Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4320
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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Il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia già stato notificato un ricorso avverso la medesima sentenza vale come ricorso incidentale, e non può avere l'effetto di spostare la decorrenza del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., che va riferito pur sempre al termine fissato per il deposito del ricorso principale.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione del valore di mercato dell'area espropriata, deve tenersi conto dell'incidenza dei vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio, poiché essi afferiscono in via generale al regime giuridico di tutti i beni compresi in una medesima zona, i quali vengono assoggettati ad una preventiva conformazione e ad un particolare statuto urbanistico, che non costituisce espressione di un'attività discrezionale della pubblica amministrazione, ma attiene a tutti i suoli compresi in una determinata zona del piano regolatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4320
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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