Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 33872
CASS
Sentenza 7 aprile 2006

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Il ricorso per cassazione per errore di fatto, ex art. 625 bis cod.proc.pen., essendo un mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. Nei casi, invece, di rigetto o inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a norma dell'art. 648, comma secondo, cod.proc.pen., con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 33872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33872
    Data del deposito : 7 aprile 2006

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