Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
Il ricorso per cassazione per errore di fatto, ex art. 625 bis cod.proc.pen., essendo un mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. Nei casi, invece, di rigetto o inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a norma dell'art. 648, comma secondo, cod.proc.pen., con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 33872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33872 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 393
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 18897/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AT, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza resa il 23.3.2004 dalla Corte di Cassazione, Sezione Quarta;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'indagato, avv. Ricci Emilio, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 23.3.2004 la quarta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ON AT contro la sentenza resa il 28.4.2003 dalla Corte d'appello di Bari, che aveva confermato la condanna del ON per l'omicidio colposo della piccola EL HI, di anni sei, la quale, il 12.7.1996, mentre camminava con due coetanei presso il c.d. vallone della Madonna, nel comune di Casalvecchio di Puglie, essendo scivolata lungo un cumulo di terra, era caduta in un pozzetto d'ispezione, non coperto e pieno d'acqua, ed era quindi deceduta per asfissia da annegamento.
Il ON era stato imputato del reato di cui all'art. 589 c.p., perché, essendo sindaco del suddetto comune all'epoca del fatto, aveva cagionato per colpa l'evento mortale, in particolare perché non aveva posto in essere gli interventi necessari per eliminare il pericolo costituito dai pozzetti, provvedendo alla sistemazione e alla chiusura dei medesimi con appositi tombini.
Il terreno teatro del tragico infortunio, alcuni anni addietro, era stato adibito dall'amministrazione comunale a giardino pubblico, ed era stato oggetto di alcuni lavori, tra i quali la costruzione di una condotta interrata per le acque meteoriche, intervallata da pozzetti di ispezione che dovevano essere coperti, ma che, sin dalla cessazione dei lavori, nel 1988, erano rimasti senza chiusini. Con la suddetta sentenza, questa Corte di Cassazione ha ritenuto inutilizzabile e nulla per violazione dell'art. 360 c.p.p., la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero per accertare lo stato dei luoghi;
ma ha considerato ugualmente motivato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, essendo esso basato anche sulla deposizione di uno dei testimoni, che aveva personalmente informato il sindaco "del pericolo derivante dalla ostruzione dei tombini con la creazione di "laghetti" in occasione di pioggia". Il sindaco non aveva negato la circostanza, ma aveva precisato "di aver invitato un vigile urbano perché una impresa eliminasse il pericolo denunciato". Tuttavia - ha osservato la Corte suprema - il sindaco "non aveva fatto alcunché per accertarsi dell'avvenuta eliminazione (...) del pericolo segnalato". Di qui la sua colpa nella causazione dell'evento.
2 - Il difensore del ON, munito di procura speciale, ha presentato tempestivo ricorso per Cassazione ex art. 625 bis c.p.p.. Sostiene che la impugnata sentenza è incorsa in errore di fatto laddove ha ritenuto che il teste (AN LI) aveva segnalato al sindaco il pericolo costituito dal pozzetto di ispezione senza chiusino, dove era caduta la malcapitata vittima, mentre in realtà egli aveva segnalato il pericolo costituito da un laghetto, di origine piovana, situato al confine della sua proprietà e molto più a monte rispetto al luogo della disgrazia.
Il ricorrente chiede perciò la correzione dell'errore di fatto e la conseguente assoluzione (sic) dell'imputato perché il fatto non sussiste.
3 - Va anzitutto osservato che l'errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., in mancanza di una apposita definizione penalistica, deve essere inteso alla luce della nozione fornita dall'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 (secondo cui vi è errore di fatto
"quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto sul quale la sentenza ebbe a pronunciare").
In questa linea si è precisato in dottrina che l'errore di fatto in cui è incorso un provvedimento della Corte di Cassazione, per il quale è possibile il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p., è limitato alla svista, cioè alla falsa percezione delle risultanze processuali, e non può essere esteso all'erronea apprezzamento di tali risultanze.
Nello stesso senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Sez. Un. n. 16193 del 27.3.2002, dep. 30.4.2002, Basile).
Va quindi ribadito che il rimedio straordinario introdotto dall'art.625 bis c.p.p. è consentito per l'errore percettivo, ma è escluso per l'errore valutativo, anche per evitare di trasformare l'istituto in un mezzo per aprire un giudizio di "quarta istanza", che andrebbe sicuramente al di là della rado che ha ispirato la novella codicistica del 2001.
4 - Alla luce di questi principi il ricorso deve essere respinto. La sentenza di questa Corte ha infatti confermato la responsabilità colposa dell'imputato perché - quale sindaco pro tempore - aveva omesso di provvedere alla sistemazione e alla chiusura dei pozzetti d'ispezione della condotta interrata per le acque meteoriche, fatta costruire dall'amministrazione comunale in un terreno da adibire a giardino pubblico. In uno di questi pozzetti, non coperto e pieno d'acqua, era caduta la piccola ME HI, trovandovi la morte per annegamento.
Sul punto la sentenza ha ritenuto correttamente motivato il giudizio della Corte di merito, che aveva ravvisato la prova di questa colpa nella testimonianza di AN LI, il quale, durante un funerale, aveva segnalato al sindaco il pericolo derivante dalla ostruzione dei pozzetti che nei giorni di pioggia impediva il deflusso delle acque meteoriche e creava "laghetti" nel terreno circostante.
Il ricorrente sostiene che il teste aveva localizzato il pericolo in un posto diverso da quello in cui era accaduto l'incidente mortale. Ma in realtà la rilevanza della segnalazione di pericolo fatta dal sindaco (che poi non era adeguatamente intervenuto per porvi rimedio) prescindeva dalla esatta localizzazione, posto che essa metteva comunque in evidenza la possibilità che la ostruzione dei pozzetti creasse dei "laghetti" pericolosi per la incolumità dei passanti. Non si deve infatti dimenticare la colpa dell'imputato era stata ravvisata sia nella mancata chiusura dei pozzetti di ispezione, sia nella mancanza di una sistemazione degli stessi idonea a impedirne la ostruzione e il conseguente allagamento del terreno circostante. Si comprende così come il ricorrente deduca in realtà non già una errata percezione della testimonianza de qua, ma una sua diversa valutazione ai fini del giudizio sulla colpa.
5 - Va aggiunto d'ufficio che il rigetto del ricorso (e non solo la sua inammissibilità) impedisce la declaratoria di prescrizione del reato.
Trattandosi indubbiamente di un mezzo di impugnazione straordinario (simile alla revisione), esso consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. In ogni caso contrario (di rigetto o di inammissibilità del ricorso) la decisione resta definitiva a norma dell'art. 648 c.p.p., comma 2, con la conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione o altre cause di estinzione del reato.
Nel caso di specie, avendo la Corte di Appello riconosciuto al ON le attenuanti generiche, la prescrizione del reato contestato è maturata ex art. 157 c.p., n. 4 e art. 160 c.p., (vecchio testo) in sette anni e mezzo, e quindi alla data 12/01/2004: cioè prima della impugnata sentenza di questa Corte, resa il 23.03.2004, salve eventuali sospensioni processuali rilevanti a tal fine, che questo collegio non è in grado di verificare.
Si tratta comunque di una prescrizione che la definitività della sentenza del 23.3.2004 impedisce di dichiarare.
6 - Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorso alle spese processuali.
Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006