Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO Speja 0 0 6 4 0 / SEZIONE SECONDA CIVILE PROC. CUNjure 0 3 12CEGI797MILT A Composta dag Costitutionace Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 27569/01 - Cron.1353 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - - Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Rep. 244 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.20/09/02 - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MU IC IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difeso dall'avvocato ¨procura ustante ALBERTO COCCIOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO VIA PADOVA 82 MILANO, in persona Amm.re pro tempore TU CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO CASARINI, giusta delega2002 1216 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 10277/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 21/09/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/09/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato FOSCHIANI Alessandro, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede, che la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio, ai sensi dell'art.375 II° comma cpc, novellato, voglia rigettare il ricorso siccome manifestamente infondato, con le conseguenze di legge. -2- FATTO E MOTIVI Con i due motivi di ricorso proposti avverso la sentenza indicata in epigrafe, SC OL TI denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma costituzione, delle sollevando, altresì, eccezione illegittimità di 2 c.p.c., per avere ilcostituzionale dell'art. 92 C. Tribunale, pronunciando in grado di appello sulla causa introdotta dalle ZZ con opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di spese condominiali, disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto delle "} effettiva peculiarità delle vicenda ed in particolare delle difficoltà di sistemazione della stessa insorta a seguito di degli erronei convincimenti di entrambe le parti, in realtà non originati da colpevole negligenza di alcuna di esse " Il ricorrente censura tale motivazione come illogica, contraddittoria ed erronea sia sulla delle risultanze processuali che dei comportamenti della parti nella vicenda. Lamenta, poi, che in nessun caso l'esercizio della giurisdizione può determinare diniego della tutela e della effettiva realizzazione del diritto accertato e riconosciuto in giudizio e che giammai il processo può risolversi in un ' come nel caso del danno per la parte che ha avuto ricorrente, piena ragione. Nel caso in cui, ove la compensazione delle spese per giusti motivi sia ritenuta valida deroga al principio costituzionale, il ricorrente chiede che il giudice delle leggi sia chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 c. 1 Cost., dell'art. 92 c.p.c. che consente al giudice di compensare le spese per giusti motivi anche nel caso in cui una delle parti sia risultata totalmente vittoriosa nel giudizio e la disposta compensazione sia foriera di danno economico per essere il valore del diritto delle spese dariconosciuto inferiore all'importo sopportare. L'intimato condominio resiste con controricorso. Il Presidente Titolare ha assegnato la trattazione del ricorso in camera di consiglio per l'udienza odierna ai sensi dell'art.375 c.p.c. novellato. Il PG ha chiesto che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza. Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato. Iza as Questa Corte Suprema, con giurisprudenza assolutamente costante ha ribadito il principio secondo il quale la valutazione sulla compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità nel solo caso di violazione di legge che si verifica pelo quand le spese, anche parzialmente, siano poste a carico della parte vittoriosa ovvero quando la motivazione espressa della disposta compensazione contenga affermazioni illogiche, erronee o insanabilmente contraddittorie. In ogni altro caso e quali che siano le conseguenze economiche della compensazione esula dal potere del giudice di legittimità il sindacato sul provvedimento adottato dal giudice di merito con riferimento alle particolarità del caso concreto. Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha fornito in maniera chiara, logica ed esauriente le ragioni che, raccordate alla ricostruzione fattuale della vicenda, giustificavano la compensazione delle spese. Nella motivazione adottata non sono ravvisabili vizi logici 0 errori di diritto, che, peraltro, neppure il ricorrente deduce limitandosi a segnalare la presunta ingiustizia del provvedimento impugnato in relaziona alle conseguenza economiche indotte. E', infine, manifestamente infondata la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 92 C. 2 c.p.c. in relazione all'art. 24 c.1 Cost. vuoi perché essa non trova fondamento nel caso in esame poiché il ricorrente non solo non è stato indotto dalla norma denunciata a desistere dal giudizio nel quale ha fatto valere e realizzato la sua pretesa ( C. Cost. Ord. n. 59/99), ma anche perché non è sostenibile, sul piano logico-giuridico né su quello della ragionevolezza intrinseca del sistema e della norma da sottoporre al vaglio di costituzionalità, che il diritto di agire in giudizio e quello di difesa, sanciti nell'art. 24 della Cost., possano impedire al legislatore di prevedere, 92, la possibilità per il giudice dicome nell'art. prudente apprezzamento, la rigida regola attenuare, con della soccombenza in tutti i casi in cui ciò appaia giustificato da ragioni di giustizia del caso concreto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro willecents/on di cui euro mille – per onorario. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione addi 20 settembre 2002. IL Il Consigliere estensore хут Obla s IL CANCELIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN. 2003 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELERE C1 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 19-9-2003 France ania serie 4 al n. 31408 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CELLERIA Roberto Ficci