Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPR001 96/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL TOPO CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22905/99 - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 23676/99 Consigliere- Dott. Ernesto LUPO Cron.314 Consigliere - Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. SL Dott. Ennio MALZONE - - Ud. 02/07/01 - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig SOLE 24 ORE per diritti 4.55 ST IA, in qualità di procuratrice -9 GEN. 2002 IL CANCELLIERE speciale della madre FR TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CUFFARO, che lo difende CANCELLERIA " unitamente all'avvocato PIETRO RESCIGNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GITTO DOMENICO, MILANO ASSIC SPA;
intimati - 2001 e sul 2° ricorso n° 23676/99 proposto da: .1438 GITTO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 34, presso lo studio dell'avvocato CARDINAL CAPRARA lo difende, giusta delega in OTTAVIO STRACUZZI, che atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ST IA quale procuratrice speciale di TT FR, MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 459/98 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione promiscua emessa il 5/11/1998; depositata il 25/11/98; RG.375/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato VINCENZO CUFFARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità о in subordine rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2/3 luglio 1987 ZA RG, quale procuratore speciale di TT FR, rimasta A coinvolta in un sinistro stradale verificatosi in Mi- lazzo il 25.2.83, riportando lesioni personali gravis- sime con invalidità permanente del 100%, conveniva in 2 giudizio avanti il Tribunale di Messina, IT Domenico conducente-proprietario dell'auto Alfetta tg. ME/300208, e la LL IN spa, assicuratore della medesima, per sentirli condannare in solido al relativo risarcimento dei danni. Esponeva l'istante che la TT, giunta alla guida della propria autovettura Fiat 126 tg. ME/285218 all'incrocio di via San Marco con via Rio Rosso, si era fermata al segnale di stop, ma quando era ripartita ed aveva occupato l'incrocio, la sua auto s'era improvvi- samente spenta e, quindi, era stata investita dall'autovettura condotta dal convenuto, che dopo aver- la fatta ruotare per due volte su se stessa, l'aveva proiettata a notevole distanza, facendola finire in una cunetta posta al margine sinistro della strada. Precisava che il procedimento penale, per le lesio- ni riportate dalla TT, s'era chiuso con sentenza per amnistia e di aver ricevuto dall'assicuratore dell'auto del convenuto come anticipo la complessiva somma di L. 14.500.000. Instauratosi il contraddittorio, la società assicu- ratrice contestava la responsabilità del suo assicura- " to, sostenendo che la medesima era da addebitarsi esclusivamente alla TT, perché costei si era im- messa colposamente nella via Rio Rosso, senza arrestar- 3 si al segnale di stop. Il IT confermava la versione del fatto fornita dalla sua compagnia di assicurazione, ma, evidenziando che la medesima non aveva accolto la proposta della TT di chiudere transattivamente la lite con il versamento in favore della stessa della complessiva somma di L. 50 milioni, pari al massimale assicurato, chiedeva, in ipotesi di accoglimento della domanda at- trice per somma superiore al massimale, di essere libe- rato dalla sua compagnia di assicurazione da ogni ob- bligo risarcitorio. Il tribunale di Barcellona P.G., davanti al quale veniva riassunta la causa a seguito della sua istitu- zione, con sentenza 29.2.1996, dichiarava il IT re- sponsabile dell'incidente nella misura del 10% e per l'effetto condannava costui in solido con la Milano As- sicurazioni spa, succeduta per incorporazione alla LL Internazionale, a pagare all'attrice la somma di L. 47.053.548, oltre rivalutazione monetaria e interes- si dal 25.2.1983 al soddisfo, compensando le spese tra le parti. La sentenza veniva appellata la NO OS ria, quale procuratrice speciale della TT, e le controparti, regolarmente costituitesi, insistevano nelle rispettive posizioni. La Corte d'Appello di Messina con sentenza 5.11.1998, dep. il 25.11.1998, in parziale riforma del- la sentenza appellata, ha condannato i convenuti, in a corrispondere all'attrice l'ulteriore sommasolido, di L. 60.000, corrispondente al 10% dei danni materiali riportati dalla sua autovettura, con rivalutazione mo- netaria e interessi dal sinistro. Per la cassazione della decisione ricorre la Ca- striciano nella qualità esponendo due motivi. Resiste il IT, chiedendo in via incidentale la cassazione della sentenza relativamente all'omessa pro- nuncia sulla domanda di manleva avanzata nei confronti della sua società di assicurazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a sensi dell'art. 335 cpc perché proposti con- tro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, dedu- cendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2697 c.c. e degli artt. 113 e 116 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si sostiene che la Corte di merito non si sia fatta carico di valutare l'opposto comportamento del conducente dell'Alfetta, addossando la quasi esclusiva responsabilità del sinistro alla conducente della Fiat 126 sulla base di circostanze contraddette dall'elaborato tecnico del c.t.u. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2697 c.c., degli artt. 113 e 116 c.p.c. e degli artt. 102 e 104 del pre- vigente C.d.S., nonché omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura il punto della decisione in cui si afferma che al momento del sinistro l'autovettura Fiat 126 si trovava ben oltre lo stop e si esclude che l'auto investitrice (l'Alfetta) viaggiasse a velocità eccessiva, asserendosi che da nessun elemento certo po- teva desumersi che la medesima avesse superato il limi- te consentito dei 50 Km. orari, e si sostiene, invece, che le conclusioni tratte dalla Corte di merito su tale punto sono in chiara contraddizione con quanto osserva- to in altra parte motiva della sentenza impuganta lad- dove si fa riferimento alle stesse considerazioni del C.T.U. svolte sia in riferimento al punto d'impatto dei due veicoli, sia alla velocità con cui procedevano i due veicoli coinvolti. I due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente perché entrambi attengono alla ricostruzione della dinamica dell'incidente sulla scor- ta degli elementi di prova disponibili. 6 Punto focale della contestazione è la contradditto- rietà della motivazione in ordine alla rilevanza proba- toria attribuita alle osservazioni del c.t.u. a seconda che si faccia riferimento al punto d'impatto tra i due veicoli, ovvero alla velocità tenuta dal conducente dell'Alfetta nell'impeganre lo snodo delle direzioni di marcia delle due autovetture, risultando che su tale secondo aspetto le osservazioni del c.t.u. sono state completamente disattese senza che se ne sia stata spie- gata la ragione. Ed infatti la conclusione della Corte di merito sul punto contrasta con le considerazioni svolte in propo- sito dal C.T.U. e riportate in motivazione della stessa sentenza impugnata: rileva il c.t.u. che la velocità dell'Alfetta "non era particolarmente moderata", la- sciando con ciò intendere che la particolare situazione dei luoghi imponeva agli automobilistici di procedere ad andatura moderata;
soggiunge, poi, che l'energia ci- netica della Fiat 126 era stata molto moderata, mentre quella dell'Alfetta era stata "notevole" in considera- zione delle conseguenze dannose sulle macchine e della posizione finale delle stesse. Tali specifiche circostanze non vengono nemmeno prese in considerazione della Corte di merito;
anzi, l'unico richiamo fattone in motivazione indurrebbe ad 7 intendere che la Fiat 126 non riportò altri danni oltre a quello al parafango anteriore destro, mentre, invece, secondo la versione del fatto data dalla parte istante e riportata in narrativa della sentenza la Fiat 126 sa- rebbe stata "investita violentemente dall'Alfetta che, dopo averla fatta ruotare per due volte, la spingeva a notevole distanza, facendola finire in una cunetta po- sta a margine sinistro della strada". La ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dai giudici di merito, infine, mette in evidenza che il conducente dell'Alfetta non ebbe il tempo tecnico per operare la frenata, ma non specifica a quale distanza rispetto al punto d'impatto il conducente dell'Alfetta avrebbe potuto avvistare la presenza della Fiat 126, né se rispetto alla posizione della Fiat 126 era residuato uno spazio sufficiente a consentire il passaggio dell'Alfetta sulla stretta destra rispetto al senso di marcia di quest'ultima in maniera da evitare l'impatto. Per le considerazioni suesposte, necessitando un maggiore approfondimento sul punto, il ricorso princi- pale va accolto e assorbito quello incidentale: la sen- tenza impuganta va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, che deciderà anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
8 Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale;
assorbito l'incidenter; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, cui rimette anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 2.7.2001. GLIERE IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ملا شدVilofientinian duce IL CANCELLIERE 01 Gine Upsell Depositata in Cancelleria Doggi, i 9-9.02 lì IL CANCELLIERE C1 . Gina Casoli 109T 129,11 456T 30,99 TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 9 MAR 2002 Brie 4. versate €. 160,10 CENTOSESSANTA/10 ) (euro. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Graef FILIPPO) Il Responsabile Servio Ati Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) : 2 0 0 9