tale vizio della sentenza l'omesso esame da parte del giudice di merito di altri specifici elementi probatori, idonei a fornire l'esatta rappresentazione dei fatti oggetto dell'accertamento giudiziale e che siano stati da lui trascurati a seguito della sua erronea percezione di una circostanza ritenuta per certa ma che risulta diversa dagli atti del processo. Il che è quanto è accaduto nella specie, non avendo la Corte di appello valutato l'istanza di rimborso, prodotta fin dal primo grado, presentata collettivamente da 220 società, tra le quali era compresa anche la ricorrente Italgelatine s.p.a., che reca sul frontespizio la data di ricevimento apposta dall'Ufficio (6.10.1994), tempestiva rispetto all'anno d'imposta in discussione e dalla quale risultava il non verificarsi della decadenza. Tutto ciò premesso, la Corte rigetta il primo motivo del ricorso proposto dalla società Italgelatine s.p.a., accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino alla quale è rimesso il compito di riesaminare l'esistenza di tutte le condizioni necessarie perché la società abbia diritto ai rimborsi richiesti. Lo stesso giudice del rinvio statuirà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004