Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10452 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE PRELIMINARE Dott. Franco 1 0 452/ 0 CoMPRAVENDITA Composta dagli Ill.m Sig residente PONTO IERI R.G.N. 22141/00 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.28055 Rep. 2133 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.04/04/02 Consigliere CORTE SUPREMANCISCUS Dott. Ettore BUCCIANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti € 15 il19 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: CASO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIAVIA IL CANGEAL ME ANASTASIO II 442, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZUNICA, difesa dall'avvocato MICHELE GUIDI, 3077 L1500 CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente contro (deceduto), per esso gli eredi: CLARA TESEI ALMERINO TERRANOVA, TESEI PALMIRO, TESEI URBANO, TESEI ROBERTO, TESEI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMAA,PZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell'avvocato LUIGORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 PAOLETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva Paoletti ¿dal Sig. Pad per diritti € 16.5% 527 controricorrenti - 6.5.03 -1- IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 2672/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
GUIDI, difensore del udito l'Avvocato Michele l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Luigi PAOLETTI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20 gennaio 1986 NO TE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, RI CA esponendo: di aver acquistato con scrittura privata del 14 maggio 1985 dalla convenuta un appartamento sito in Aprilia, via Veneto 17, per il prezzo di L.60.000.000, versando all'alienante l'importo di L. 40.000.000, parte in contanti e parte in effetti cambiari;
di non aver potuto accendere sull'immobile un mutuo x u bancario per l'insistenza sul medesimo di iscrizioni A ipotecarie ignote ad esso acquirente all'epoca della stipula in quanto taciute dalla venditrice;
di dover rilasciare l'appartamento in discorso avendolo venduto alle stesse condizioni di acquisto dalla CA a tal Fosco Tacconi;
di aver subito danni а cagione del comportamento della convenuta che si era rifiutata di ritirare i titoli emessi da esso attore per il pagamento del prezzo dell'immobile e non aveva cancellato le iscrizioni ipotecarie insistenti sul bene. Qunto sopra premesso, chiedeva il TE che l'adito giudice dichiarasse trasferito in suo favore l'appartamento in questione con la condanna della 3 CA al risarcimento dei danni ed autorizzazione alla delle iscrizioni ipotecarie a spese cancellazione della predetta. Costituitasi,la convenuta chiedeva il rigetto della domanda avversaria deducendo che inadempiente era versato soltanto la somma di L.l'attore per aver 30.000.000 in luogo dell'intero prezzo dovuto entro il 30 novembre 1985, somma peraltro pagata parzialmente con lo sconto di una cambiale costatole L.
1.281.888. f Avendo inoltre essa convenuta sopportato ingenti u A danni non avendo potuto disporre tempestivamente della somma dovutale, destinata alla ristrutturazione di altro immobile di sua proprietà, proponeva riconvenzionale onde ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del TE e la condanna dello stesso alla perdita della caparra nonchè al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, compresa l'eventuale tassa di registro e sovrattassa sulla scrittura privata, danni da dimostrarsi in corso di causa o in separata sede. Accolta in corso di causa la domanda di sequestro giudiziario dell'immobile proposta dall'attore con nomina a custode della stessa convenuta obbligata altresì al rendiconeto, con sentenza 29.11.95-31.1.96 4 il Tribunale rigettava le domande attoree, dichiarava per grave inadempimento del TE il risolto preliminare stipulato il 15 maggio 1985, condannava l'attore alla perdita della caparra versata alla controparte, respingeva ogni altra domanda proposta del dispostodalla CA, dichiarava l'inefficacia sequestro giudiziario e condannava il TE alle spese in favore della convenuta, ritenuta una parziale reciproca soccombenza nella misura del 10%. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello к н Roma, con sentenza 19.7-21.9.99 di in parziale а accoglimento dell'impugnazione, dichiarava risolto il preliminare per inadempimento di entrambi i contraenti, ordinava alla CA la restituzione alla controparte della somma di L. 28.718.112 con gli interessi legali dalla domanda e compensava tra le parti le spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RI CA sulla base di due motivi, illustrati La memoria. - Resistono con controricorso LA OV, TE RT, UR, RO e RU in qualità di eredi di NO TE. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con il primo motivo di ricorso si denunzia, con riferimento all'art. 360 n.4 cpc, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 stesso codice avendo la Corte del merito, ritenendo sussistente il reciproco inadempimento, statuito su domanda non proposta dall'appellante TE. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri e 5 cpc, violazione dell'art. 2697 CC nonchè omessa e carente motivazione su punti decisivi della controversia. и н Avendo la Corte territoriale omesso di motivare sui А prodotti documenti che dimostravano in maniera inconfutabile l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie e la purgazione delle stesse si chiede la ricorrente su cosa mai possa basarsi la ritenuta ipotesi di inadempimento reciproco su domanda mai proposta dalla controparte. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Suprema Corte, nel caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione di detto contratto per inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se 6 sussista l'inadempimento,o i reciproci inadempimenti che legittimano la risoluzione. La valutazione della gravità degli inadempimenti -prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo è rimessa all'esame del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. n.7909/90, n. 41/98, n. 5114/98, n.9176/2000). Nella specie la sentenza impugnata è del tutto g u corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata A oggetto per avere la Corte d'appello puntualmente proceduto alla valutazione unitaria e ad un giudizio comparativo dei rispettivi inadempimenti che le parti si sono reciprocamente addebitati rigettando la domanda ex art. 2932 CC proposta dal TE (conformemente alla pronuncia del primo giudice) e dichiarando la risoluzione del contratto stipulato il 15 maggio 1985 tra il predetto e la CA, con addebito in pari misura ad entrambidi responsabilità contraenti. На affermato, invero, la Corte distrettuale che il TE non aveva rispettato gli impegni assunti nella stipula del preliminare per non aver provveduto all'integrale pagamento del prezzo entro il termine 7 pattuito, scontando altresì un titolo а spese della CA, e per aver dal canto suo quest'ultima dichiarato nel preliminare medesimo che l'immobile sarebbe stato venduto libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni, mentre alla data stipula del rogito notarile prevista per la risultavano presenti due iscrizioni ipotecarie. Il giudice del gravame di merito è giunto a dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito sorretto da motivazione ineccepibile e da argomenti congrui e coerenti ed ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni -dopo una inconsistente denuncia di ultrapetizione, contraddetta dall'esposto obbligo del giudice in simili fattispecie di procedere alla comparazione dei reciproci inadempimenti che le parti si sono addebitati-la ricorrente CA contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito (ed alle quali del resto si sono adeguati i controricorrenti, eredi del TE), non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiele delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va pertanto respinto, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate н come da dispositivo. а
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di LA OV, IR, UR, RO e RU TE, in qualità di eredi di NO TE, delle spese del 152,24; presente giudizio che liquida in euro oltre ad euro 1,500,00 per onorari. Frances Factor Roma 4 aprile 2002. - Alferds Meurition est. 109T129.11 450T 30,89 IL CANCELLIERE C1 TOT. 160,10 Dott.ssa Donatella D'Anna 8067 36,0 0 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 LUG. 2002 196,10 Roma IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 Serie 4 al n. 1823 versate € 186.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30 3002002) 6 - -