Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 652P6 'N IV E 1 1 L I E I IN IN AV G V TV N I T OLNA REPUBBLICA ITALIANA V 8 8 IR SIDAN VE 8 /9 V N " 1/5 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 86 IZ 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION E SEZIONE 0 0 2 1 7 / 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.13579/99 Dott. Alfio Finocchiaro Monaci Consigliere Dott. Stefano Consigliere Cron. 333 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Ud. 22-05-02 Ruggiero Cons. Rel. Dott. Francesco A SUPRIMA Di G AZ ha pronunciato la seguente: JAMPONE CIVI SENTENZA 65296 sul ricorso proposto da: " Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui uffici domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- ricorrente -
contro
EA CI, residente in [...], via Val d'Aosta n.5; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.172/1/98 de 1.4-6-98. Udita la relazione della causa svolta dal Relatore 2304 Cons. Dott. Francesco Ruggiero. Svolgimento del processo Il sig. EA CI, dapprima con istanza di rimborso in via amministrativa e poi con ricorso in via di impugnazione avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza, chiedeva il rimborso della ritenuta operata a titolo di IRPEF sulla indennità di ferie non godute. La Commissione Tributaria di primo grado di Terni con sentenza n.895/01/02 accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.172/1/97 del 4-6-98 rigettava l'appello. Il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, notificatoil 24-6-99. Con l'unico motivo di doglianza veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48 T.U.I.R.-D.P.R. 22- 12-86,n.917 e la motivazione omessa, insufficiente e un punto decisivo della contraddittoria su controversia. Il contribuente non si costituiva. Con istanza del 11-1-2002 la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi degli artt.375 c.p.c. e 138 disp.att. c.p.c., chiedeva che la Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso 2 per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. Motivi della decisione La presente controversia deve essere definita con sentenza in camera di consiglio, ai sensi dell'art.375 nuovo testo c.p.c.. In effetti, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è risultato manifestamente fondato. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte (Cass.Sez. Trib.,n3847/2001,n.3857/2001,n.4405/2001 e n.5172/2001) dal quale non ci si intende quanto pienamente condiviso discostare,in sostitutiva di ferie non godute va l'indennità assoggettata ad IRPEF ai sensi degli artt.46 e 48 D.P.R. 22-12-86,n.917 e, quindi, a ritenuta d'acconto.La tesi si fonda su due concorrenti argomentazioni : l'indennità deriva dal rapporto di lavoro , poiché trae origine da posizioni soggettive costituite con tale rapporto;
l'indennità ha caratteri di retribuazione aggiuntiva, diretta a remunerare la prestazione usurante svolta durante il periodo feriale oppure a ristorare il pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente. In definitiva, l'indennità ha la natura e la 3 funzione di compenso, inteso questo nell'accezione in quanto mira a riequilibrare, sotto il lata N T ' F S I I I S V N I profilo economico, gli effetti del lavoro svolto nel I M I E V O V A N I ' I periodo feriale. V G V T U N T I I D Per le ragioni sinteticamente delineate, il ricorso Y 2 9 N / I 6 O N / ' V deve essere accolto e, conseguentemente, va cassata 1 V 9 6 Z 8 I 9 O N la impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giustificati motivi per pervenire ad una equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 22-5-2002. Il Relatore SCAZION Il Presidente) all f Dott. Francesco Rug lero Dott. Alfio Finocchiaro Janno рни IL CANCELLIERE C1 CELLERIA Чалов do Casano IN DEP 10 O DELLIERE C1 4 go Casano Amolde carous