Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
L'Istituto poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 23 luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge 11 luglio 1988 n. 266, che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo; ne consegue che in tale periodo i rapporti di lavoro dei dipendenti di detto istituto costituivano rapporti di pubblico impiego e che ad essi ha trovato applicazione il principio di parità di trattamento - inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori - e quindi a parità di mansioni svolte dal dipendente rispetto ad altri dipendenti deve corrispondere la stessa qualifica in mancanza di una causa giustificatrice del trattamento differenziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7617 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ROBERTO MUGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8386/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/05/98 R.G.N. 40603/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato il 30 ottobre 1988, IO MA esponeva: di lavorare alle dipendenze dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di essere stato assegnato dal 1976 al servizio presso l'Ufficio Magazzino Materie Prime di Piazza Verdi;
di essere stato inquadrato nel livello C2 e dal 7/6/88 nel livello C1, impiegati;
di avere svolto identiche mansioni di altri colleghi di ufficio, tutti inquadrati nel livello B2, livello riconosciuto altresì a tutti gli impiegati dei magazzini negli stabilimenti dell'Istituto con la stessa sua anzianità; che le sue mansioni attenevano alle operazioni di carico e scarico della merce in entrata e in uscita dal Magazzino menzionato.
Ciò premesso, conveniva dinanzi al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto menzionato onde sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nel livello B2 e, subordinatamente, in quello C1 sin dal 1976, o quantomento dall'l/1/83 e sentirlo condannare a pagare le differenze retributive conseguenti per complessive L. 11.798.000 o per la diversa somma da determinare anche a mezzo di CTU.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente, che domandava il rigetto del ricorso.
Il primo giudice, sentite le parti e i testi, ritenuto che le mansioni svolte erano coerenti con l'inquadramento assegnato, dichiarava, (con sentenza del 5 aprile 1991) il diritto del IO ad essere inquadrato nel livello B2 dal giorno della domanda, ponendo a fondamento di tale statuizione la violazione da parte dell'Istituto del principio della parità di trattamento;
non accoglieva la domanda per la parte inerente alle differenze retributive.
Avverso questa sentenza proponeva appello l'Istituto, chiedendone la riforma.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto del gravame.
Il tribunale di Roma, con sentenza n. 8386 del 7 maggio 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte in primo grado dal IO, che condannava al pagamento delle spese processuali. In particolare escludeva che potesse trovare applicazione il principio di parità di trattamento. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il IO con quattro motivi di impugnazione, illustrati anche con successiva memoria.
Resiste con controricorso l'Istituto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. In particolare deduce che dalla prova per testi era emerso che tutti gli addetti al magazzino che svolgevano le identiche mansioni del ricorrente erano inquadrati in B2; che in particolare erano inquadrati in tale livello sia i colleghi di lavoro del ricorrente addetti all'ufficio magazzino di Piazza verdi, sia tutti gli altri dipendenti addetti ai magazzini degli altri stabilimenti dell'Istituto resistente.
In sostanza il ricorrente era l'unico dipendente dell'I.P.Z.S. che, rispetto ai molti che svolgono le sue stesse mansioni, non aveva l'inquadramento in B2.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 49 e 73 del D.Leg. 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene che l'illegittimità della differenziazione di trattamento praticata dall'Istituto a danno del ricorrente discende non solo dalle suesposte considerazioni ma anche dal fatto che tale differenziazione di trattamento all'interno degli impiegati addetti ai magazzini materie prime appare sicuramente in conflitto con l'obbligo di parità di trattamento espressamente sancito dall'art. 49 del D.L. n. 29/93 a carico del datore di lavoro soggetto pubblico, come l'Istituto Poligrafico.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia insufficiente circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.); violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed in particolare degli artt. 41 e 97 della
Costituzione; della l. 3/7/65 n. 929 che ha reso esecutiva in Italia la Carta Sociale Europea (Torino 18.10.1961); della l. 4/8/1955 n. 848; della l. 13.7.1966 n. 657; l. 25.10.1997 n. 881 (che ha ratificato il patto internazionale di New York del 16 e 19.12.1966);
dell'art. 2103 c.c.. Segnatamente la difesa del ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 9 marzo 1989 secondo cui afferma che per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di rispettare i precetti costituzionali;
essi assicurano in via più specifica, la pari dignità sociale anche dei lavoratori. Inoltre la citata sentenza puntualizza che sono tollerabili e possibili disparità e differenziazioni di trattamento, sempre che siano giustificate e comunque ragionevoli. Il datore di lavoro deve astenersi dal compiere atti che possono produrre danni e svantaggi ai lavoratori, cioè lesioni di interessi economici, professionali e sociali;
in particolare, dell'interesse allo sviluppo professionale (riferito sia alla carriera che alla valorizzazione delle relative capacità).
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095 e 2103 c.c., come sopra interpretati, perché in contrasto con gli articoli
97, 41, 2^ comma, e 3 della Costituzione;
si chiede pertanto, in via di stretto subordine, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, apparendo non infondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa, interpretata nel senso indicato dal resistente, ed accolta nella sentenza qui impugnata.
5. Il ricorso - nel suo terzo motivo che può essere esaminato preliminarmente - è fondato.
Il ricorrente ha allegato la circostanza di aver svolto nel periodo dal 1976 al 1988 le stesse mansioni dei suoi colleghi di lavoro, i quali tutti sono transitati nel livello B2, mentre egli solo nel giugno del 1988 era passato al livello Ci. Si è quindi doluto di questa disparità patita invocando il rispetto del principio di parità di trattamento, principio ritenuto applicabile dal pretore (che ha accolto la domanda), ma disconosciuto dal tribunale (che ha riformato la pronuncia di primo grado) affermando l'inapplicabilità del principio medesimo.
Orbene deve considerarsi che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 26 agosto 1998 n. 8453), che ha trovato conferma anche in quella successiva (Cass. 6 agosto 1999 n. 8497), l'Istituto poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge 11 luglio 1988 n. 266,
che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo. Ne consegue che in tale periodo i rapporti di lavoro dei dipendenti di detto Istituto costituivano rapporti di pubblico impiego e trovava applicazione la disciplina relativa. In particolare Cass. 6 agosto 1999 n. 8497 ha ritenuto che trovasse applicazione al rapporto di lavoro con l'Istituto Poligrafico dello Stato prima della sua trasformazione in ente pubblico economico il principio (tipico del pubblico impiego) secondo cui deve escludersi la restituzione di somme erroneamente pagate dalla Pubblica Amministrazione ove il pubblico dipendente le abbia percepite in buona fede.
Analogamente, e per le stesse ragioni, deve affermarsi l'applicabilità del principio di parità di trattamento - inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori - più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (C. Stato, sez. IV, 5 luglio 1995 n. 538, C. Stato, sez. VI, 23 giugno 1992 n. 486, C. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992, n. 7; C. Stato, sez. V, 5 ottobre 1987, n. 604; C. Stato, sez. V, 5 settembre 1987, n. 556; C. Stato, sez. V, 30 luglio 1986, n. 376; C. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992 n. 7; C. Stato, sez. V, 5 ottobre 1987 n. 604; C. Stato, sez. V, 5 settembre 1987 n. 556;
C. Stato, sez. V, 30 luglio 1986 n. 376), quale specificazione del principio di eguaglianza (art. 3) coniugato al generale canone di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). In ragione di tale principio si ha conseguentemente che a parità di mansioni svolte dal dipendente rispetto ad altri dipendenti dell'Istituto deve corrispondere la stessa qualifica in mancanza di una causa giustificatrice del trattamento differenziato. Invece non rileva - ovviamente - la (altrettanto pacifica) giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass., sez. un., 17 maggio 1996 n. 4570) secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, nè è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, atteso che tale diverso principio - al quale erroneamente (ratione temporis) fa riferimento la sentenza impugnata - può trovare applicazione soltanto dopo la trasformazione dell'Istituto e conseguentemente anche del rapporto di lavoro. Nella specie l'allegata disparità di trattamento è iniziata nel periodo in cui il rapporto aveva natura di pubblico impiego ed è proseguita con tale connotazione negli anni (1976-1988); soltanto negli ultimi mesi precedenti il deposito del ricorso (30 ottobre 1988) il rapporto si era "privatizzato" (e quindi - può rilevarsi incidentalmente - si era radicata la giurisdizione del giudice ordinario). Ma ciò non incide se non, come appena rilevato, sulla giurisdizione, perché se il ricorrente aveva maturato in precedenza (fin dal 1976, secondo il petitum principale, ovvero dal 1983, secondo il petitum subordinato) il diritto alla qualifica superiore in ossequio del principio di parità di trattamento con tutti gli altri dipendenti dell'Istituto che svolgevano le stesse mansioni, non poteva non conservare tale superiore qualifica così acquisita anche una volta che il rapporto di lavoro doveva intendersi privatizzato per essere l'Istituto divenuto un ente pubblico economico.
Il ricorso va quindi accolto - assorbiti gli altri motivi - e la causa va rinviata, anche per le spese di giudizio, alla Corte d'appello di Roma che si atterrà al seguente principio di diritto:
"L'istituto Poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge 11 luglio 1988 n. 266,
che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo;
ne consegue che in tale periodo ai rapporti di lavoro dei dipendenti di detto Istituto ha trovato applicazione il principio di parità di trattamento - inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori - e quindi a parità di mansioni svolte dal dipendente rispetto ad altri dipendenti deve corrispondere la stessa qualifica in mancanza di una causa giustificatrice del trattamento differenziato."
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
Così decido in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001