Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNAZIONE LODO ARBITRA SEZIONE PRIMA CIVILE 9 LE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis ati: 6 R.G.N. 10462/99 Dott. Pellegrino SENOFONT Presidente 13290/99 5 Dott. Maria Gabriella LUCC Consigliere Cron.1086 Rel. Consigliere Dott. Mario 0 488 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Mai 0 Ud. 03/10/2000 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per dintti 17 GEN. 2001 domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANAelettivamente IL CANCELLIERE 38, presso l'avvocato DI BATTISTA GIOVANNI, che lo IRE 3000 CANCELLERIA rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - CG407482
contro
IT PA NC;
intimata - I lydli e sul 2° ricorso n 13290/99 proposto da: Savite PHUL. 24000 +6 2000 PA NC, titolare dell'omonima impresa, - 3 APR. 2001 1711 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL CICLISMO 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 14, DANTE GIUSEPPE, che lo presso l'avvocato BATTISTA dal Sig. per diritti L. 3000 rappresenta e difende, giusta procura a margine del OPR. 2001 controricorso e ricorso incidentale;
IL CANCELLIERE controricorrente e ricorrente incidentale 02 1000 CANCELLERIAcontro COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso l'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega а margine del controricorso;
LIRE 2000 CANCELLERIA controricorrente avversO la sentenza n. 433/99 della Corte d'Appello di ROMA;
BB311855 udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 udienza del 03/10/2000 dal Consigliere Dott. Mario CANCELLER ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Battista, che ha BB911845 chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il LIRE 10000 rigetto del ricorso incidentale;
CANCELLERIA udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Dante, che ha chiesto il rigetto del ricorso AS610261 principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
-- LIRE 10000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERE Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento delprimo motivo del ricorso AS610262 2 principale con l'assorbimento dei restanti motivi e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con delibera consiliare n 95 del 30.9.1991 il Comu- ne di Pomezia indiceva una gara, mediante licitazione privata, per l'assegnazione dell'appalto dei servizi di nettezza urbana per la durata di anni tre, che veniva aggiudicato alla ditta IS EN. Essendo insorti contrasti nell'esecuzione dell'ap- palto, con particolare riferimento alla richiesta di pagamento della somma di £ 2.816.100.000 avanzata dalla ditta IS, a seguito di una movimentazione di casso- netti maggiore di quella prevista nel contratto di ap- palto, le parti adivano il giudizio arbitrale, in base ad espressa clausola compromissoria contenuta nel con- tratto. Costituitosi in giudizio il Comune di Pomezia ecce- piva l'incompetenza del Collegio arbitrale per essere prendente, avanti al Tribunale di Roma, un giudizio fra le stesse parti, nel corso del quale l' Amministrazione comunale aveva proposto domanda riconvenzionale fina- lizzata ad ottenere la risoluzione del contratto di ap- palto. Il Collegio arbitrale, disattesa la eccezione di incompetenza, accoglieva per quanto di ragione la do- 3 manda attrice e condannava il Comune di Pomezia al pa- gamento in favore del IS della somma di £ 2.374.575.000, oltre rivalutazione ed interessi. Con atto del 24.3.1997 il Comune di Pomezia propo- neva impugnazione avverso il lodo arbitrale, per nulli- tà del lodo stesso per i seguenti motivi: 1) difetto di imparzialità di uno degli arbitri;
2) omessa sospensione del giudizio arbitrale, in attesa della definiziona di un procedimento penale, pen- dente per reati commessi da dipendenti comunali, in re- lazione al contratto di appalto;
3) incompetenza del Collegio arbitrale per avere le parti rinunziato all'arbitrato per fatti conludenti;
4) errori di metodo e calcolo contenuti nella rela- zione tecnica redatta dal C.T.U. nominato dal Collegio arbitrale e posta dal Collegio stesso a fondamento del- la sua decisione. Con sentenza depositata in data 15.2.1999 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'impugna- zione. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su tre motivi ed illu- strato con mwmoria il Comune di Pomezia. Resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, illustrato con memoria, EN IS. 4 Replica con controricorso al ricorso incidentale il Comune di Pomezia. Motivi della decisione Preliminarmente ai sensi dell'art.335 c.p.c. i ri- corsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la mede- sima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il Comu- di Pomezia lamenta omessa motivazione su un punto ne decisivo della controversia;
violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 38 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva che il Collegio arbitrale non era competente a giudicare in ordine alla controversia dedotta in giu- dizio in quanto nel corso di un giudizio iniziato avan- ti al Tribunale di Roma dalla ditta IS, l'Ammini- strazione comunale aveva proposto domanda riconvenzio- nale, finalizzata ad ottenere la risoluzione del con- tratto di appalto. Assume il ricorrente che sul punto nulla ha preci- sato la Corte di appello che si è limitata esclusiva- mente ad Osservare che l'oggetto dei due giudizi era diverso, così come del resto accertato dal Collegio ar- bitrale. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero benchè la Corte territoriale si sia limitata 5 ad affermare che l'oggetto dei due giudizi pendenti ri- spettivamente avanti al Tribunale di Roma ed al Colle- gio arbitrale fossero diversi, avendo il primo ad og- getto la richiesta di pagamento del corrispettivo del servizio di trasporto e smaltimento ed il secondo il pagamento del corrispettivo dovuto per la movimentazio- ne di un numero di cassonetti superiore a quello previ- sto in contratto, senza nulla rilevare in ordine alla richiesta di risoluzione del contratto di appalto, tut- tavia il ricorrente non ha debitamente considerato che l'eventuale dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto sarebbe stata comunque irrilevante rispetto al giudizio pendente avanti agli AA. che trovava il suo fondamento non nel contratto ma nell'esecuzione di at- tività extracontrattuale da parte del IS, per avere questi assunto di avere movimentato un numero di casso- neti superiore a quello previsto in contratto. La domanda proposta dal IS trovava quindi il suo fondamento nell'arricchimento senza causa del Comune di Pomezia, domanda rispetto alla quale indifferenti re- intercorso stavano le vicende attinenti al contratto fra le parti. Il primo motivo va quindi rspinto. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta carente insufficiente e contraddittoria motivazione su 6 un punto decisivo della controversia. Assume che erroneamente. la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti i fatti contestati al IS dal giudice penale, in quanto non riguardavano l'oggetto della controversia sottoposta al giudizio degli AA. In particolare la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che il contratto era nullo, avendo i giudi- ci penali ritenuto che il contratto di appalto non avrebbe potuto essere stipulato fra le parti, in quanto i componenti la commissione nominata per l'aggiudica- zione dell'appalto ed il segretario generale del Comune aggiudicarono l'appalto stesso al controricorrente, an- dando oltre la delega loro concessa, e quindi contra legem. Di tale circostanza la Corte territoriale non ha tenuto conto alcuno. Il motivo è inammissibile. Invero, a prescindere da ogni considerazione in or- dine alla natura di equità del giudizio arbitrale atti- vato dalle parti, va rilevato che il Comune ricorrente benchè abbia fatto riferimento a preteso giudicato pe- nale, ha poi richiamato nel ricorso solo la sentenza del Tribunale penale di Roma, senza precisare se tale sentenza sia effettivamente passata in giudicato e in caso positivo quando. 7 Circostanza questa che tenuto conto del principio di autosufficienza che connota il ricorso per cassazio- ne, rende inammissibile il motivo, tenuto altresì conto che dalla memoria depositata dal IS risulta che la sentenza del Tribunale di Roma è stata appellata e ri- formata in grado di appello. Con il terzo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al- Lortht l'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che la Corte territoriale nell'esaminare il motivo di appello relativo a vizi della c.t.u. si è pa- lesemente contraddetta, avendo prima assunto che trat- tandosi di questione di merito non poteva essere esami- nata, nella fase rescindente del giudizio di impugna- zione, e poi esaminato il merito del motivo ritenendo che la c.t.u. era condivisibile, senza esprimere sul punto motivazione alcuna, adottando così una mera clau- sola di stile. Il motivo è infondato e va quindi respinto. Invero la Corte territoriale ha rettamente ritenuto di non potere esaminare, nella fase rescindente del giudizio, i pretesi errori di calcolo e di metodo adot- tati dal C.T.U., lamentati dall'appellante, e poi lungi dall'esaminare tali pretesi errori ha esaminato la mo- 8 tivazione del lodo ritenendola congrua ed immune da vi- zi logici, che potessero giustificare un'eventuale pro- nunzia di annullamento, sotto il profilo di difetto di motivazione. Nessuna contraddizione è pertanto ravvisabile nella motivazione dell'impugnata sentenza. Il ricorso va quindi interamente respinto. Con il ricorso incidentale EN IS, a sua volta, censura l'impugnata sentenza in punto di liqui- dazione degli interessi. Rileva al riguardo che la Corte di merito ha rite- nuto che gli interessi moratori fossero dovuti dalla coincidente, nella specie, con la noti- messa in mora, fica della domanda di accesso agli AA. Al contrario tenuto conto che i compensi dovuti dal Comune dovevano essere corrisposti in rate mensili po- sticipate e che la maggiore movimentazione dei casso- netti aveva avuto inizio, come accertato dagli AA., il 1^gennaio 1993 non era necessario alcun atto di messa in mora per il principio dies interpellat pro homine e tenuto conto che trattandosi di obbligazione pecuniaria doveva essere adempiuta al domicilio del creditore. Il motivo è infondato. Invero i principi indicati dal ricorrente inciden- tale trovano applicazione nei confronti della P.A. solo 9 se i pagamenti non devono essere effettuati tramite la tesoreria dell'Ammi nistrazione, restando in caso con- trario derogati i principi previsti dall'art. 1182 com- ma 3 c.c. ( ex plurimis Cass. civ. 28.3.1997 n 2804 ) Il ricorso incidentale va pertanto respinto. Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese del giudizio di cassazione possono essere intera- mente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 60000 7 la prima sezione civile, in data 3. ottobre. 2000. 310000 Il Presider Il Consigliere estensore 22-1.0M Pellegrino Senofonte Mario Adamo Mazie Idang IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo USTATA IN GANCELLERIA 07 GEN. 2001 BUEYTRONYO TI Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 2.2 FED. 2001 9117 10