Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2008, n. 47983
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Sentenza 18 dicembre 2008

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Non sono scomputabili dal profitto del reato, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le attività, pur intrinsecamente lecite, preordinate alla realizzazione della fattispecie criminosa, in quanto nella determinazione del profitto del reato - inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito ed a questo strettamente pertinenti - non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, quale il criterio del profitto netto che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato, sottraendo contestualmente il reo a qualunque rischio di perdita economica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo di "capital gains" disposto in relazione al delitto di manipolazione del mercato escludendo che dal profitto del reato siano detraibili le competenze bancarie versate dall'indagato al fine di ottenere l'affidamento necessario per l'acquisizione dei titoli oggetto di aggiotaggio, preordinata a creare le condizioni di manipolazione del mercato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2008, n. 47983
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47983
    Data del deposito : 18 dicembre 2008

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