Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
La mancata rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione non è riconducibile all'errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2009, n. 10781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10781 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 363
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 032870/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NS, N. IL 24/02/1953;
avverso SENTENZA del 06/05/2008 SECONDA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, e dell'Avv. NATALE Francesca Renata in sost. Avv. LAGHI Roberto per le parti civili per l'inammissibilità o rigetto con conferma delle statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO
1. L'avv. Maria Candida Elia, in qualità di difensore di ON NS, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza di questa Corte numero 561/08, deliberata il 6.5.2008 e depositata il 28 maggio 2008. Deduce che, essendo stato il reato consumato in data 12 e 13 gennaio 2000, alla data della sentenza di Cassazione tale reato doveva considerarsi prescritto e la Corte, non rilevandolo, sarebbe incorsa in errore di fatto. Si tratterebbe in particolare di un errore "percettivo", secondo il ricorrente, in relazione all'omessa valutazione del tempo maturato dal momento della consumazione del reato, quindi su un dato oggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Risulta dagli atti che il difensore odierno ricorrente era presente all'udienza del 6.5.2008, e che in quella sede la questione della sopravvenuta prescrizione, nell'ipotesi difensiva in allora maturata, non è stata proposta. Il che vale innanzitutto ad escludere che nella fattispecie ricorra un caso di omessa pronuncia della Corte su un motivo di impugnazione ovvero su questione tempestivamente dedotta ai sensi della seconda parte dell'art. 609 c.p.p., comma 2. 3. L'art. 625 bis c.p.p. ammette, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. Il solo errore materiale può essere rilevato dalla stessa corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
La giurisprudenza di questa Corte ha ormai stabilmente chiarito che l'errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., in mancanza di un'apposita definizione penalistica, deve essere inteso alla luce della nozione fornita dall'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n.4 (secondo cui vi è errore di fatto "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto sul quale la sentenza ebbe a pronunciare", Sez. 3, sent. 33872 del 1.4 - 9.10.2006, Calzone). L'insegnamento di S.U. sent. 16103 del 21.3 - 30.4.2002, Basile, secondo cui "L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso" è ormai consolidato. Riconducibile all'errore di fatto rilevante per l'applicazione dell'art. 625 bis c.p.p. è quindi solo la situazione che si verifica in esito alla falsa rappresentazione delle risultanze processuali, alla disattenzione di ordine meramente percettivo causata da una svista o da un equivoco e la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso:
è invece pacifica la non sussumibilità in tale nozione dell'errore di valutazione (da ultimo Sez. 6, sent. 21035 del 19.2 - 3.1.2008, Di Bari), anche per evitare di trasformare l'istituto in un mezzo per aprire un giudizio di "quarta istanza", che andrebbe sicuramente al di là della rado che ha ispirato la novella codicistica del 2001 (Sez. 3, sent. 33812 del 2006, citata). E proprio le Sezioni Unite sent. 16103 del 2002, citata hanno subito chiarito che "qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio".
Differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, allora, deve affermarsi che l'eventuale mancata pronuncia dell'intervenuta prescrizione del reato rispetto al quale si è deliberata sentenza, a conclusione del giudizio di cassazione, di regola non costituisce errore di fatto percettivo, rilevante ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., ma errore valutativo.
Perché, ed è considerazione assorbente, l'individuazione del momento di consumazione del reato (per il quale non è sufficiente il dato emergente dall'iniziale capo di imputazione ma occorre la verifica di una non diversa valutazione dei giudici del merito) e la verifica dell'esistenza o meno di cause di interruzione ovvero di sospensione della prescrizione (si pensi innanzitutto a rinvii di udienza per ragioni addebitabili all'imputato o alla sua difesa e con i requisiti di cui all'art. 159 c.p., comma 3) sono attività prettamente a contenuto valutativo, che richiedono un apprezzamento anche discrezionale suscettibile di previo contraddittorio e, come tale, insuperabilmente diverso dal mero controllo formale di immediata e indiscutibile evidenza. In definitiva, il tema dell'intervenuta o meno prescrizione del reato per cui si procede è argomento, o punto della decisione, tipicamente oggetto di valutazione e giudizio, e la sua mancata trattazione nel processo in cassazione non è di regola riconducibile all'errore di fatto, tantomeno all'errore materiale, di cui all'art. 625 bis c.p.p.. È significativo che proprio questo caso presenti caratteristiche procedimentali perfettamente idonee a confermare l'assunto che precede. Dagli atti del procedimento risultano infatti quattro rinvii di udienze dibattimentali in primo grado (21.7.2003, 11.11.2003, 9.6.2004, 9.2.2005) tendenzialmente addebitabili all'imputato ed alla sua difesa (tre produzioni di certificato medico ed un rinvio per trattative), per una durata complessiva di un anno e quindici giorni. Si tratta di una situazione procedimentale che, richiedendo apprezzamenti in ordine all'addebitabilità effettiva del singolo rinvio alla parte privata nonché alla qualificazione della causa di rinvio ai fini dell'applicazione o meno del termine massimo dei sessanta giorni di sospensione, si appalesa intrinsecamente caratterizzata da un contenuto tipicamente valutativo, del tutto estraneo all'istituto attivato con l'odierno ricorso. Che è pertanto manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avuto riguardo alla natura del ricorso ed alle ragioni dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile per il grado, liquidate, avuto riguardo all'attività espletata ed alla tariffa penale, in complessivi Euro 1.800,00 (comprensivi del 12. 5% per spese generali) oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 1.800,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009