Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 44032
CASS
Sentenza 18 luglio 2008

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Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, senza che ad esso possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il mancato scomputo, dalle somme oggetto di sequestro preventivo per il reato di manipolazione del mercato, delle somme di denaro corrispondenti agli interessi versati dall'indagato nell'ambito dell'operazione bancaria necessaria per l'acquisizione dei titoli azionari oggetto d'aggiotaggio; conf. n. 44033 del 2008 non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 44032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44032
    Data del deposito : 18 luglio 2008

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