Sentenza 5 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
' Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 05384/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .... LA CORTE SUPREMA DI CAS Oggetto Lavoro Composta dagli Il agistrati: ME RIO Dott. Ettore Presidente e Relatore R.G. N. 18932/01 Сгод. 11907 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere + Dot.t.. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere od.05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere THE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO BOCIETA' DI TRASPORTI B SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ... NIX in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CHIAMPAN SILVANO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, + 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI LANZINGER, į 5238 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 78/01 delia Sezione distaccata Polzeno Tusato BOLZANO,di Corte d'Appello di ZANO, depositata il 10/05/01 - R.G.N. 144/2000; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica --- udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
F udito l'Avvocato BUCCI;
udito l'Avvocato LANZINGER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per primo motivo del ricorso ed1'accoglimento del assorbito il secondo. -2- Svolgimento delprocesso Con ricorso alla Corte d'appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano in qualità di giucice del lavoro. la società Ferrovie dello Stato sp.a. proponeva appello contro la sentenza del giudice di primo grado che. accogliendo la domanda de lavoratore ora resistente. ne aveva affermato il diritto alla inclusione dell' elemento cistinto della retribuzione EDR nella hase di computo del premio di fine esercizio (in seguito denominato assegna personale pensionabile) e alla percezione delle differenze di retribuzione spettanti al suddetto titolo dal 1996 al 1999. condannando quindi essa societa appellante al pagamento di complessive lire 1.1 16.000. oltre accessori, Radicatosi il contraddittorio. il giudice adito. con la sentenza indicata in epigrafe. rigettava l'impugnazione e. provvedendo di ufficio a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.459 del 2000 (sopravvenuta alla sentenza appellata, condannava la società appellante a pagare all'appellato, oltre alla sonte capitale come determinata dalla sentenza di primo grado. la rivalutazione dell'anzidetta somma a decorrere dalla data della maturazione e gli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata (di anno in annoj dalla predetta data e fino al pagamento effettivo. Sulla questione della computabilità dell'emolumento richiesto, osservava che il dato testuale delle disposizioni del CCNI. per gli anni 1990/92 (artt. 33 e 41 esprimeva chiarissimamente l'intento negoziale di ricomprendere nella retribuzione base (e, quindi, nel premio di esercizio, dovuto in importo pari a deta retribuzione) anche 1' “eventuale" DR" con la conseguenza che quando. con l'accordo dell' 8 novembre 1995, venne fatta un' attribuzione al titolo predetto, questa non poteva che costituire elemento positivo di computo ai fine della determinazione del premio sopra Ever indicato. Alle medesime conclusioni doveva pervenirsi, secondo le Corte d'appello, con riferimento al CCNL siglato il 6 febbraio 1998. la lettera delle clausole dello stesso espriniendo la chiaru intenzione dei contraenti di ricomprendere nel computo dell'assegno personale pensionabi.e proprio quell'EDR che era stato previsto nell'accordo nazionale & novembre 1905. Per la cassazione di cuesta sentenza la società Ferrovie dello Stato s.p.a. ha proposto ricorso articolate in due morivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motive la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ.. in relazione alla interpretazione dell'art. 27 CCNI. 1987/1989. del Protocollo 31.7.1992. degli artt. 33 e 44 CCNL 1990/92. dell'art.
5. parte economica, CCNI. 1993/95 e dell'Accordo 6.2.1998, in una con vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (an.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). assume che la Corte di merito non ha indagato su quale fosse stata la comune intenzione delle parti sociali, il loro comportamento precedente c successivo ai vari accordi succedutisi nel tempo e, soprattutto, non ha tenuto conto del significato complessivo delle varie clausole contrattuali per argomentame l'effettiva volontà negoziale, così non attenendosi ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c [363 c.c. inoltre appare affetta dui denunciati vizi di motivazione non avendo il Collegio giudicante indicato il criterio logico e la “ratio decidendi che giustificano le conclusioni ermeneutiche raggiunte. In particolare, assume che il CCNL 1990/92. nel mentre stabiliva (art.37) che EDR, dal 1° gennaio 1991, venisse definitivamente conglobato negli Nich 4 "stipendi iniziali", si era limitato a conservare quello già previsto ex art.27 de! CCNL 1987-89 per i solo periodo di vigenza 1° gennaio 1990-1° gennaio 1991) nel quale non operava ancora il disposto assorbimento: in questo senso ai spiega art.33 dello stesso contrato il quale, nell'allemare la computabilità nella retribuzione base (da considerare ai fini del premio di esercizio anche dell' ¨evenuale EDR", non può che riguardare le retribuzioni di tale periodo. potendo la disciplina collettiva fure riferimento solamente ad istituti già esistenti all'epoca della sua stipulazione 18.7.1990) e non anche ad attribuzioni, magari di diversa natura, che fossero introdotte nel futuro con la denominazione EDR. Tant'è sottolinea la ricorrente. che 1'EDR previsto dalla successiva normativa contrattuale -sia quella contenuta nel Protocollo firmato a Governo e Parti - è diversamentesociali i 31.7.1902. sia quella del CCNL 1993/95 caratterizzato ed ha valenza eminentemente pensionistica, identificandolo, la prima, come erogazione forfettaria per 13 mensilità a copertura del periodo 1992/93 c. la seconda, come voce retributiva assorbita nel suo concreto importo da competenze aggiuntive (indennita di utilizzazione e indennità quadri), con eccezione della tredicesima mensilità eccezione, quest'ultima. introdotta dall'accordo 8 novembre 1995 tra le parti sociali). Anche per il CCNL 1997/99 (siglato il 6 febbraio 1998. conclude la ricorrente, valgono i rilievi già formulati: la interpretazione fornitane dal Collegio di merito non tiene conto che lo stesso richiama i criteri definiti nell'accordo dell'8.11.1995. con .a conseguenza che, nella determinazione dell'importo della retribuzione base. debbono rimanere esclusi gli DR pensionabili, Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli aru. 2909 cc. 324. 429 c.p.c. 150 disp.au. c.p.c.. nonché vizi či : Eur motivazione con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite. assume la società ricorrente che la sentenza di appello non poteva riconoscere di ufficio la rivalutazione monetaria sulle somme attribuite al resistente una volta che costi. com'è pacifico. non aveva proposto alcun appello incidentale in tal senso. Il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono, con evidente assorbimento cel secondo motive, il quale presuppone positivamente risolta a favore del lavoratore resistente la questione relativa alla speitanza delle somme di cui si assume la illegittima rivalutazione. Secondo la sentenza impugnata Taggettivo eventuale riferito all EDR bella disposizione dell'art. 33 CCNL 1990-1992 induce un riferimento con il anche a potenzialità future e tale conclusione è ritenuta coerente significato lessicale proprio di tale aggettivo nonché con la circostanza. assunta come di grande rilevanza per interprete. secondo la quale la formula eventuale riferita all'EDR è stata riprodotta anche nel successivo CCNI. riferito agli anni 1993-1995. Da tale considerazione di sistema la sentenza di merito fa discendere come naturale la ulteriore considerazione che le illimitate e. dunque, non definite possibilità future siano da leggere come una volontà contrattuale per la quale TEDR, lungi dal ridursi aile configurazioni già positivamente adottate dalla negoziazione collettiva, è sempre e comunque una componente stabile della retribuzione. Sul punto si osserva che. se pure il senso della parola “eventuale" esprime una regolazione che considera a suo oggetto più di una possibile ipotesi. la possibilità e l'eventualità non possono essere intese come portatrici di tanti contenuti da non avere poi in realtà alcuno sul quale compiere una concreta G G ur operazione interpretativa. Vero è invece rispetto alla polisemia del termine EDR. che gli scritti difensivi dicono utilizzato nei testi contrattuali, ist pulati in tempi diversi tra gli stessi soggetti collettivi) per designare variamente ort voci retributive non pensionabili, ora poste contabili da considerare a solo fine -di pensione, ora come base di culcolo di altre voci che sia l'interpretazione del termine “eventuale" adoperata dui contraenti. sia l'interpretazione del lato negoziale dovevano essere operate con motivazione adeguata a definire le specifico significato scelto e ad esprimere le ragioni di quella scelta rispetto al testo esaminato e al contesto nel quale esse si collocava. In altri termini. la sentenza impugnata nel momento in cui riconosceva essa stessa il potere dell'autonomia collettiva di determin e la concreta fisionomia e caratterizzazione dell'EDR - doveva indicare con chiarezza c persuasività gli elementi di valutazione in base ai quali ravvisava uelle patuizioni della contrattazione collettiva di categoria successiva ai CCNL 1990- 92 (il quale è pac.tico. esclude l'EDR dagli elementi di computo del premio di esercizio, tranne che per l'anno 1990) un intento negoziale inequivocamento indirizzato a identificare rel suddetto elemento una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio c. come tale. da computare nel premio annuale di esercizio ( prima) e nell'assegno personale pensionabile (poi), por l'attualizzarsi in considerazione di tele riconosciuta natura della vigenza sia dell'art.33 (che considera lo stipendio elemento della retribuzione base) che dell'art. 41 il premio di esercizio è di importo pari alla retribuzione base) del CCNL 1990/92. A un siffatto compito necessario. come si è detto, nella prospettiva ( interna alla pronuncia censurata e, tuttavia, riproposta nello stesso ricorso per Lame cassazione) della mancanza di una disciplina unitaria dell' EDR-non pao ritenersi che abbia adempiuto il Collegio di appelle. Invero, l'affermazione che l'attribuzione fatta al predetto titolo con l'accordo dell'8.11.1995 non può che cestituire elemente positivo di compute ai fini de la determinazione del premio di fine servizio", come pure la considerazione che la lettera delle clausole del CCNL siglato il 6 febbraio 1998 consente di affermare che la chiara intenzione dei contraenti fu quella di ricomprendere nel computo proprio quell' EDR prevista nell'accordo nazionale 8.11.1995... (argomenti. questi. nei quali si sostanzia la motivazione ) non danno modo di apprezzare se sia stata tenuta nel debito conto la regola di valore preminente nella interpretazione dei contratt: collettivi (vedi Cass. . novembre 2002 n.15909. 4 marzo 2002 n.3091. 9 agosto 2000 n.10500. 6 ottobre 1997 5.9713) che impone di valutare la comune intenzione dei - contraenti interpretando ciascuna clausola del contratto per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criteria indicato nell'art. 1363 cod.civ. Non solo, ma la ratio decidendi così espressa è talmente sintetica da non permettere neppure di stabilire se la operata ricostruzione della volontà negoziale sia il risultato di una corretta applicazione del criterio testuale" che si dice impiegato, ovvero sia affetta da errori giuridici o logici nell'uso del medesimo. Avvalora il dubbio che il significato proprio delle indicate pattuizioni collettive possa non essere quello ritenuto così immediatamente evincibile dal giudice a quo. la circostanza che questa Corte, con recenti pronunce conferative di altrettante decisioni di merito (vedi Cass. 8 gennaio 2002 n.124, 23 gennaio 2002 n.737, 15 maggio 2002 n.7085), ha considerato non sindacabile для 8 -perché doverosamente fondato sulla interpretazione complessiva e sistematica invece che distinta e frammentaria) delle disposizioni collettive susseguitesi nel tempo, oltre che sull" utilizzazione del canone primario, rappresentato dalla chiara ed inequivoca lettera delle espressioni negoziai usale '' الت comportamento complessi delle parti nell'attuazione delle pattuizioni collettive un convincimento di segno opposto a quello espresso nella sentenza impugnata e. sinteticamente. riassumibile nel senso che la disciplina del' EDR contenuta nei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fino all'accordo 8.11.1995 la sola che, nei casi esaminati, veniva in considerazione). aveva identificato in tale elemento. salvo che per l'anno 1990 (ne. quale, infatti. Tazienda aveva corrisposto) una posla economica QUIL valenzu solo pensionistica, stante lo stretto raccordo con competenze aggiuntive, come la indennità di utilizzazione (o come quella "quadri") che ne avevano assorbito di mese in mese la immediata consistenza monetaria eliminandone il carattere di puro corrispettivo, con la sola eccezione (quest'ultima introdotta dall'accordo 11 novembre 1995) della tredicesima mensilità: ciò che escludeva. secondo la riferita interpretazione. applicazione della regola enunciata dall'art. 41 CCNE 1990/92 (circa la composizione del premio annuale di escrcizio), essendo questa in grado di operare efficacemente, nel senso della inclusione dell'EDR. solo nel caso di una sua specifica previsione come elemento realmente accrescitivo dello stipendio mensile, senza assorbimenti di sorta. Tenuto conto delle osservazioni lin qui svolte la causa previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata ad altro giudice perché, utilizzando tutti i criteri ermeneutici sopra menzionati e fornendo dei risultati della propria indagine una circostanziata giustificazione, csamini nuovamente I intera 9 vicenda contrattuale così come assunta nel contraddittorio delle parti e approfondisca la ricerca volta a identificare la specifica funzione che le parti collenive hanne assegnato all'attribuzione controversa nei vari contratti succedutisi nel tempo fino a quello relativo agli anni 1997/99. nella prospettiva di stabilire se la scelta regolatrice ivi manifestata dall'autonomia negoziale sia stata, o meno, quella di considerare l'EDR elemento di computo ai fini che interessano Il giudice di rinvio. designato nella Corte d'appello di Venezia. provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Certe accoglie il primo motivo e dichiara assorbite i. secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa. anche per lo spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2002 [] Presidente estenson чте масич что Howell Quais IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria APR. 2003 5 CANCELLIER Quese parkelle 10