Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 2
Il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia già stato notificato un ricorso avverso la medesima sentenza vale come ricorso incidentale, e non può avere l'effetto di spostare la decorrenza del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., che va riferito pur sempre al termine fissato per il deposito del ricorso principale.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione del valore di mercato dell'area espropriata, deve tenersi conto dell'incidenza dei vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio, poiché essi afferiscono in via generale al regime giuridico di tutti i beni compresi in una medesima zona, i quali vengono assoggettati ad una preventiva conformazione e ad un particolare statuto urbanistico, che non costituisce espressione di un'attività discrezionale della pubblica amministrazione, ma attiene a tutti i suoli compresi in una determinata zona del piano regolatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. MA CICALA Consigliere
Dott. Fabrizio FORTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
UL IN MA DO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giambattista vico, n. 31, presso l'avv. Enrico Scoccini, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente nonché da
IN MA IE e OL VA quale erede di NT AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via Prisciano, n. 42, presso l'avv. Giampiero Barbieri, che li rappresenta è difende per procura a margine del ricorso;
ricorrenti contro
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente ricorrente incidentale e nei confronti di
IN MA IE, CAMBRIA CONCETTA ved. NN, NN TA, NN SE, PO NA MA e PO CA eredi di MA LV, NN GIOVNA, IM RI, IM MA OS, IM NI, IM TI e U.S.L. ROMA 23;
intimati avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 421 pubblicata il 10 febbraio 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Enrico SCOCCINI, Giampiero BARBIERI e Letterio BRIGUGLIO con sola procura;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo, motivo, assorbimento del secondo, inammissibilità del quarto e rigetto del quinto motivo del ricorso N.R.G. 11913/97; per l'accoglimento del secondo motivo, assorbimento del primo e terzo, rigetto del quarto e quinto motivo del ricorso N.R.G. 13201/97;
nonché per l'inammissibilità del ricorso N.R.G. 16138/97;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 1991 UL II IA DO conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma la Regione Lazio per sentir determinare la giusta indennità di occupazione di un area ad essa appartenente in comproprietà con altri, estesa mq. 9.352, sita in Roma, alla Via Pietralata, podere Treccioli, in catasto al foglio 602, part. 600, per la quale era stata offerta l'indennità di espropriazione di L.315.115.000. Esponeva l'attrice che detta area, già appartenente in proprietà indivisa a II CI, MA SC e NT AN, le era pervenuta per successione ereditaria nella sua qualità di figlia naturale riconosciuta dello II e in concorso con la vedova II IA TT, detta TT.
Con separato atto di citazione notificato il 7-8 giugno successivo anche gli altri comproprietari proponevano la medesima domanda nei confronti della Regione Lazio e della U.S.L. Roma 23, nel cui comprensorio ricadeva l'ospedale "Sandro Pertini" eretto sull'area in questione.
I due giudizi venivano riuniti.
Con ulteriore atto di citazione notificato il 23-24 aprile 1993 gli stessi comproprietari avevano, inoltre, proposto opposizione contro la determinazione dell'indennità di espropriazione, definitivamente liquidata nella medesima misura originariamente stabilita.
Nel giudizio aveva spiegato intervento adesivo autonomo UL II IA DO per chiedere la liquidazione della giusta indennità anche nei propri confronti.
Riunito il giudizio di opposizione alla stima a quelli già pendenti fra le parti, nel corso dei quali si costituivano gli eredi di MA SC e di MA GE NT deceduti, la corte adita, all'esito di laboriosa istruzione, determinava l'indennità di occupazione in L.437.616.000, e quella di espropriazione in L.1.085.970.000.
Osservava la corte che al momento dell'occupazione d'urgenza, attuata il 3 settembre 1987, l'area in questione - originariamente compresa in zona I, sottozona I/2 (comprensorio di Pietralata), destinata a "insediamenti misti per attività direzionali e terziarie: servizi e residenze", e come tale non preordinata all'esproprio - a seguito della variante di piano regolatore approvata con deliberazione della Giunta Regionale del 2 dicembre 1986, n. 7415, era stata inserita nella zona M, sottozona M/1, destinata a "servizi generali pubblici o gestiti da enti pubblici". Ciò premesso, la corte, ritenuta la piena attendibilità delle relazioni di consulenza tecnica depositate nel corso del giudizio - fatta eccezione dell'ultima relazione suppletiva del 20 novembre 1995, che appariva apodittica e priva di supporti probatori documentati - affermava che esse resistevano a tutti i rilievi critici sollevati dalle parti, i quali si fondavano su mere ipotesi valutative e su contestazioni teoriche insuscettibili di qualsiasi reale dimostrabilità attraverso l'espletamento di un ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, di cui non si ravvisava l'utilità. Accertata quindi la natura edificatoria dell'area e l'applicabilità della disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la corte affermava che la valutazione del terreno espropriato andava effettuata senza tener conto del vincolo preordinato all'esproprio, e cioè con riferimento alla situazione giuridica e di fatto immediatamente antecedente:
doveva, pertanto, farsi riferimento nella specie all'indice di fabbricabilità previsto per l'edilizia residenziale e per quella direzionale originariamente operante nella zona interessata dall'espropriazione, la cui applicazione conduceva alla determinazione di un valore venale di L.
2.169.976.000 e alla liquidazione di un'indennità di L.
1.085.970.000 secondo i criteri introdotti dal citato art. 5 bis. Su tale importo non poteva operarsi l'ulteriore riduzione del 40% prevista dalla legge, trattandosi di opposizione alla stima determinata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Per quanto riguardava, poi, l'indennità di occupazione, essa andava commisurata all'importo degli interessi legali sul valore venale del fondo, corrispondente a L.437.616.000, dovendosi limitare l'applicabilità della norma sopravvenuta, alla sola determinazione dell'indennità di espropriazione.
Sulla differenza tra l'importo dell'indennità di espropriazione determinato giudizialmente e quello già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti gli interessi legali decorrevano dalla domanda, mentre sulla somma liquidata a titolo di indennità di occupazione essi decorrevano dalle singole annualità.
Nulla competeva a titolo di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria non avendo gli opponenti allegato è provato la sussistenza di elementi concreti dai quali potesse desumersi in via presuntiva la sussistenza di un ulteriore pregiudizio economico per la ritardata corresponsione delle indennità loro spettanti.
Contro la sentenza ricorre per cassazione UL II IA DO con cinque motivi illustrati da memoria.
Ricorrono, altresì, II TT e OL VA, erede di NT AN, con sei motivi illustrati da memoria. Resiste la Regione Lazio con controricorso con tenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Non hanno presentato difese II IA TT, AM CO, MA TA, MA US, LO AN IA e LO NC, eredi di MA LV, MA VA, IM MA, IM IA RO, IM CO, IM TI e la U.S.L. Roma 23.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Inoltre, i due ricorsi degli espropriati prospettano le medesime censure e possono quindi formare oggetto di esame congiunto, con la sola avvertenza che il secondo ricorso sdoppia in due mezzi diversi (il primo e il terzo) le doglianze mosse contro la motivazione addotta dalla sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle risultanze delle relazioni di consulenza tecnica d'ufficio, doglianze che nel primo ricorso sono espresse in un solo motivo (il secondo). Prima di esaminare la fondatezza delle censure mosse contro l'impugnata sentenza dev'essere presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità del controricorso e del contestuale ricorso incidentale sollevata in memoria da UL II IA DO, la quale ha fatto rilevare che rispetto al proprio ricorso, la cui ultima notificazione ha avuto luogo il 19 settembre 1997, deve ritenersi tardiva la notifica del controricorso della Regione Lazio, effettuata il successivo 19 novembre.
L'eccezione è fondata poiché nella specie non rileva la tempestività del ricorso incidentale della Regione Lazio rispetto al ricorso proposto da II IA TT e OL VA, notificato il 10 ottobre 1997, poiché il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla par te alla quale sia già stato notificato un ricorso avverso la medesima sentenza, vale, com'è noto, come ricorso incidentale (Cass. 10 dicembre 1994, n. 10284) e non può avere l'effetto di spostare la decorrenza del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ.), che va riferito pur sempre al termine fissato per il deposito del ricorso principale. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale della Regione Lazio, può passarsi all'esame delle censure mosse dalle parti private contro la sentenza impugnata.
Con il primo motivo del ricorso n. 11913 e con il secondo motivo del ricorso n. 13201, gli espropriati denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e censurano la sentenza impugnata per aver disatteso, nella individuazione degli indici di edificabilità ai quali doveva commisurarsi il valore dell'area espropriata per la determinazione dell'indennità di espropriazione, gli indici operanti nella zona a seguito della variante di piano regolatore generale che aveva mutato la destinazione urbanistica originaria da zona I-I/2 a zona M-M/2. Sostengono i ricorrenti che non può condividersi l'affermazione secondo cui la variante di piano regolatore generale doveva ritenersi come introduzione di un vincolo preordinato all'espropriazione dell'area per la costruzione dell'ospedale "Sandro Pertini" e che, conseguentemente, nella determinazione del valore dell'area espropriata dovrebbe tenersi conto degli indici di fabbricabilità preesistenti, che nella specie erano inferiori a quelli previsti dalla variante, che aveva aumentato la cubatura realizzabile. La censura merita accoglimento indipendentemente da una puntuale analisi delle argomentazioni addotte dai ricorrenti per confutare la motivazione della sentenza impugnata, la quale mostra di non aver recepito con sufficiente chiarezza la distinzione tra vincoli conformativi della proprietà privata e vincoli preordinati all'espropriazione, i quali, a differenza dei primi, non possono incidere sul valore di mercato delle aree destinate alla realizzazione di un'opera pubblica secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 gennaio 1992, n. 496, ripresa sostanzialmente da SS.UU. 18 novembre 1997, n. 11433). Va ricordato in proposito che i piani regolatori generali (e, in loro mancanza, i programmi di fabbricazione) hanno la funzione di ripartire l'intero territorio comunale in zone omogenee (c.d. zonizzazione), così come classificate nel D.M. 2 aprile 1967, n.1444, ma non comportano alcuna dichiarazione di pubblica utilità con riferimento alla previsione delle opere pubbliche in essi contenute, poiché questa deriva solo dalla successiva approvazione dei piani particolareggiati, com'è chiaramente stabilito dall'art. 16, co. 4^ (co. 9^ nel testo vigente) della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, secondo cui "l'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste".
Nella determinazione del valore venale delle aree espropriate deve perciò tenersi conto dell'incidenza (ordinariamente negativa, ma, nella specie, inopinatamente positiva) dei vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio poiché essi afferiscono in via generale al regime giuridico di tutti i beni compresi in una medesima zona, i quali vengono assoggettati ad una preventiva conformazione e ad un particolare statuto urbanistico che non costituisce espressione di un'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, ma attiene a tutti i suoli compresi in una determinata zona del piano regolatore.
Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento, nel determinare il valore di mercato dell'area espropriata, agli indici di fabbricabilità fissati originariamente in 1,6 mc/mq nel piano regolatore generale, invece che a quelli introdotti dalla successiva variante, che li ha portati a 2 mc/mq con riferimento a tutte le aree fabbricabilì comprese nella zona M-M/1. La necessità di ulteriori accertamenti per la determinazione del valore di mercato dell'area da parte del giudice di rinvio che consegue all'accoglimento dei predetti motivi, comporta l'ininfluenza ai fini del decidere delle censure mosse contro la valutazione delle relazioni di consulenza espletate poste a fondamento della sentenza impugnata, sollevate rispettivamente con il secondo motivo del primo ricorso e con il primo e il terzo motivo del secondo ricorso, che restano pertanto assorbiti.
Con il terzo motivo del primo ricorso e il quarto motivo del secondo ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 1224 cod. civ. in relazione all'art, 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata stabilito la decorrenza degli interessi sull'importo dell'indennità spettante agli espropriati a far data dalla domanda.
La censura merita accoglimento poiché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, gli interessi sulla maggior somma liquidata in sede giudiziale a titolo di indennità di espropriazione hanno natura compensativa, trovando la loro giustificazione nel mancato godimento dell'intera somma spettante per la perdita della proprietà dell'area espropriata, e decorrono quindi dal giorno dell'avvenuta espropriazione fino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Con il quarto motivo del primo ricorso ed il quinto motivo del secondo ricorso viene censurata la liquidazione delle spese giudiziali, che sarebbe stata operata dalla sentenza impugnata con violazione dei minimi inderogabili di tariffa.
Anche l'esame di queste censure resta assorbito per la necessità di una rinnovata liquidazione delle spese ad opera del giudice di rinvio.
Con il quinto motivo del primo ricorso e il sesto motivo del secondo ricorso si denuncia, infine, la violazione dell'art. 1224, co. 2^, cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata respinto la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, senza considerare che la liquidazione avrebbe potuto essere effettuata su base presuntiva, tenendo conto della qualità di creditori occasionali attribuibile agli espropriati, e, in particolare della qualità di casalinga della II TT e di quella di studente del OL.
La censura non può trovare accoglimento poiché la prova presuntiva del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria implica pur sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato nel giudizio di merito la sussistenza di circostanze di fatto che possano giustificare il riconoscimento della sua qualità di creditore occasionale o di modesto consumatore e consentire al giudice di fondare il proprio giudizio presuntivo su elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio e che nella specie non hanno fatto oggetto di allegazione e di prova dinanzi al giudice del merito e sono stati dedotti unicamente dinanzi al giudice di legittimità. In assenza dell'acquisizione dei tali elementi di giudizio si perverrebbe infatti ad una inammissibile liquidazione meramente automatica del maggior danno sulla sola base del fatto notorio della svalutazione monetaria, la quale non può ritenersi consentita in assenza di una disposizione di legge che ne faccia esplicita previsione.
In conclusione perciò, i ricorsi degli espropriati meritano accoglimento nei limiti meglio innanzi specificati e, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale della Regione Lazio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che si conformerà ai principi di diritto formulati in motivazione.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e il terzo motivo del primo ricorso e il secondo e il quarto motivo del secondo;
rigetta il quinto motivo del primo ricorso e il sesto motivo del secondo;
dichiara assorbiti il secondo e il quarto motivo del primo ricorso e il primo, il terzo e il quinto motivo del secondo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Regione Lazio;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, alla quale rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999