Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
In materia di illeciti amministrativi, l'art.63, secondo comma della legge n. 428 del 1990 contiene sia la sanzione che il precetto, il quale consiste nell'obbligo di invio della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, mentre il rinvio al D.M. n. 242 del 1989 vale a richiamare la fonte ministeriale in quanto tale, produttiva di disposizioni che possono susseguirsi nel tempo; è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione agli articoli 25 e 111 della Costituzione, sollevata in riferimento all'abrogazione del D.M. n. 242 del 1989 ad opera del D.M. n. 228 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA AGRICOLA VAL D'ARDA DI QUARANTELLI, in persona del legale rappresentante pro - tempore IN NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell'avvocato FABIANI ROCCO, che lo difende unitamente all'avvocato COPPOLINO ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISP CENTRALE REPRESSIONE FRODI UFF. MODENA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 38/97 della Sezione distaccata di Pretura di FIORENZUOLA D'ARDA, emessa il 3/10/1997, depositata il 09/10/97;
RG.10006/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato ANTONINO COPPOLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cinque ordinanze - ingiunzioni notificate negli anni 1996 e 1997 il direttore dell'Ufficio Repressione Frodi di Modena ha intimato all'Azienda Agricola Val D'Arda s.a.s. in persona del legale rappresentante NT IN, il pagamento della somma - complessiva di L. 21.900.000, addebitando alla società di avere, in violazione dell'art. 63 co. II della legge 29.12.1990, n. 428, inviato al servizio provinciale dell'agricoltura e dell'alimentazione, oltre i termini prescritti, la documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali. La società ha proposto opposizione dinanzi al Pretore di Piacenza. Con sentenza del 3.10.1997 il Pretore ha rigettato la opposizione. Ricorre la Azienda Agricola Val d'Arda con due motivi. L'intimato Ufficio Repressione Frodi di Modena non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col secondo motivo, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 25 e 111 cost. e 1 legge 24.11.1981 n. 689, nonché vizi di motivazione.
Sostiene che i fatti ad essa addebitati non avrebbero potuto considerarsi illeciti, perché l'art. 63 co. II della legge n. 428 del 1990, della cui violazione è stata chiamata a rispondere,
prevederebbe soltanto una sanzione e non anche il corrispondente precetto, per la cui definizione rinvierebbe esclusivamente al d.m. 13.6.1989 n. 242, che prima della entrata in vigore della legge era stato espressamente abrogato dal d.m. 23.7.1990 n. 228. La censura non ha fondamento.
La norma di cui all'art. 63 co. II della legge n. 428 del 1990 contiene non soltanto la sanzione, ma anche il relativo precetto, che consiste nell'obbligo di invio della modulistica attuativa del regolamento CEE n. 2727/75. Il rinvio della legge al d.m. n. 242/1989 è chiaramente inteso a richiamare la fonte ministeriale in quanto tale, produttiva cioè di disposizioni che possono susseguirsi nel tempo, come peraltro è stato chiarito dall'art. 59 delle legge 19.2.1992 n. 142, che menziona esplicitamente non soltanto il decreto ministeriale n. 242/1989 ma anche le successive modificazioni e integrazioni, le quali - del resto - non hanno immutato sostanzialmente le originarie prescrizioni. Per di più nei distinti momenti in cui (con l'inutile scadenza, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 1991 e febbraio 1992 dei termini previsti per l'invio della documentazione) furono commesse le infrazioni che interessano la presente controversia (secondo quanto si desume dal ricorso) il decreto ministeriale 13.6.1989, n. 242 era tornato in vigore, perché il decreto ministeriale n. 228/1990, che lo aveva abrogato, era stato revocato dall'art. 1 del decreto ministeriale 23.5.1991. Col primo motivo la ricorrente sostiene d'essere incorsa in errore scusabile, circa gli adempimenti da assolvere, a causa della complessità dell'apparato normativo che regola la materia dei prelievi di corresponsabilità sui cereali. Lamenta, quindi, che il Pretore, in violazione degli artt. 3 della legge n. 689 del 1981 e 111 Cost. e senza adeguata motivazione, abbia escluso la ravvisabilità nel caso di specie dell'estremo della ignoranza incolpevole del precetto. La doglianza è priva di fondamento. Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass.
7.7.1999 n. 7028; Cass. 16.5.1998 n. 4927; Cass. 21.2.1995 n. 1873; Cass.
4.7.1992 n. 8180) ad integrare l'ignoranza inevitabile del precetto e, quindi, l'assenza di colpa nell'illecito amministrativo non è sufficiente la difficoltà di interpretazione della legge, occorrendo che l'errore si prospetti come scusabile in dipendenza da un fatto positivo (quale, ad es. una assicurazione di liceità proveniente dalla pubblica amministrazione), che non è dato riscontrare nelle allegazioni della odierna ricorrente, essendosi questa limitata ad invocare a propria discolpa il fatto - meramente negativo dell'"assenza di utili indicazioni da parte degli uffici competenti".
Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'ufficio intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001