Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1999, n. 8497
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

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L'istituto Poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 13luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge luglio 1988 n. 266, che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo; ne consegue che in tale periodo i rapporti di lavoro dei dipendenti i detto istituto costituivano rapporti i pubblico impiego e quindi trovava applicazione il principio secondo cui deve escludersi la restituzione di somme erroneamente pagate dalla Pubblica Amministrazione ove il pubblico dipendente le abbia percepite in buona fede ed abbia destinato le somme medesime al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita e sempre che sia decorso un periodo di tempo eccessivo tra l'erronea corresponsione e la richiesta di recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1999, n. 8497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8497
    Data del deposito : 6 agosto 1999

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