Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1/5184/0 1 AULA "B". REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17178/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Rosario Presidente De Musis Cron. Moto Dott. Alberto Cons. Rel. Spanò Rep. Dott. Pietro Consigliere Cuoco Ud. 8 feb- Dott. Aldo De Matteis Consigliere braio 2001 Dott. Raffaele Di Lella Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: De CA ST, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Palestino n. 88, presso l'avv. Antonino Pellicanò, che la rappre- senta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Vin- Maria cenzo Cerioni e Fausto : Prosperi Valenti che lo rappresentano e difen- 2 dono giusta delega in atti 690 - intimato costituito con procura avverso la sentenza n. 376/98, decisa il 12 maggio 1998 e pubbli- " cata il 10 giugno 1998, resa dal Tribunale di Locri nel procedi- mento n. 902/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Vincenzo Cerioni nell'interesse dell'INPS; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 ottobre 1994 De CA ST conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri l'I.N.P.S., Istituto Naziona- le per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la corresponsio- ne dell'indennità di astensione obbligatoria e facoltativa in re- lazione al parto avvenuto in data 27 agosto 1993. Il Giudice adito, con sentenza in data 22 aprile 1997, accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Locri, con sentenza n. 376/97, emessa in data 12 maggio 10 giugno 1998, accoglieva in parte il gravame respingendo la richiesta di corre- sponsione dell'indennità di astensione facoltativa e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Rilevava che tale indennità non poteva esser riconosciuta non ri- sultando che la lavoratrice avesse effettuato la comunicazione all'I.N.P.S. prevista dall'art. 8 DPR 25 novembre 1976 n. 1026. 2 n Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne De CA ST con atto notificato in data 29 settembre 1998; deduce a sostegno quattro motivi. L'Istituto si è costituito col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione del giudicato interno nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Si afferma al riguardo che l'Istituto non aveva proposto appello quanto al riconoscimento dell'indennità per astensione facoltativa e pertanto sul punto si è formato il giudicato. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la falsa applicazione dell'art. 8 DPR 1026/76, siccome non applicabile ai lavoratori agricoli. I due motivi vanno esaminati congiuntamente siccome intesi a cen- surare, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la statuizione del Tribunale in ordine al diniego dell'indennità di astensione facoltativa per mancata comu- nicazione al datore di lavoro dell'intento di astenersi dalla pre- stazione per il periodo consentito. La censura è fondata, apparendo evidente la violazione del giudi- cato interno. Dalla narrativa della denunciata sentenza risulta infatti che 1'I.N.P.S. ha contestato il fondamento della domanda, assumendo che il rapporto di lavoro era inesistente e fittizio ed ha impu- 3 gnato la pronuncia pretorile "riproponendo le eccezioni e deduzio- ni formulate in primo grado". A seguito dell'accoglimento della domanda si è dunque formato un giudicato implicito in ordine all'esistenza degli altri presuppo- sti per la concessione del beneficio, come gli adempimenti formali a carico del lavoratore, sui quali non è stata sollevata contesta- zione di sorta. Il Collegio di merito non poteva perciò, indipendentemente dalla possibilità di verificare di ufficio l'esistenza dei presupposti di legge, introdurre in causa un nuovo e diverso tema di indagine, del tutto estraneo alle doglianze prospettate dall'appellato e ormai coperto dal giudicato formatosi per mancata impugnazione sul punto. In relazione a tale statuizione l'impugnata sentenza va quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma cpc, dal momento che l'azione non poteva essere proseguita. Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt, 416 cpc e 74 disposizioni di attua- zione cpc, nonché il vizio di motivazione. Si afferma che il Tri- bunale non avrebbe motivato a proposito del rilievo prospettato circa la tardività della costituzione e la conseguente inammissi- bilità delle eccezioni prospettate dall'Istituto. La censura non è fondata. Invero "la ritualità e la tempestività degli atti neces- sari per la costituzione in giudizio può desumersi, in Л mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata, 0, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntiva- mente, caso per caso, da qualsiasi elemento, obiettivamente valu- tabile, che emerga dagli atti di causa e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quan- to la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di parti- colari certificazioni positive al riguardo, né esige che i requi- siti stessi risultino da atti formali ed insostituibili" (Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10693). Nel caso in esame il Collegio di merito ha ritenuto di valorizzare l'esistenza di un'attestazione di cancelleria sulla copertina del fascicolo di parte e tale valutazione appare senz'altro corretta. D'altro canto la ricorrente non formula alcun motivo specifico di censura in ordine a tale valutazione e si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi esame circa il rilievo di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione siccome tardiva, mentre il tema dell'asserita tardività è stato adeguatamente trat- tato, nei termini sopra specificati. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n.138 e si afferma che, essendo stata intro- dotta una decadenza sostanziale, la prescrizione non ha più ragio- ne di essere. La censura non è fondata. Invero, attesa la diversa disciplina della decadenza e della pre- 5 scrizione quanto alla sospensione ed all'interruzione, i due isti- tuti ben possono coesistere e non vi è possibilità di ipotizzare una abrogazione della norma relativa alla prescrizione sol perché è stata introdotta una decadenza con egual termine, dovendosi escludere che vi sia stata una completa nuova regolamentazione della materia. Infondata appare infine la richiesta di rimessione alla Corte Co- stituzionale. La ricorrente invero non indica i principi di rango costituzionale che sarebbero stati violati e prospetta se mai una questione di vigenza della norma, demandata al giudice ordinario. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza. Va disposta la distrazione in favore dell'avv. Antonino Pellicanò, antistatario. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo ed il secondo motivo e rigetta il terzo e il quarto. Cassa senza rinvio la statuizione concernente l'indennità per astensione facoltativa. Condanna l'I.N.P.S. alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in lire 21000 oltre a lire 1.500.000 per onorario, con di- Л strazione in favore dell'avv. Antonino Pellicanò, antistatario. Compensa le spese del giudizio di appello. Roma, 8 febbraio 2001 IL PRESIDENTE Repro ber ujumisКорио IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albeer herза shall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 6 APR. 2001 IL CANCER RE I D A , 0 S W N O 1 3 S O 3 . A L L T 5 T , R O . A B A ' S N I L E B L P 3 S E A 7 I D - T N 8 S I - G S O 1 N O P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E T R L T T T I S N I R I A I G L E M D L R E O D 7