Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro02 5 1 9 /03 Prev.soc. composta dei seruel R.G.n. 17730/2000 dr. Mario Putaturo Donsti Viscido Presidente Consigliere rel.Gron. 5876 dr. Donato Figurelli dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Rep. dr. Pietro Cuoco Consigliere Ud. 06.12.2002 dr. Federico Roselli Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IO nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Romanelli e dall'avv. Enrico Dante, giusta procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Foma alla via Lucrezio Caro n. 12, ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Dirigente generale dr. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Pre- stazioni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania 1. e Giuseppe De Ferrà, giusta procura speciale per atto notaio Tuccari di Roma in data 4 ottobre 2000, rep. n. 55230, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Rome alla via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia in data 20 - 27 settembre 1999, n. 731/99, n. 521/1998 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Done to Figurelli nella pubblica udienza del 6 dicembre 2002; udito l'avv. Rita Raspanti per delega dell'avv. Antonino Cata- nia per l'INAIL; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. In data 25.3.1995 il signor IO LL presentava all'INAIL di La Spezia domanda diretta a conseguire la rendita per malattia professionele MP44. In data 27 ottobre 1995 veniva notificata da parte del- 1'INAIL chiusura negativa della posizione. Con ricorso del 28.12.1995 veniva presentata formale op- positione alla comunicazione dell'INAIL. Con nota del 5.2.1996 l'INAIL confermava la chiusura nega- tiva. Con ricorso giudiziario, depositato innanzi la pretura di La Spezia in data 30.4.1996, il signor LL riferiva di essere affetto da m.p. 44 contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, esponente a speci- fico rischio, chiedendo la relativa rendita. Costituendosi in giudizio l'INAIL (v. pag. 2 sentenza impu- gnata) eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e nel merito contestava la sussistenza dei presup- posti di ordine clinico Junamnestico per la concessione della richiesta provvidenza e concludeva per il rigetto del ricorso. Espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Pre tore, con sentenza n. 321 del 14.4.1997, respingeva la domanda, dichiarando prescritto il diritto azionato dal ricorrente. Avverso detta pronunzia interponeva appello il LL, con ricorso ritualmente depositato in data 203.1998. - 3 - Si costituiva in giudizio l'INAIL, resistendo al gravame e chiedendone la reiezione. Con sentenza in data 20 27 settembre 1999 il Tribunale di - La Spezia rigettava l'appello, compensando le spese del grado. Osservava il Tribunale che l'appellante contestava la deci- sione del Pretore nella parte in cui il giudice di 1° grado aveva ritenuto essere decorso, nel caso specifico, il termine prescrizionale previsto dall'art. 112 del d.F.R. 30.6.1965 n. 1124, incorrendo in errore nel ritenere che il LL aveva avuto cognizione della malattia nell'anno 1983, errore causa- to da una errata interpretazione del c.t.u., relativa alle di- chiarazioni a questo rese dall'assicurato in ordine ad un in- fortunio patito nell'anno 1983 ed a conseguente esame audiome- trico. L'infortunio, secondo il ricorrente, non sarebbe infatti avvenuto in tale anno, bensì nell'anno 1963 mumero probabil mente mal recepito dal c.t.u. Osservava il Tribunale altresì che il c.t.u. di ufficio di 1° grado, con corretta valutazione, aveva ritenuto che l'assicurato, comunque, avrebbe dovuto rendersi conto dell'esistenza della malattia e del raggiungimento della soglia di indennizzabilità della stessa (11%) al più tardi nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il tipo di malattia in questione non poteva ulteriormente "ingravescere" una volta cessata l'esposizione al rischio. In tale momento pertanto il lavoratore avrebbe già potuto azionare il diritto in questione, già entrato nella sua sfera patrimoniale. - 4 - Aggiungeva il Tribunale che il raggiungimento della soglia di indennizzabilità, della quale l'assicurato si renda conto, co- stituisce pacificamente il dies a quo del termine prescrizionale e la conseguente esposiin argomento;
che il rapporto di lavoro - zione a rischio di ipoacusie era cessato il 1 settembre 1991; che il termine prescrizionale di cui all'art. 112 comma 1 del T.U. n.1124 del 1965 scadeva quindi il 1.9.1994; che la domanda ammini- strativa - idonea ad interrompere la prescrizione - era stata pro- posta in data 25.3.1995%; che il diritto azionato dall'appellante si era quindi prescritto, come statuito dal 1° giudice, in base a specifica eccezione dell'INAIL, sia pure sulla base di diverso argomentare. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 settembre 2000, il LL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, congiuntamente esposti, ed illustrati da memoria. L'Istituto intimato ha resistito con controricorso notificato il 18 ottobre 2000. Motivi della decisione. Con il primo motivo l'assicurato ricorrente denunzia violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. per omesso esame di punti decisivi in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per sommaria ed in- sufficiente indagine del Tribunale, che non ha tenuto conto delle osservazioni e delle precisazioni fornite. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. - 5 - 360 nn. 3 e 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce che le argomentazioni del Tribunale in ordine alla prescrizione del diritto, per essere decorso il termine prescritto, si basano sulla circostanza che il c.t.
1. ha asserito che, sulla base di un esame audiometrico del 1983 peraltro inesistente -, il LL avrebbe raggiunto la consapevolezza della meno nazione nel 1991 - data in cui avrebbe raggiunto il minimo indennizzabile circostanza errata anche da un punto di vista temporale che l'infortunio patito dal- l'assicurato, con conseguente esame audiometrico negativo, ri sale al lontano 1963 e non al 1983; che il Tribunale afferma che il numero sarebbe stato male recepito dal c.t.u., ma non considera che la relazione peritale è basata solo ed esclusi- vamente su tale data;
che il c.t.u., nella risposta ai quesiti, al n. 4 riferisce che "le dichiarazioni del LL indicano chiaramente che il soggetto si è reso conto dell'ipoacusia nel 1983"; che ciò non risponde al vero;
il LL non poteva in alcun caso venire a conoscenza, in piena consapevolezza, della menomazione, in quanto sino al 1995 non si era sottoposto ad alcuna visita medica;
solo in data 2.3.1995, come risulta dal certificato del dr. Luigi Laiena, l'assicurato è venuto a cognizione dell'esistenza della malattia e, a seguito dell'ac- certamento medico, ha immediatamente proposto istanza all'Istituto. Secondo il ricorrente, è pertanto errato il presupposto conside- - 6 - rato dal c.t.u. e posto a fondamento del convincimento circa l'epoca in cui il LL sarebbe venuto, o poteva venire, conoscenza della malattia;
il c.t.u. basa la sua tesi sulla circostanza che il LL, sin dal 1983, sarebbe stato a conoscenza di un'ipoacusia, na, una volta eliminato tale rife- rimento e rilevato che l'assicurato non aveva mai avuto neces- sità di esame audiometrico, cede "ipso facto" tutto il fonda- mento delle asserzioni del c.t.u. e di conseguenza della moti- vazione della sentenza impugnata. Il Tribunale aggiunge il ricorrente - alla luce di dette os- servazioni e riconosciuto che l'infortunio non si era verifi- cato nel 1983 ma nel 1963 come da documentazione depositata rilevato che il presupposto per il riconoscimento della menoma- zione era solo ed esclusivamente la circostanza che il soggetto si sarebbe reso conto dell'ipoacusia nel 1983, avrebbe dovuto disporre nuova visita medico-legale per accertare se, alla luce dei nuovi elementi di giudizio, il ricorrente avrebbe potuto effettivamente "raggiungere la consapevolezza della menomazione nel 1991 o, di contra, al 1995, data in cui il medesimo si era sottoposto a visita medica" (ciò alla luce del principio enunciato da Cass. 9 gennaio 1999 n. 139). Il LL, suc- cessivamente ad una visita del 1963, rectius 1964 (come da documen- tazione depositata), conseguente ad un infortunio - a seguito del quale non è stato rilevato alcunchè, non ha mai avuto necessità di ricorrere a visita medica, nè è stato in condizioni di venire --7- a conoscenza dello stato morboso e dell'eziologia professio- nele della malattia;
solo a seguito di visita medica del 1995 l'assicurato ha appreso dell'esistenze della malattia per di più di natura professionale. -Nessun accertamento deduce il ricorrente è stato effettuato - dal Pretore, che si è limitato a basare il suo convincimento esclusivamente su un'asserzione del c.t.u. che aveva fondato il suo rerionamento sulla circostanza di una inesistente visita " nè il Tribunale ha eseguito alcun accertamento, del 1983 limitandosi ad un conteggio matematico, senza prendere in consi- derazione il principio di diritto enunciato dalla Cassazione di cui sopra -, e in particolare la circostanza che il LL non era venuto a conoscenza, nè poteva venire a conoscenza, del suo stato di malattia, prima della data di cui alla predetta visi ta medica del 1995; secondo il d.P.R. 336 del 1984, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro è di quattro anni, per cui va a ricadere al 1° settembre 1995; essendo stata la domanda proposta in data 25 marzo 1995, sussistevano gli estremi per l'accoglimento della stessa. L'INAIL poi, dal mo- mento in cui è stata presentata la domanda (25.3.1995), in tutte le sue comunicazioni ha solo riferito ed attestato (v. comunic. 27.10.95) che "il caso in oggetto è definito negativamente per insussistenza di esposizione al rischio di contrarre la malattia professionale enunciata" e successivamente, in data 5.2.1996, ha ulteriormente riferito che "il caso in oggetto viene definito - 8 negativamente per insussistenza dell'esposizione al rischio di contrarre la malattia professionale enunciata", senza alcun riferimento alla prescrizione, pur avendo esperito orni più opportuno accertamento, e pertanto l'eccezione di prescrizione è tardiva e non poteva essere accolta. Osserva la Corte che i motivi di ricorso, tra loro connessi, devono essere congiuntamente esaminati, ed il ricorso va ac- colto per quanto di regione. Va premesso che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del. 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), e sulla base di principi risultanti dalla sentenza di rigetto costituzionale n. 31 del 1991, il "diesdella stessa Corte a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della "manife- stazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del d.P.R. citato, senza possibilità di utilizzare la "fictio" caducata, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza non solo dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della normale conoscibilità da parte dell'assi- curato sia della eziologia professionale della malattia che del - 9 raggiungimento della soglia legala di indennizzabilità (cfr.. ex plurimis Cass. 2 ottobre 1997 n. 9619). Infatti, al fine di stabilire l'inizio di decorrenza del ter- mine prescrizionale della rendita per malattia professionale oc- corre far riferimento alla nozione ontologica di manifestazione della malattia che deve concorrere (nel lavoratore assicurato) con la sua conoscibilità, che non richiede l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei orofili tecnico-giuridici (che soltanto dall'accertamento giudiziale può risultere), ma che implica comunque che il lavoratore sia ben consapevole sia della malattia, come alterazione patologica di entità tale da consentire l'esercizio del diritto alla rendita (ossia del di- ritto assoggettato a prescrizione), sia del suo carattere profes- sionale (ossia della sua riconducibilità ad una lavorazione mor- bigena), sicchè l'inerzia del medesimo possa considerarsi in qualche misura colpevole (Cass. 18 agosto 2000 n. 10951). Di tal che, al fine di stabilire l'inizio di decorrenza del ter- mine prescrizionale del diritto alla rendita per malattia profes- sionale, la consapevolezza da parte dell'assicurato della origine professionale della malattia (che, concorrendo con la conoscibilità della patologia e della sua indennizzabilità, è idonea a far de- correre il termine triennale ex art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965) deve essere desunta da elementi obiettivi, che siano in grado di far ritenere la conoscibilità della eziologia professionale della malattia manifestatasi, essendo irrilevante, al riguardo, il sog- 10 gettivo convincimento dell'assicurato, che resta nella sfera interiore di quest'ultimo e non è, pertanto, suscettibile di alcuna verifica (Cass. 25 marzo 2002 n. 4219). Ciò detto, si osserva che non sussiste una doppia motivazione della sentenza inougnata e comunque il ricorrente ha impu gnato la sentenza del Tribunale di La Spezia con riferimento a tutta la motivazione di essa -, perchè il giudice di appello, pur avendo dato atto di un sinistro, che il c.t.u. afferma esser avvenuto, in base alla dichiarazione dell'assicurato nel 1983, con conseguente visita audiometrica, non ha ritenuto дить di fondare il proprio convincimento contrariamnte a quanto Me su tale dichiarazione, proprio perchè assume il LL - l'assicurato ha sostenuto che vi era stato errore da parte del c.t.u. nella percezione della data di detto infortunio, che sarebbe avvenuto invece nel 1963 (o 1964), senza alcuna conseguenza di danno acustico per il lavoratore. Il Tribunale infatti ha ritenuto che, anche a volar accogliere tale argomentazione dell'appellante, relativa al suddetto erro- re di interpretazione, il diritto azionato è comunque prescritto, essendo il rapporto di lavoro cessato il 1.9.1991 ed il termine prescrizionale scaduto il 1.9.1994, mentre la domanda ammini- strativa era stata proposta in data 25.3.1995. Secondo il Tribunale, invero, il consulente tecnico di ufficio di primo grado, con valutazione scevra da errori logici, ha ri tenuto che, comunque, indipendentemente dalle considerazioni di -- 11 - cui sopra, l'appellante avrebbe dovuto rendersi conto dell'esi- stenza della malattia e del raggiungimento della soglia di in- dennizzabilità della stessa (11 ) al più tardi nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, perchè il tipo di malattia in questione non può ulteriormente ingravescere una volta cessata 1' sposizione al rischio. In tale momento pertanto prosegue il lavoratore avrebbe aià potuto azionare ilil Tribunale - diritto in questione, già entrato nella sua sfera patrimoniale. Secondo il c.t.u., dunque, al momento della collocazione a ripo- so il IO aveva una inoacusia valutabile nell'11% circa e l'ipoacusia era da considerarsi alla soglia a cui il soggetto percepisce soggettivamente il proprio deficit uditivo (25-29dB), "per cui parrebbe corretto ritenere che il LL si potrebbe essere reso conto della propria menomazione nel periodo della collocazione a riposo". Sulla base di tali osservazioni del c.t.u., recepite dal Tribunale, deve ritenersi che i giudici di appello non hanno fornito congrua motivazione della consapevolezza del lavoratore sia della malattia - Come alterazione patologica di entità tale da consentire l'eser cizio alla rendita - sia del suo carattere professionale, all'epoca della collocazione a riposo del LL. Infatti il Tribunale non solo non ha fornito elementi obiettivi tali da far ritenere, in detta epoca, la conoscibilità della malattia, del raggiungimento della soglia invalidante, e dell'eziologia professionale della malattia stessa, tenuto conto della modesta percentuale della patologia -- 12 - (11%) indicata dal c.t.u., ma ha fornito un giudizio perplesso in ordine a tale conoscibilità da parte dell'assicurato, che si risolve in un giudizio meramente ipotetico, e neppure probabili- stico, dell'esistenza di fatti, che diano certezza dello stato morboso, della normale conoscibilità della eziologie professionale della malattia e del raggiungimento della sorlia legale di indenniz- zabilità. Il ricorso deve essere accolto per quanto di resione, come già detto, con cassazione della sentenza irpugnata e rinvio per nuovo esame ad altro giudice indicato in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la senten- za impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, che provvederà enche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002. Il Presidente (dr. Mario Putaturo Donati Viscido) S. Il Consigliere estensore (dr. Fi Jonato" Смагал Depositato Cancelleria Evelle E 20 FEA. 2003 R P U S - 13-