Sentenza 11 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15231 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE 52 34/03 ŞEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 5151/01 n. ३०९९० D'ANGELO Rel. Consigliere Cro Dott. Bruno Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 10/04/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AU UI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ZUMPANO, giusta delega in atti, e da ultimo domic. d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA tempore, pens a tog.grad 125 rappresentato e difeso dagli avvocati 2003 MARGHERITA CARLO D'AMORE, GIOVANNI GRASSO, giusta delega in atti;
732 -1- controricorrente nonchè
contro
ANSALDO SPA, SICILTERMICA SRL;
- intimati avverso la sentenza n. 1659/00 del Tribunale di | COSENZA, depositata il 02/10/00 R.G. N. 733/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato D'AMORE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 515101 Svolgimento del giudizio Con ricorso del 3 luglio 1997, l'EL s.p.a., a seguito della cassazione con rinvio al tribunale di Cosenza della sentenza del tribunale di Rossano, emessa tra l'EL e RR OV IG, riassumeva il giudizio d'appello promosso davanti al tribunale predetto avverso la sentenza del pretore di Rossano del 15 gennaio 1993, che, accertata la fittizietà del rapporto di lavoro instaurato tra il RR e la società Siciltermica, aveva dichiarato che in realtà il RR era dipendente EL, per cui andava inquadrato nella categoria B/ 2 del contratto collettivo degli elettrici ed aveva diritto a differenze retributive. L'EL con il giudizio in riassunzione, chiedeva la riforma della sentenza pretorile sul punto dell'inquadramento e la riforma di detta sentenza pretorile anche nella parte in cui aveva proceduto alle suddette liquidazioni senza tener conto dei rilievi mossi alla consulenza. L'EL chiedeva anche la restituzione delle somme pagate in più al RR a seguito della sentenza del tribunale di Rossano. Costituendosi in giudizio il RR chiedeva il rigetto dell'appello e il rigetto della domanda avente per oggetto la restituzione di somme. Sulla contumacia della Siciltermica ed avutasi la costituzione della società DO, parte nei precedenti gradi di giudizio, la quale si dichiarava estranea al giudizio stesso, il tribunale di Cosenza, con sentenza del 22 settembre 2000, in parziale riforma della sentenza del pretore di Rossano, dichiarava che il RR aveva diritto ad essere inquadrato nella inferiore categoria c/s e stabiliva le differenze retributive a lui spettanti, condannandolo alla restituzione delle maggiori M somme percepite. Avverso questa sentenza il RR ha nuovamente proposto ricorso per cassazione con un motivo. 1 L'EL si è costituito con controricorso. L'DO é simasta intimata. p. en G Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento RR IG denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che la sentenza n. 6092 del 1996 di questa Corte, che ha cassato la sentenza del tribunale di Rossano, aveva demandato al giudice di rinvio di compiere le attività omesse dal primo giudice di appello e di accertare le mansioni effettivamente svolte dal RR alle dipendenze dell'EL. Invece il tribunale di Cosenza, senza compiere alcuna attività istruttoria o indagine di fatto, così come la Corte di Cassazione aveva statuito, si era limitato a valutare il materiale esistente in atti operando su una realtà identica a quella su cui aveva operato il tribunale di Rossano, in spregio alla sentenza di questa Corte . Ne era seguito che l'inquadramento del RR era inesatto e che anche la sentenza del tribunale di Cosenza, non rispettosa dei limiti propri del giudizio di rinvio, andava cassata. Il motivo è infondato ed il ricorso va rigettato. Infatti dalla lettura diretta della sentenza n. 6092 del 1996 di questa Corte, non risulta affatto che il giudice di rinvio dovesse compiere attività istruttoria, ma solo che andava accertato il contenuto dei compiti del AU e che si doveva valutare la consulenza tecnica, e quindi stabilire il quantum della somma spettante al dipendente, alla luce dei rilievi mossi alla consulenza, così come dovevano stabilirsi i giorni di M effettiva presenza al lavoro del dipendente. Quindi il tribunale di Cosenza ha rettamente operato, valutando in modo adeguato il materiale probatorio esistente nel processo, cosa in ordine specfice alla quale il ricorrente non muove alcuna cerisura, per cui deveпарсе Sa. 么 2 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 concludersi nel senso che il giudice di rinvio ha rettamente svolto il compito affidatogli, onde il ricorso è infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle di cassazione, che liquida in spese del giudizio euro. 16,00- oltre ad euro 2000 per onorario di avvocato. Roma, 10 aprile 2003 Slough Il PresidenteTalisti fy Il cons. est. و CANCELLIERE Depositate in Cancelleria A oggi, TT 2003 M E R P CANCELLIERE 3