Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2004, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
A. & G. CO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 63, presso l'avv. Massimo Tirone, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Mensitieri, del Foro di Napoli, per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 55/30/01 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 30, in data 6 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore Generale, Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria di primo grado di Milano, con decisione del 21 settembre 1992, accoglieva il ricorso della s.p.a. A. & G. CO avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso delle somme versate in eccesso dalla medesima società, a titolo di Ilor e Irpeg, in conseguenza dell'inserimento tra i componenti positivi del reddito dichiarato degli interessi attivi maturati nei confronti dell'Erario per ritardato rimborso di crediti IVA, relativi ad anni precedenti.
Ritenevano infatti i primi giudici che gli interessi in questione avessero natura risarcitoria e non concorressero pertanto alla formazione del reddito imponibile.
Proponeva appello l'Amministrazione finanziaria, deducendo che gli interessi in questione concorrevano alla formazione dell'utile o della perdita di bilancio e dovevano pertanto essere considerati come componenti positivi del reddito ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Precisava l'appellante che la propria tesi trovava conferma anche nel disposto dell'art. 56, comma 3, del Testo unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'adita Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello, così motivando:
1- la tesi della tassabilità degli interessi in questione trovava conferma solo nell'art. 56, comma 3, d.P.R. 1986/917, che però era entrato in vigore il 1 gennaio 1988, con effetto per i periodi di imposta che avevano inizio dopo il 31 dicembre 1987;
2- nella specie, invece, gli interessi in questione, relativi all'anno d'imposta 1984, ricadevano sotto la normativa previgente, che ne escludeva l'assoggettabilità a tassazione, in relazione alla loro riconosciuta natura compensativa.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione delle finanze dello Stato sulla base di un solo motivo. Ha resistito con controricorso, illustrato con memoria la s.p.a. A.L.G. Marco. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione delle finanze - denunciando violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 56, comma 3, d.P.R. 1986/917 e 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - deduce che:
1) in base all'art. 56, comma 3, d.P.R. 1986/917 tutti gli interessi, quale che sia la loro natura e quindi anche quelli risarcitori, entrano a far parte del reddito imponibile;
2) l'art. 36 d.P.R. 1988/42 consente l'applicazione di alcune norme del d.P.R. 1986/917, compresa quella di cui all'art. 56, comma 3, anche per periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, a condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino alle medesime norme conformi;
3) nella specie la dichiarazione della contribuente doveva ritenersi conforme al d.P.R. 1986/917, essendo stati nella stessa inseriti gli interessi quali componenti del reddito.
La società controricorrente ha eccepito che:
a) la questione della conformità della dichiarazione di cui trattasi allo ius superveniens di cui al d.P.R. 1986/917 non ha mai formato oggetto del giudizio di merito svoltosi nei due gradi davanti alle commissioni tributarie, che sul punto non si sono pertanto pronunciate;
b) tale accertamento, riguardando una questione di fatto nuova mai prospettata nel corso del giudizio di merito, non può essere svolto dalla Corte di legittimità;
c) sulla natura risarcitoria e compensativa degli interessi in questione, riconosciuta dalla Commissione regionale nella sentenza impugnata, non è stata proposta specifica impugnativa e si è pertanto formato il giudicato;
d) nel merito, la retroattività dell'art. 56, comma 3, d.P.R. 1986/917 può trovare applicazione soltanto qualora l'istanza di rimborso sia stata presentata dopo l'entrata in vigore dell'art. 36 d.P.R 1988/42 e non quando, come nel caso di specie, non era neppure configurabile, alla data di presentazione di detta istanza, l'efficacia retroattiva della nuova disposizione sulla tassabilità anche degli interessi compensativi, non essendo ancora vigente la disposizione di cui all'art. 56, comma 3, d.P.R. 1986/917 e non essendo stato neppure emanato il d.P.R. 1988/42. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente è infondata.
Invero la possibile applicazione retroattiva delle disposizioni di cui al d.P.R. 1986/917, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 1988/42, costituisce questione di diritto, che il giudice, sulla base dei fatti dedotti a sostegno della domanda originaria, è libero di valutare nell'esercizio del suo potere-dovere di ricerca e individuazione delle norme giuridiche, anche eventualmente diverse da quelle prospettate dalle parti, applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e sulle quali fondare la propria decisione (Cass. 23 maggio 2003, n. 8153; 24 giugno 2003, n. 10009). Nel caso di specie, la ricorrente - tenendo fermi i fatti posti a base dell'originario ricorso introduttivo (con il quale si è richiesto riconoscersi la non tassabilità degli interessi maturati sui crediti d'imposta e disporsi il rimborso di quanto invece versato a tale titolo) e invocando l'applicazione retroattiva al caso di specie, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 1988/42, del disposto dell'art. 56, comma 3, d.P.R. 1986/917 (comunque posto a fondamento della pretesa impositiva anche nel giudizio di merito, come si evince dalla stessa sentenza di appello) - non ha prospettato una nuova questione di fatto non dedotta nel corso del giudizio di merito, ma ha sollecitato il giudice di legittimità ad esercitare il proprio potere-dovere di individuare la norma giuridica applicabile al caso di specie.
Quanto all'eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente, rileva il collegio che trattasi di questione pacifica e irrilevante ai fini della decisione sul ricorso per Cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria, la quale, senza muovere contestazioni in ordine alla riconosciuta natura compensativa degli interessi in questione, ha soltanto richiesto l'applicazione della norma che ne consente comunque la tassabilità.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione, nei limiti di seguito illustrati.
È pacifico in atti che gli interessi, in relazione ai quali è stata presentata all'Amministrazione finanziaria l'istanza di rimborso, sono stati percepiti nell'anno 1984 e quindi nel vigore dei d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 598. A tale riguardo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 luglio 1990, n. 7091; 6 aprile 1995, n. 4037; 7 maggio 1996, n. 4229; 15 marzo 2002, n. 3861;
27 novembre 2002, n. 16780) ha più volte affermato, con orientamento pienamente condiviso dal collegio, i seguenti principi:
1- gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, nel vigore dei menzionati decreti 1973/597 e 1973/598, non vanno inclusi nell'imponibile, poiché hanno natura compensativa e quindi non sono qualificabili ne' come reddito di capitale, ne' come reddito di impresa;
2- tale regola, peraltro, è stata modificata dall'art. 56, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 1986/917, che sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti dal soggetto che produce reddito d'impresa;
3- detta disciplina opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 d.P.R, 1988/42, qualora sia stata presentata valida dichiarazione, il cui contenuto sia conforme alle disposizioni di cui al d.P.R. 1986/917. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, affermando, nella sentenza qui impugnata, che l'art. 56, comma 3, d.P.R. 1986/917 non trova applicazione nel caso di specie, in quanto è entrato in vigore solo il 1 gennaio 1988, con effetto per i periodo di imposta che hanno avuto inizio dopo il 31 dicembre 1987, ha implicitamente escluso, in violazione del disposto dell'art. 36 d.P.R. 1988/42 e del consolidato orientamento giurisprudenziale in precedenza menzionato, che detta disposizione possa trovare applicazione retroattiva per i periodi di imposta antecedenti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in relazione all'accertata violazione di legge e gli atti vanno rimessi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, alla luce dei principi in precedenza enunciati e sulla base di quanto dedotto e documentato dalle parti nel corso del giudizio di merito, accerterà la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità nella specie del disposto dell'art. 36 d.P.R. 1988/42 e della disciplina di cui all'art. 56, comma 3, d.P.R. 1988/917, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004