Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15325 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1286 b , MAT u N. 131 TAB. ALL. B - N5 t A T 15325/02 U TRIB A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 23280/99 Consigliere Cron.35750 Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ST MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 م ه 1188
- controricorrente -
1- nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 196/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 19/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto per NO BA di Caserta in data 20.9.88 AS NA acquistava un appartamento in Gaeta per il prezzo di 8.25.000.000; richiedeva i benefici fiscali previsti dalla L. 5-4-85 e successive proroghe e nodifiche;
dichiarava di essere domiciliata in Gaeta, alla Piazza Cavallo, Vico II n.
1. L'Ufficio del Registro di Caserta emetteva avviso di accertamento, elevando il valore finale dichiarato a £.60.000.000. Detto avviso veniva notificato al domicilio indicato nell'atto notarile. Stante la irreperibilità della AS la notifica veniva eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Detto avviso diventava definitivo per mancata impugnativa. Successivamente, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., notificava l'avviso di liquidazione in data 24.10.91. La contribuente proponeva ricorso, deducendo la nullità insanabile dell'avviso di accertamento, in base alla cui definitività era stato emesso l'avviso di liquidazione. La Commissione Tributaria Provinciale di 3 Napoli, con sentenza 117/06/96, rigettava il ricorso. La AS proponeva gravame, insistendo Sull'eccepita nullità dell'avviso di liquidazione per nullità della notificazione del presupposto avviso di accertamento. Si costituiva l'Ufficio con memoria depositata il 19.7.96, in cui replicava che l'avviso. di liquidazione era stato ritualmente notificato e chiedeva il rigetto del ricorso con rivalsa di spese. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n.196/1998, depositata il 10.10.98, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese. Avverso detta sentenza la AS propone ricorso per Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia pacifico tra le parti;
e falsa applicazione dell'art. 60 lett. violazione 3) D. P. R. 29.9.73 n.600 con riferimento all'ultimo CO., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c.. Il Ministero delle Finanze non svolge attività 4 difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente ricorso risulta diretto dalla AS contro il Ministero delle Finanze Jfficio del Registro di Caserta, e contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro oro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Orbene, la notifica del ricorso nei confronti dell'Ufficio del Registro di Caserta risulta ritualmente avvenuta in data 3.12.99. Ma, come noto, all'Ufficio periferico non può essere riconosciuta competenza e legittimazione. Perciò, cale notifica non assume alcun rilievo. Quanto, invece, alla notifica nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro ɔro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, dall'esame degli atti si evince l'invio della raccomandata da parte del mittente, na non risulta il relativo avviso di ricevimento. Stanti le delineate emergenze, il ricorso Va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2002. IL PRESIDENTE IL RELATORE Стиле Отл Чиги fra mes IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano A DEPOSITATOR LERIA 30 OIT 2002 ESENTE DA REGISTRAZIONE Oggi MA Casano,Amoble Gle AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 6