Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
00895 /0 1 INCOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE fibus perti comuni in contem Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: u. um.Cevation. Leg. fare. Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 17963/98 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.
0.1804 Rep. 280 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 12/10/00 CORTE SUPREMA UI CASSAZIONE Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NT ENZA -per diritti L. 020 iL2.2 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE D'AVERSA PIETRO, difeso da se stesso, elettivamente my domiciliato in ROMA VIA ALBENGA 21, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato BRANDI R, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig AG per diritti L. 3009 contro 1123.01.01 IL CANCELLIERE COND. N. SAURO VIA F. CRISPI 5 TARANTO, in persona dell' Amm.re pro tempore;
LIRE 1500 CANCELLERI intimato CORTE D'APPELLO DI LECE avverso la sentenza n. 106/98 della Sezione distaccata Įdi Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 28/05/98; 0096093 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0096068 1643 udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto -1- GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore بہر che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. BRANDI 3000 per diritti L. 28 APR. 2001 IL CANCELLIERE DIRITTI DI ARA S A 3 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26.6.1992 l'avv. Pietro D'ER conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Taranto il Condominio "Nazario Sauro" - via Crispi n.5 in Taranto, e, dopo aver premesso di essere proprietario di un appartamento facente parte del predetto complesso condominiale, esponeva che il regolamento condominiale vietava l'occupazione degli spazi di proprietà ed uso comuni "con costruzioni o altro"; che peraltro di recente alcuni condomini avevano abusivamente occupato il cortile e il giardino condominiali (in particolare quello antistante le scale F ed H e la palazzina di via Sauro n.6) disponendovi муз disordinatamente piante e alberi, anche ad alto fusto, che ostruivano il passaggio impedendo l'utilizzo degli spazi comuni e allestendo altresì tiranti e carrucole per lo scorrimento di funi adibite allo sciorinamento dei panni;
che i singoli condomini che avevano posto in essere tali comportamenti miravano indubbiamente a realizzare un utilizzo esclusivo degli spazi comuni;
che inutilmente aveva invitato l'amministratore, su cui gravava un obbligo di vigilanza, a rimuovere gli inconvenienti lamentati. L'attore chiedeva pertanto che fosse ordinato al Condominio convenuto il ripristino dei cortili e del giardino mediante l'eliminazione delle occupazioni abusive (in particolare disponendo la liberazione delle aree occupate dai beni che dettagliatamente elencava), con conseguente condanna del condominio al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente, derivanti dal limitato godimento medio tempore delle aree comuni. Costituitosi in giudizio, il Condominio convenuto contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza in data 6.5/6.7.1996 il Tribunale di Taranto, ritenuta la carenza di legittimazione passiva del Condominio all'azione proposta nei suoi confronti, avente natura reale riconducibile nel paradigma delle azioni negatorie, rigettava la domanda compensando integralmente le spese processuali. Ha proposto appello il D'ER, lamentando con unico articolato motivo di gravame l'erroneità della qualificazione di azione negatoria attribuita dal primo giudice a quella da lui proposta e comunque l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda per il ritenuto difetto di legittimazione passiva del condominio;
l'appellante ha pertanto riproposto la propria domanda, chiedendone l'integrale accoglimento in riforma dell'impugnata p sentenza, con la rifusione in suo favore delle spese del doppio grado di giudizio. Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 21.11.1996 il condominio appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando l'infondatezza dei motivi posti a suo fondamento, con i conseguenti provvedimenti in ordine alle spese processuali. Con sentenza in data 25.3/28.5.1998, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, respingeva l'appello, condannando l'appellante alle spese del grado. Osservava la Corte territoriale che era giurisprudenza costante quella secondo cui nelle controversie concernenti l'inosservanza delle norme condominiali riguardanti la condotta dei condomini nell'uso o godimento delle cose comuni sono legittimati passivi, in assenza di dolo o colpa da parte dell'amministratore, solo coloro che in effetti abbiano compiuto le trasgressioni e cioè i singoli condomini. Neppure veniva giudicato pertinente il richiamo ai principi desumibili dagli artt.812, 934 e 936 c.c., in quanto, in base alla stessa prospettazione attorea, 2 la controversia concerneva le modalità d'uso delle aree cortilizie, sicchè nella specie rilevava la natura pertinenziale delle cose costituenti, in tesi, illegittime modificazioni delle cose comuni. Richiamato poi il regolamento condominiale, la Corte distrettuale ha escluso che nella specie risultassero violate norme ivi contenute, alla luce di una compiuta lettura dello stesso. Non risultava poi violato neppure il dettato dell'art. 1102 c.c.; del resto, quanto meno la sistemazione di alberi e fioriere poteva rientrare in lavori di abbellimento al giardino e al cortile deliberati dall'assemblea condominiale (verbale del 26.6.87). Infine, il D'ER non aveva fornito idonea prova del fatto che quanto attuato negli spazi comuni abbia pregiudicato il suo diritto di farne uso secondo la rispettiva destinazione. Carente era pure la prova dell'esistenza di danni subiti dallo stesso D'ER, donde la reiezione della domanda risarcitoria, per cui non poteva farsi ricorso alla liquidazione equitativa. Per la cassazione di tale sentenza il D'ER ha proposto ricorso sulla base di sette motivi;
l'intimato Condominio non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata ha ribadito (come già il primo giudice aveva affermato) il difetto di legittimazione passiva del Condominio, evocato nel presente giudizio, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di inosservanza delle norme condominiali riguardanti la condotta dei condomini nell'uso o godimento di cose comuni. 3 Tale statuizione, ovviamente preliminare ed atta ad elidere ogni successiva argomentazione di merito, è poi stata integrata con l'esame delle doglianze di merito costituenti i motivi di appello svolti dal D'ER. Conseguentemente, i motivi di ricorso per cassazione sono stati articolati con riferimento a tutte le argomentazioni svolte;
ritiene tuttavia questa Corte che la questione della legittimazione passiva abbia ovvio carattere preliminare ad assorbente. Infatti, con il primo motivo (errata valutazione della legittimazione passiva) il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, per affermare difetto di legittimazione passiva in capo al Condominio, abbia escluso il dolo o la colpa dell'amministratore, e ciò in armonia con il ricordato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. 11.2.1974, n.397) che in materia di cattivo uso, da parte di singoli condomini, delle cose comuni indica nei violatori delle лу norme condominiali i legittimati passivi. Ma, accettato e condiviso tale principio, la valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa dell'amministratore, elemento su cui il ricorrente si sofferma per affermarne, nel caso di specie, la piena sussiffenza, è giudizio di fatto, come tale non censurabile in questa sede di legittimità. Del resto, la motivazione relativa è largamente esplicitata laddove la stessa Corte territoriale ha escluso la violazione di norme condominiali e ha affermato la legittimità dei comportamenti lamentati dal D'ER, anche in ragione di delibere condominiali sostanzialmente riconducibili alle (o ad alcune) delle doglianze dell'odierno ricorrente. E' ben vero che il D'ER, nei successivi motivi di ricorso, critica tale conclusione, ma, come si ricordava, la valutazione della sussistenza del dolo o della colpa dell'amministratore è giudizio di fatto, come tale non censurabile in questa sede, atteso che dalla motivazione adottata è agevole cogliere l'iter logico seguito dal giudice del merito, e che non sono violati canoni di logica o giuridici. Pertanto il primo motivo non può essere accolto. Come si accennava nella premessa, il riscontrato difetto di legittimazione passiva consente di ritenere ininfluente ogni ulteriore considerazione di merito, cui si riferiscono i successivi motivi, tutti imperniati su affermazioni di merito, ultronee in relazione al detto difetto di legittimazione passiva e pertanto da ritenersi assorbiti. E' appena il caso di rilevare che il settimo (ed ultimo) motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa il rigetto della domanda risarcitoria) è O M R A correlato ad una pretesa rivolta nei confronti dello stesso condominio, e conseguentemente basata sulla sussistenza del dolo (o della colpa) dell'amministratore. E' evidente che, escluso il dolo (o la colpa) del predetto, non può sussistere responsabilità del soggetto evocato. Ma il motivo in esame è anche inammissibile perché non censura la vera ratio della decisione, basata sulla assoluta mancanza di prove circa i danni asseritamente subiti dall'odierno ricorrente. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Non v'ha luogo a pronuncia sulle spese. 40000
P.Q.M.
290000 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 12.10.2000 Il Presidente Spalareمد ا Il Consigliere estensore لسالم که کله اسل ام IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 22 GFN. 2001 IL CANCELLIERE C1 5