Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 1
L'istituto Poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 13luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge luglio 1988 n. 266, che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo; ne consegue che in tale periodo i rapporti di lavoro dei dipendenti i detto istituto costituivano rapporti i pubblico impiego e quindi trovava applicazione il principio secondo cui deve escludersi la restituzione di somme erroneamente pagate dalla Pubblica Amministrazione ove il pubblico dipendente le abbia percepite in buona fede ed abbia destinato le somme medesime al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita e sempre che sia decorso un periodo di tempo eccessivo tra l'erronea corresponsione e la richiesta di recupero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1999, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI GI elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO, 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15371/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/10/96 R.G.N. 40486/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/2/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato SCIACCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 marzo 1991, il sig. LU IU conveniva in giudizio, dinanzi il Pretore di Roma, l'Istituto Poligrafico dello Stato, di cui era dipendente, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della nomina degli assistenti di direzione, per irregolarità della procedura concorsuale tra gli aventi diritto, dai quali egli era stato escluso. Per tale ragione, l'IU conveniva in giudizio anche alcuni dei controinteressati, che, però, non si costituivano in giudizio.
Si costituiva, invece l'Istituto Poligrafico deducendo che il ricorrente era in possesso di titoli inferiori rispetto a quelli degli altri concorrenti e proponendo, poi, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento di importi afferenti precedenti giudizi tra le parti.
Il Pretore accoglieva la domanda di annullamento della procedura concorsuale, ma dichiarava inammissibili sia il capo di domanda volta alla declaratoria del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello superiore, sia la domanda riconvenzionale. Su appello dell'Istituto Poligrafico dello Stato, con sentenza del 9 febbraio 1996, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da detto Istituto.
In motivazione, il Tribunale osservava che la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario per effetto della legge n. 266 del 1988, che aveva riconosciuto all'Istituto Poligrafico la natura di ente pubblico economico;
che al giudice era consentito annullare una procedura eventualmente viziata;
che l'esclusione di una concorrente integra l'interesse ad agire nel caso di irregolarità nella procedura che deve, comunque essere confOrmata - per quanto attiene i rapporti privati - ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e - per i rapporti pubblici - ai doveri di imparzialità e trasparenza, imposti dall'art. 16 del regolamento del personale del Poligrafico e che la domanda riconvenzionale, pur essendo ammissibile, era comunque infondata.
Per la cassazione della sentenza d'appello, l'Istituto Poligrafico dello Stato ha proposto ricorso con un solo motivo.
Il sig. LU IU si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal dipendente, violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2946 e 2948 cod. civ., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, articola le censure alla sentenza impugnata nei seguenti termini:
a) il lavoratore non ha percepito in buona fede i crediti vantati da esso Istituto, posto che, al momento della corresponsione delle somme di denaro, l'IU sottoscrisse una quietanza, dalla quale risultava che il pagamento fu effettuato in esecuzione della sentenza pretorile e l'Istituto si riservò la ripetizione in caso di riforma della statuizione;
b) nel rapporto privatistico - quale quello intercorso tra le parti - si applica il principio generale di ripetibilità del pagamento dell'indebito e non il principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal pubblico dipendente, qualifica quest'ultima non rivestita, peraltro, dall'IU, - in quanto per effetto della legge n. 266 del 1988, di interpretazione autentica della legge n. 559 del 1966, esso Istituto Poligrafico era diventato ente pubblico economico sin dall'entrata in vigore di quest'ultima legge;
c) la prescrizione applicabile - nella specie - è quella ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ., atteso che, una volta tenuta meno la causa del pagamento, il diritto alla restituzione costituisce credito indipendente dal titolo che ha determinato la causa del pagamento stesso.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale è pervenuto alla statuizione finale di rigetto della domanda riconvenzionale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, avendo considerato che:
a) le somme pagate all'IU a seguito di riconoscimento giudiziale - poi travolto da una decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - del suo diritto ad una qualifica superiore con decorrenza del 1 aprile 1962, per quanto attiene agli interessi e rivalutazione non erano più dovute, essendosi il relativo credito, preteso dall'Istituto medesimo, prescritto ex art. 2948 n.4 cod. civ.;
b) tutte le somme corrisposte al dipendente - essendo quest'ultimo "all'epoca dei fatti" un pubblico dipendente "data la natura di ente pubblico non economico allora riconosciuta all'Istituto" - sono comunque irripetibili, secondo il generale principio desumibile " dalla normativa sulla contabilità dello Stato".
In relazione a tali affermazione, va osservato come esse siano in sintonia con i principi ribaditi da questo Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l'Istituto Poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 13 luglio 1966 n.559 e fino all'emanazione della legge 11 luglio 1988 n.266, che gli ha attribuito la qualifica di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo, in mancanza di indicazioni in tal senso nonché di elementi atti a fare ad essa attribuire natura di norma interpretativa (Cass. Sez. Un. n. 5216/89; v. Cass. Sez. Un.n. 8453/98). Consegue che all'IU - per il periodo di cui si discute - essendo stato dipendente di un ente pubblico non economico, deve essere riconosciuta - come esattamente affermato dal Tribunale - la qualifica di pubblico dipendente e che giustamente il giudice d'appello ha ritenuto, prima, applicabile alle voci di credito correlate agli interessi legali ed alla rivalutazione "su somme connesse al giudizio" (pag. 4 sent. imp), la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, cod. civ., trattandosi di crediti di lavoro (v. Cass. 8711/93; n. 6750/89 6; cfr. Cons. St. Sez. V n. 1287/93; Cass. n. 1345/97 Cons. St. Sez. V n. 1095 del 1997), atteso che il rapporto di lavoro dell'IU resta la causa del pagamento degli emolumenti.
Consegue, altresì, che va mantenuta ferma l'opinione del Tribunale, il quale, sull'assorbente rilievo che le somme erogategli erano state percepite dall'IU in buona fede, essendosi in lui "radicato il convincimento, rafforzato dal giudice ordinario, di esercitare un diritto", ne ha dichiarato l'irripetibilità, applicando correttamente - alla fattispecie - il principio più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in forza del quale si deve escludere la restituzione di somme erroneamente pagate dalla P.A. quando - come accertato, nella specie, dai giudici di merito-:
a) il dipendente sia in buona fede;
b) abbia destinato le somme medesime al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, di modo che il venir meno di parte dei propri introiti, in conseguenza dell'azione di recupero di quanto (eventualmente) versato, possa determinare un grave squilibrio nella situazione economica dell'interessato; c) sia decorso un periodo di tempo chiaramente eccessivo tra l'erronea corresponsione e la richiesta di recupero (cfr. Cos. St. Sez. VI n. 1359/96; Cons., st. Sez. VI n. 719/96 ed altre).
Al rigetto del ricorso segue, per effetto della soccombenza, la condanna dell'Istituto ricorrente al rimborso, in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione disposta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Poligrafico dello Stato al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in L. 32.500, oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.